Risoluzione n. 23 del 7/02/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 1666 e 1667 per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva dovuta dalle società non operative che si sciolgono o si trasformano in società semplice, fissando anche le modalità di compilazione e la decorrenza operativa.
Istituzione dei codici tributo per l’imposta sostitutiva delle società non operative
Istituzione dei codici tributo per le società non operative
La risoluzione disciplina il versamento dell’imposta sostitutiva prevista per le società non operative che deliberano lo scioglimento oppure la trasformazione in società semplice, ai sensi dell’articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il documento individua i codici tributo da utilizzare nel modello F24 e chiarisce le modalità operative di compilazione.
Quadro normativo di riferimento
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, commi da 109 a 118, ha modificato la disciplina fiscale delle società non operative contenuta nell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come successivamente modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il comma 111 prevede che possano accedere al regime previsto dai commi da 112 a 118:
- le società considerate non operative nel periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006;
- le società che, a tale data, si trovavano nel primo periodo d’imposta;
- a condizione che, entro il 31 maggio 2007, deliberino lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice;
- a condizione che richiedano la cancellazione dal Registro delle Imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, ai sensi degli articoli 2312 e 2495 del Codice Civile;
- a condizione che tutti i soci siano persone fisiche;
- a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della legge oppure siano iscritti entro trenta giorni da tale data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.
Presupposto e misura dell’imposta sostitutiva
Il comma 112 stabilisce che l’imposta sostitutiva si applica:
- sul reddito d’impresa compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell’articolo 182 del TUIR, per le società poste in liquidazione;
- oppure, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto.
L’imposta sostitutiva sostituisce le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive ed è applicata nella misura del 25 per cento.
Codici tributo istituiti
Per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, secondo le modalità dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 1666: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta sulle attività produttive, società non operative poste in liquidazione - articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- 1667: "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta sulle attività produttive, società non operative trasformate in società semplici - articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere indicati nella sezione "Erario". Deve inoltre essere riportato, quale "Anno di riferimento", l’anno d’imposta espresso nella forma "AAAA".
Decorrenza operativa
I codici tributo istituiti dalla risoluzione sono operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione stessa, ossia dal 7 febbraio 2007.
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