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Sentenza

Sentenza n. 1225/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a H.C. Hospital Consulting del Lotto 3 della procedura per servizi integrati di gestione delle apparecchiature elettromedicali, nonché i verbali di valutazione e il successivo verbale n. 18 del 17 giugno 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La mandataria del RTI, seconda classificata nel Lotto 3, di valore massimo complessivo pari a € 29.641.194,80, ha impugnato l'aggiudicazione a H.C. Hospital Consulting, terza classificata ma assegnataria del lotto in applicazione del limite massimo di lotti aggiudicabili. Il divario era di 1,02 punti: 79,79 punti a HC e 78,77 al RTI. Con il primo motivo principale e il primo motivo aggiunto ha contestato il punteggio assegnato a HC per il subcriterio ID8, relativo ai veicoli a ridotto impatto ambientale: secondo la ricorrente, 19 dei 22 mezzi indicati per il Lotto 3 erano gli stessi indicati per il Lotto 1 e non potevano quindi essere considerati dedicati esclusivamente al Lotto 3; ha inoltre contestato il verbale n. 18, che aveva confermato la valutazione, sostenendo che HC avesse prodotto le carte di circolazione e che la disponibilità degli stessi veicoli per lotti territorialmente distinti fosse incompatibile con la lex specialis e con la par condicio. Con il secondo motivo principale ha censurato il proprio punteggio ID8, chiedendo che fosse aumentato da 1 a 2 punti in ragione di 20 mezzi dichiarati; con il secondo motivo aggiunto ha sostenuto che la Commissione avesse illegittimamente escluso dal conteggio gli scooter elettrici, chiedendo la rideterminazione del punteggio. H.C. Hospital Consulting ha proposto ricorso incidentale contro i punteggi attribuiti a entrambe le concorrenti per i subparametri 17 e 18, deducendo che le offerte erano sostanzialmente equivalenti e che la valutazione avrebbe dovuto attribuirle un punteggio maggiore.

La decisione

Il TAR ha respinto per infondatezza il primo motivo del ricorso principale e il corrispondente primo motivo aggiunto. Ha interpretato il disciplinare nel senso che i mezzi a ridotto impatto ambientale costituiscono un requisito di esecuzione, pur essendo valutati ai fini di un punteggio premiale, e che la lex specialis richiedeva di indicare quantità e tipologia dei mezzi, consentendo di produrre alternativamente le carte di circolazione o l'impegno ad acquisirli entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. In assenza dell'obbligo di identificare in offerta ogni mezzo specifico e di provarne la disponibilità attuale, la produzione delle carte di circolazione non comportava un regime più rigoroso rispetto alla dichiarazione d'impegno, né impediva che i medesimi mezzi fossero indicati per più lotti: l'impegno a destinarli esclusivamente al lotto rilevava nella fase esecutiva, soggetta a verifica e alle conseguenze dell'inadempimento. HC era inoltre risultata aggiudicataria del solo Lotto 3, al quale avrebbe dovuto dedicare i mezzi. Il caso era distinto dal precedente giurisprudenziale invocato, poiché la lex specialis allora esaminata imponeva l'individuazione puntuale dei mezzi, mentre quella qui applicabile richiedeva soltanto numero, marca e modello. Il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo aggiunto, riguardanti il punteggio proprio del RTI, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse e mancato superamento della prova di resistenza: anche l'eventuale incremento richiesto non avrebbe consentito di superare HC. Il ricorso incidentale di HC è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza dell'esito del ricorso principale. Spese integralmente compensate per la peculiarità e la natura interpretativa delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9 del Disciplinare di gara

    “Ai sensi dell’articolo 57, comma 2 e dell’art. 113 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore dovrà rispettare, in fase di esecuzione del contratto, le clausole contrattuali di cui all’utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale se offerti nell’offerta tecnica”.

    La previsione colloca l'utilizzo dei mezzi a ridotto impatto ambientale nella fase esecutiva. L'obbligo di dedicarli esclusivamente al lotto va quindi inteso come impegno a impiegarli per quel lotto nell'esecuzione, non come necessità di identificare e rendere disponibili in via esclusiva i veicoli già in sede di offerta.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023

    “Ai sensi dell’articolo 57, comma 2 e dell’art. 113 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore dovrà rispettare, in fase di esecuzione del contratto, le clausole contrattuali di cui all’utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale se offerti nell’offerta tecnica”.

    La norma è richiamata dal disciplinare quale fondamento delle clausole sull'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale in fase di esecuzione; il giudice la considera nel qualificare l'obbligo come requisito esecutivo.

  • art. 113 d.lgs. 36/2023

    “Ai sensi dell’articolo 57, comma 2 e dell’art. 113 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore dovrà rispettare, in fase di esecuzione del contratto, le clausole contrattuali di cui all’utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale se offerti nell’offerta tecnica”.

    La disposizione è richiamata dalla lex specialis per imporre il rispetto in fase esecutiva delle clausole sui veicoli a ridotto impatto ambientale offerti, a sostegno della qualificazione dell'impegno come requisito di esecuzione.

  • art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023

    La norma è menzionata tra le censure del ricorso per motivi aggiunti, ma la sentenza non ne svolge un'applicazione o interpretazione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis qualifica una prestazione come requisito di esecuzione e, ai fini di un punteggio premiale, richiede soltanto l'indicazione della quantità e della tipologia dei mezzi, consentendo alternativamente la produzione dei documenti dei veicoli o una dichiarazione d'impegno ad acquisirli, non si può desumere dalla produzione dei documenti un obbligo ulteriore di dimostrare già in gara la disponibilità attuale e l'identificazione esclusiva di ciascun mezzo.
  • L'obbligo, previsto dalla lex specialis, di dedicare i mezzi esclusivamente a un lotto, se riferito a un requisito di esecuzione e in assenza di un'espressa identificazione puntuale dei veicoli in offerta, attiene all'impiego effettivo nella fase esecutiva. La stazione appaltante verifica allora l'adempimento nella fase successiva all'aggiudicazione e l'inosservanza può rilevare come inadempimento contrattuale.
  • La prova di resistenza esclude l'interesse a contestare il punteggio attribuito alla propria offerta quando, anche accogliendo la censura e riconoscendo l'incremento richiesto, il concorrente non potrebbe superare l'aggiudicatario.
  • Quando le censure principali sono respinte e quelle relative al punteggio proprio del ricorrente sono inammissibili per difetto di interesse, il ricorso incidentale dell'aggiudicatario può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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