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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Mantova

AVVISO DI LIQUIDAZIONE - ATTI GIUDIZIARI - Decreto ingiuntivo - Misura fissa - Misura proporzionale - Debitore principale - Fideiussore - Soggetti ingiunti - Natura del provvedimento di condanna - Rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la corretta misura dell'imposta di registro applicabile a un decreto ingiuntivo emesso in favore di un istituto di credito per il recupero di somme derivanti da finanziamenti. Si discuteva se l'imposta dovesse essere applicata in misura proporzionale oppure in misura fissa, considerando che il decreto era rivolto al debitore principale, al fideiussore o a entrambi. È stato ritenuto applicabile il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: poiché l'operazione sottostante era soggetta a IVA, il decreto ingiuntivo doveva scontare l'imposta di registro in misura fissa.

La decisione

La pretesa di applicare l'imposta di registro in misura proporzionale è stata esclusa. Il decreto ingiuntivo deve essere registrato con imposta fissa, indipendentemente dal fatto che l'ingiunzione sia rivolta al debitore principale, al fideiussore o a entrambi. Le posizioni dei soggetti ingiunti non possono essere valutate separatamente ai fini dell'imposta, in ragione dell'art. 22 del d.P.R. 131/1986. Rileva la natura del provvedimento giudiziario e dell'operazione sottostante, non la qualità soggettiva del destinatario della condanna.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disposizione impedisce di valutare disgiuntamente, ai fini dell'imposta di registro, le posizioni del debitore principale e del fideiussore presenti nello stesso decreto ingiuntivo.

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Quando l'operazione sottostante al provvedimento giudiziario è soggetta a IVA, il decreto ingiuntivo sconta l'imposta di registro in misura fissa, anche se il provvedimento è emesso nei confronti di un soggetto non passivo IVA.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo occorre guardare principalmente alla natura dell'operazione sottostante e del provvedimento di condanna, non alla qualifica fiscale del soggetto ingiunto.
  • Se il credito deriva da un'operazione soggetta a IVA, il decreto ingiuntivo è normalmente assoggettato a imposta di registro in misura fissa per effetto del principio di alternatività IVA-Registro.
  • La presenza di un fideiussore non trasforma automaticamente l'imposizione da fissa a proporzionale e non consente di applicare regimi diversi separando la posizione del debitore principale da quella del garante.
  • La disciplina si riferisce alla registrazione del provvedimento giudiziario: eventuali ulteriori atti o trasferimenti patrimoniali collegati devono essere valutati autonomamente secondo la loro specifica natura.

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