Risoluzione n. 22 del 7/02/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 6794, 6795, 6796, 6797 e 6798 per consentire la compensazione dei crediti d'imposta riconosciuti dalla Legge n. 296/2006 per contributi relativi alla rottamazione e sostituzione di autoveicoli, autocarri e motocicli inquinanti. Indica inoltre modalità di utilizzo in F24, anno di riferimento e decorrenza operativa dei codici.
Istituzione dei codici tributo per crediti d'imposta su rottamazione e sostituzione di veicoli e motocicli Euro 0/1
Istituzione dei codici tributo per i crediti d’imposta sui contributi ambientali
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dà attuazione alle misure previste dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 224-236, relative agli incentivi per la riduzione e la sostituzione di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1". L’intervento riguarda sia autoveicoli e autocarri sia motocicli, e disciplina i codici tributo necessari per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riconosciuti ai soggetti che anticipano i contributi.
Ambito normativo e finalità
La misura è inserita nel quadro degli interventi di salvaguardia ambientale previsti dalla legge finanziaria 2007. I contributi sono collegati alla demolizione di veicoli più inquinanti e all’acquisto di mezzi nuovi più ecologici, con conseguente possibilità di recuperare l’importo anticipato tramite credito d’imposta utilizzabile secondo il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Codici tributo istituiti
La risoluzione istituisce cinque codici tributo, ciascuno riferito a una specifica fattispecie di contributo:
- 6794: credito d’imposta per il contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", ai sensi dell’art. 1, comma 224, della Legge n. 296/2006.
- 6795: credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, tramite rottamazione, di autovetture immatricolate come "euro 0" o "euro 1" con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5" che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro, ai sensi dell’art. 1, comma 226.
- 6796: credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, tramite rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come "euro 4" o "euro 5", ai sensi dell’art. 1, comma 227.
- 6797: credito d’imposta per il contributo all’acquisto di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati per alimentazione esclusiva o doppia a gas metano o GPL, ovvero elettrica o a idrogeno, ai sensi dell’art. 1, comma 228.
- 6798: credito d’imposta per il contributo alla rottamazione di motocicli "euro 0" con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria "euro 3", ai sensi dell’art. 1, comma 236.
Importi e condizioni dei contributi richiamati
La risoluzione richiama le principali condizioni economiche previste dalla legge:
- per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo "euro 0" o "euro 1" consegnati al demolitore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, il contributo è pari al costo di demolizione e comunque nei limiti di 80 euro per veicolo;
- per la sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo "euro 0" o "euro 1" con nuovi veicoli "euro 4" o "euro 5" che emettono non oltre 140 grammi di CO2/km, il contributo è di 800 euro;
- per la sostituzione di veicoli di cui al comma 227 con veicoli nuovi di analoga categoria e peso, immatricolati come "euro 4" o "euro 5", il contributo è di 2.000 euro;
- per l’acquisto di autovetture e veicoli del comma 227 nuovi, omologati per alimentazione a gas metano o GPL, elettrica o a idrogeno, il contributo è di 1.500 euro, incrementato di ulteriori 500 euro se le emissioni di CO2 sono inferiori a 120 grammi per chilometro;
- per la rottamazione di motocicli "euro 0" con acquisto contestuale di motocicli nuovi "euro 3", il costo di rottamazione è a carico dello Stato nei limiti di 80 euro per motociclo.
Soggetti che anticipano il contributo e recuperano il credito
La risoluzione precisa che il meccanismo del credito d’imposta si attiva tramite il soggetto che anticipa il contributo:
- nel caso del comma 224, il contributo è anticipato dal centro autorizzato che effettua la rottamazione;
- nei casi dei commi 226, 227 e 228, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano il venditore dell’importo del contributo e recuperano tale importo come credito d’imposta;
- nel caso del comma 236, il costo è anticipato dal venditore, che recupera l’importo come credito d’imposta.
Modalità di utilizzo in F24
I codici tributo devono essere esposti nella sezione erario del modello F24:
- nella colonna "importi a credito compensati" quando il credito d’imposta è utilizzato in compensazione;
- nella colonna "importi a debito versati" in caso di restituzione spontanea, comprensiva degli interessi, per errata utilizzazione del credito.
Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l’anno solare di fruizione del credito, nel formato AAAA.
Limiti e decorrenza
I crediti d’imposta disciplinati dalla risoluzione non sono soggetti al limite previsto dall’art. 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I codici tributo diventano operativamente efficaci dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, cioè dal 7 febbraio 2007.
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