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Risoluzione

Risoluzione n. 15 del 1/02/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce se le attività di classificazione navi e di certificazione svolte da XXX S.p.a. rientrino tra perizie, consulenze tecniche o servizi scientifici ai fini IVA. Esclude la qualifica di servizi scientifici e richiama i criteri distintivi tra perizia e consulenza, rinviando alla verifica concreta delle singole attività per determinare la territorialità.

IVA - territorialità delle prestazioni di classificazione e certificazione rese da XXX S.p.a.

Territorialità IVA delle prestazioni rese da XXX S.p.a.

La risoluzione esamina il corretto inquadramento, ai fini IVA e della territorialità, delle prestazioni rese da una società residente che svolge attività di classificazione delle navi e attività delegate dall’Amministrazione italiana o da Amministrazioni straniere. Il tema centrale è stabilire se tali prestazioni vadano trattate come perizie, consulenze tecniche o servizi scientifici, con conseguenze diverse sul luogo di rilevanza territoriale.

Contesto fattuale e attività della società

La XXX S.p.a. svolge essenzialmente due tipologie di attività:

  • l’attività di classificazione delle navi, consistente nell’assegnazione a ciascuna nave di una classe espressiva del grado di fiducia e dell’idoneità alla navigazione;
  • l’attività delegata dall’Amministrazione italiana o da Amministrazioni straniere, finalizzata a controlli sul rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell’inquinamento.

Le certificazioni sono rilasciate tramite studi e controlli svolti dalla struttura di ingegneria della Direzione Generale di Genova oppure, in altri casi, mediante certificazione preventiva dei sistemi di produzione sulla base della sola dichiarazione della ditta richiedente. L’attività riguarda sia navi commerciali sia imbarcazioni da diporto.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

La Direzione Regionale, in linea con il contribuente, riteneva che le prestazioni fossero riconducibili a consulenza e assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, lettere d) ed e), del D.P.R. n. 633 del 1972. In tale prospettiva, la territorialità sarebbe stata individuata nel luogo di residenza del committente.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, distinguendo due regole rilevanti:

  • lettera b): le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali, nonché le prestazioni di servizi scientifici, sono territorialmente rilevanti nello Stato in cui sono eseguite;
  • lettera d): le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rilevano, in linea generale, nel Paese del committente se soggetto passivo.

Distinzione tra perizia, consulenza e servizio scientifico

La risoluzione sviluppa un chiarimento interpretativo sui confini tra le varie categorie di prestazioni.

Perizia

La perizia viene descritta come attività che comporta valutazioni circoscritte allo specifico bene esaminato, con esclusione di ogni analisi di utilità prospettica. Essa è diretta a individuare elementi di fatto concreti di un determinato bene materiale, mobile o immobile, in relazione a valore, qualità e quantità. Anche quando richiede cognizioni o calcoli tecnico-scientifici, la valutazione resta limitata al bene esaminato e non si estende ad altri elementi della stessa specie.

La nozione è richiamata anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, secondo cui la perizia corrisponde all’esame fisico o all’analisi dell’autenticità di un bene al fine di stimarne il valore, valutare i lavori da compiere o la gravità di un danno subito.

Consulenza

La consulenza è invece caratterizzata da valutazioni di ordine soggettivo, anche altamente specialistiche, su materie rientranti nella competenza del prestatore. Essa si concretizza in consigli, pareri, giudizi, precisazioni, chiarimenti o studi di fattibilità.

L’elemento distintivo rispetto alla perizia è la presenza di analisi di utilità prospettica e di una valutazione non limitata al fatto materiale immediato, ma orientata a supportare decisioni, sviluppo economico, concorrenza o altri profili applicativi più ampi.

Servizi scientifici

I servizi scientifici vengono ulteriormente distinti sia dalla perizia sia dalla consulenza. Essi si caratterizzano per l’arricchimento del patrimonio di conoscenze attuali mediante una scoperta scientifica, quindi per l’introduzione di un quid novi.

Precedenti di prassi richiamati

L’Agenzia richiama varie precedenti risoluzioni per delimitare i confini applicativi:

  • risoluzione 23 maggio 2002, n. 153, e risoluzione n. 122 del 2005, in tema di perizia;
  • risoluzione n. 122 del 2005, relativa ad analisi di conformità di prodotti e apparecchiature elettroniche ai requisiti di sicurezza e ai servizi di testing e certificazione;
  • documento di lavoro della Commissione Europea recepito dal Comitato IVA nel 1992, relativo all’analisi di campioni farmaceutici, considerata consulenza perché finalizzata a verificare se il prodotto destinato alla commercializzazione rispetti gli standard di mercato;
  • risoluzione n. 129 del 30 aprile 2002, che distingue le prestazioni scientifiche da quelle di consulenza in base alla finalizzazione alla produzione di un giudizio o parere.

Sono inoltre richiamati esempi di consulenza tecnica, tra cui:

  • sviluppo di formule di nuovi prodotti;
  • miglioramenti di prodotti esistenti;
  • analisi dei prodotti della concorrenza;
  • assistenza alle società del gruppo per contestazioni da difetti dei prodotti;
  • revisione degli standard di qualità;
  • parere sulla convenienza economica di un’operazione reso da un commercialista.

Valutazione dell’Agenzia sul caso concreto

L’Agenzia ritiene che le prestazioni descritte non siano riconducibili ai servizi scientifici.

Quanto alla possibile qualificazione come consulenze tecniche o perizie, l’Amministrazione non formula un inquadramento automatico e generale, ma afferma che occorre valutare concretamente le singole attività svolte dalla società e il risultato delle stesse, con particolare attenzione:

  • alla finalizzazione dell’attività;
  • alla sua utilità prospettica;
  • agli elementi che caratterizzano la nozione di perizia secondo la giurisprudenza comunitaria.

Esito pratico

La risoluzione non chiude con una qualificazione univoca dell’intera attività, ma fornisce i criteri per distinguere tra le diverse categorie ai fini della territorialità IVA. In sostanza, esclude che le prestazioni di XXX S.p.a. siano servizi scientifici e invita a verificare, caso per caso, se le singole prestazioni debbano essere trattate come perizie o consulenze tecniche, con conseguente diversa rilevanza territoriale ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.

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