Risoluzione n. 20 del 6/02/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce tre nuovi codici tributo per il versamento in acconto dell’addizionale comunale IRPEF e ridenomina quelli già esistenti per il saldo, disciplinando anche le modalità di compilazione del modello F24 e l’efficacia operativa dal quinto giorno lavorativo successivo.
Istituzione codici tributo per l’addizionale comunale IRPEF in acconto e saldo
Istituzione e aggiornamento dei codici tributo per l’addizionale comunale IRPEF
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, adottata in attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 142, chiarisce le modalità di versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF. Il documento distingue tra codici tributo già esistenti, destinati al saldo, e nuovi codici tributo istituiti per consentire il versamento dell’acconto tramite modello F24.
Quadro normativo di riferimento
La base normativa richiamata è la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 142, punto c), che prevede che l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sia versata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’IRPEF. In conseguenza di tale previsione, l’Amministrazione finanziaria interviene per adeguare la classificazione dei versamenti e i relativi codici tributo.
Codici tributo ridenominati per il saldo
I codici tributo già disponibili vengono utilizzati per il solo versamento del saldo dell’addizionale comunale IRPEF e vengono quindi ridenominati come segue:
- 3816: "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo"
- 3817: "Addizionale comunale all'IRPEF autotassazione. Saldo"
- 3818: "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Saldo"
Nuovi codici tributo istituiti per l’acconto
Per consentire il versamento dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF tramite modello F24, vengono istituiti i seguenti nuovi codici tributo:
- 3860: "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto"
- 3861: "Addizionale comunale all'IRPEF autotassazione. Acconto"
- 3862: "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Acconto"
Modalità di compilazione del modello F24
I codici tributo indicati devono essere esposti esclusivamente nella sezione "ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" del modello F24. In tale sezione occorre:
- indicare nella colonna "CODICE ENTE/CODICE COMUNE" il codice territoriale presente nella tabella "T1 - CODICI DEGLI ENTI LOCALI" pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- riportare nel campo "anno di riferimento" l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato "AAAA".
Rateizzazione dei versamenti
Per i soli codici tributo 3817, 3818, 3861 e 3862, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di rateizzare le imposte, nel campo dedicato deve essere indicato il numero della rata cui si riferisce il versamento e il numero complessivo delle rate, nel formato NNRR.
Utilizzo in compensazione e limiti operativi
La risoluzione precisa che:
- i codici tributo 3816, 3817 e 3818 possono essere utilizzati sia per importi a debito versati sia per importi a credito compensati;
- i codici tributo 3860, 3861 e 3862, essendo relativi a versamenti in acconto, possono essere utilizzati esclusivamente nella colonna importi a debito versati.
Decorrenza dell’efficacia
I nuovi codici tributo divengono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione del 6 febbraio 2007.
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