Sentenza del 08/05/2017 n. 1996 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Finanziamenti infragruppo infruttiferi - Antieconomicità - Diversa qualificazione del finanziamento - Non rileva - Conto corrente di corrispondenza infragruppo con previsione di interessi attivi e passivi - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il finanziamento infragruppo concesso dalla controllante alla controllata senza previsione di interessi. L'Ufficio ha ritenuto l'operazione antieconomica, poiché la controllante sosteneva costi finanziari per reperire la provvista, contabilizzando interessi passivi nell'ambito di un accordo di tesoreria infragruppo, ma non registrava interessi attivi sul finanziamento concesso alla controllata. L'antieconomicità era inoltre collegata alla mancata restituzione dell'anticipazione entro un termine ragionevole. La società sosteneva che si trattasse di un'anticipazione temporanea infruttifera, anche in applicazione dello statuto sociale che imponeva l'assenza di remunerazione nei rapporti infragruppo.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto legittimo. La diversa qualificazione formale dell'operazione come anticipazione temporanea infruttifera non è stata considerata decisiva, poiché prevalgono la sostanza economica dell'operazione, la sua durata, la mancata restituzione e il confronto con gli interessi passivi effettivamente sostenuti dalla controllante. L'Ufficio aveva adeguatamente motivato l'accertamento indicando gli elementi di inattendibilità delle poste contabili e la loro idoneità a esprimere una maggiore capacità contributiva. È stata inoltre ravvisata una violazione delle regole sulla deducibilità degli interessi passivi, poiché la mancata contabilizzazione degli interessi attivi sul finanziamento aveva consentito alla controllante di dedurre costi finanziari senza contabilizzare i corrispondenti ricavi.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
accertamento analitico-induttivo
Consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito quando emergano comportamenti antieconomici o dati contabili inattendibili, purché l'Ufficio motivi adeguatamente gli elementi posti a fondamento della rettifica e dimostri la loro rilevanza ai fini della capacità contributiva.
Art. 96 TUIR
La disciplina degli interessi passivi non può essere applicata in modo da consentire la deduzione di costi finanziari collegati a un'operazione infragruppo strutturata in modo manifestamente antieconomico, quando la società omette di contabilizzare i corrispondenti interessi attivi.
Massime di principio
- La qualificazione contrattuale o statutaria di un finanziamento infragruppo come infruttifero non è di per sé sufficiente a escludere conseguenze fiscali: occorre verificare la sostanza economica dell'operazione.
- Un finanziamento infragruppo può essere considerato antieconomico quando la società finanziatrice sostiene interessi passivi per procurarsi la provvista, ma non percepisce alcun interesse dalla società finanziata.
- La mancata restituzione del finanziamento entro un periodo ragionevole può costituire un indice che l'operazione non sia una semplice anticipazione temporanea, ma un finanziamento stabile soggetto a remunerazione.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare poste contabili apparentemente corrette, ma deve indicare concretamente gli elementi di inattendibilità e spiegare perché essi evidenziano una maggiore capacità contributiva.
- La presenza di accordi di tesoreria infragruppo con interessi attivi e passivi rafforza la necessità di una coerente remunerazione dei finanziamenti tra le società del gruppo.
- Per evitare contestazioni, la società deve documentare le ragioni economiche del finanziamento infruttifero, la sua temporaneità, i termini di rimborso e la coerenza dell'operazione con la propria struttura finanziaria.
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