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Risoluzione

Risoluzione n. 18 del 2/02/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i compensi corrisposti dal curatore all’Istituto Vendite Giudiziarie per le vendite fallimentari sono soggetti a ritenuta d’acconto ex art. 25-bis DPR 600/1973, in quanto l’IVG opera come commissionario. Il curatore deve effettuare e versare la ritenuta, rilasciare la certificazione e indicarla nel modello 770; per le dichiarazioni relative al fallimento, il curatore presenta il 770 per il soggetto estinto con i dati del fallito e i propri dati solo come rappresentante firmatario, distinguendo nel 2006 i redditi e le ritenute dal 4 luglio 2006.

Ritenuta d'acconto sui compensi dell'Istituto Vendite Giudiziarie e obblighi dichiarativi del curatore fallimentare

Ritenuta sui compensi dell’IVG nelle vendite fallimentari

La risoluzione esamina se il curatore fallimentare debba applicare la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/1973 sui compensi corrisposti all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) per le operazioni di vendita dei beni del fallimento. L’Agenzia conclude in senso affermativo, ricostruendo la natura del rapporto tra curatore e IVG come rapporto di commissione.

Quesito posto dal curatore

Il curatore chiede:

  • se, alla luce dell’art. 23 del DPR 600/1973 come modificato dall’art. 37, comma 1, del DL 223/2006, sussista l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto ex art. 25-bis sui compensi dell’IVG;
  • quale modello 770 debba essere utilizzato per l’indicazione della ritenuta;
  • se il curatore debba presentare il modello 770 del fallito per l’anno precedente la dichiarazione di fallimento o per la frazione d’anno antecedente la dichiarazione, nel corso della quale potrebbero essere stati erogati redditi soggetti a ritenuta.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante ritiene che l’attività dell’IVG non sia assimilabile a quella dei commissionari, pur riconoscendo che un’interpretazione letterale dell’art. 532 c.p.c. potrebbe far pensare a un’assimilazione. Sostiene che:

  • l’IVG agisce sempre in nome e per conto di terzi, mentre il commissionario opera in nome proprio;
  • l’IVG è vincolato alla vendita mediante asta, a differenza del commissionario;
  • il richiamo agli “altri commissionari” nell’art. 532 c.p.c. servirebbe solo a individuare soggetti alternativi agli IVG;
  • sui compensi all’IVG non andrebbero mai operate ritenute d’acconto. Per gli obblighi dichiarativi, il contribuente ritiene di dover indicare nel proprio 770 solo le ritenute da lui stesso effettuate.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 37, comma 1, del DL 223/2006, che ha inserito tra i sostituti d’imposta di cui all’art. 23, comma 1, DPR 600/1973 anche:

  • il curatore fallimentare;
  • il commissario liquidatore.

Richiama inoltre la circolare n. 28 del 4 agosto 2006, secondo cui tali soggetti acquistano la qualifica di sostituti d’imposta anche in relazione alle ritenute previste per altre tipologie di reddito dalle norme che rinviano all’art. 23, comma 1.

Tra queste norme figura l’art. 25-bis del DPR 600/1973, che impone ai soggetti indicati nell’art. 23, comma 1, esclusi gli imprenditori agricoli, di operare una ritenuta a titolo di acconto sui compensi corrisposti per prestazioni inerenti a rapporti di:

  • commissione;
  • agenzia;
  • mediazione;
  • rappresentanza di commercio;
  • procacciamento di affari.

Qualificazione dell’attività dell’IVG

Per stabilire se il compenso all’IVG rientri nell’art. 25-bis, la risoluzione esamina il quadro civilistico e processuale:

  • l’art. 105 della vecchia legge fallimentare rinviava alle norme del codice di procedura civile sul processo di esecuzione per la vendita dei beni mobili e immobili del fallimento;
  • l’art. 532 c.p.c., nel testo richiamato, prevede che il giudice dell’esecuzione possa disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario e che le cose pignorate siano affidate all’istituto vendite giudiziarie o ad altro soggetto specializzato affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Secondo l’Agenzia:

  • dal tenore letterale dell’art. 532 c.p.c. emerge che l’IVG è assimilato al commissionario;
  • non vi è ragione di distinguere tra IVG e altri soggetti specializzati, poiché svolgono la medesima attività e sono soggetti agli stessi obblighi dei commissionari;
  • tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza citata, in particolare dalla sentenza del Tribunale di Mantova, sez. II, 6 aprile 2006, che qualifica l’incaricato alla vendita come commissionario ai sensi degli artt. 1731 e seguenti c.c.

Effetti fiscali: ritenuta, rivalsa e limiti applicativi

L’Agenzia conclude che l’IVG incaricato delle vendite fallimentari opera in base a un rapporto di commissione e che quindi i compensi a esso erogati sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25-bis DPR 600/1973.

In particolare:

  • la ritenuta deve essere applicata dal curatore;
  • l’IVG, se trattiene il proprio compenso direttamente dal ricavato della vendita, deve rimettere al preponente/committente/mandante l’importo corrispondente alla ritenuta, ai sensi del quarto comma dell’art. 25-bis;
  • la ritenuta si applica solo ai compensi inerenti alle operazioni di vendita.

Obblighi del curatore

Il curatore deve:

  • effettuare la ritenuta sui compensi dell’IVG;
  • versarla;
  • rilasciare la certificazione della ritenuta effettuata e versata;
  • indicarla nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.

La soluzione è ritenuta applicabile anche alle procedure disciplinate dalla legge fallimentare vigente dopo la riforma del d.lgs. 5/2006, purché il rapporto tra curatore e IVG sia assimilabile a quello descritto.

Presentazione del modello 770 nelle procedure fallimentari

Sul tema dichiarativo, la risoluzione richiama la circolare n. 5 del 7 novembre 1988, secondo cui, dopo la dichiarazione di fallimento, il fallito è spossessato del patrimonio e perde il potere di disposizione e amministrazione; pertanto, l’obbligo di presentare le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta conclusi prima del fallimento grava sul curatore.

Tale orientamento viene ricondotto anche alle norme del DPR 322/1998, che attribuiscono al curatore gli obblighi dichiarativi per i periodi antecedenti al fallimento.

Indicazioni operative per il modello 770

Le istruzioni al Modello 770/2006, par. 4.2, chiariscono che, in caso di cessazione dell’attività per liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa:

  • la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto;
  • nel frontespizio, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri della dichiarazione devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto e il suo codice fiscale;
  • il soggetto che sottoscrive la dichiarazione deve indicare i propri dati solo nel riquadro del frontespizio relativo al “rappresentante firmatario della dichiarazione”.

Conclusioni sui modelli 770/2006 e 770/2007

Per quanto sopra, l’Agenzia ritiene che il curatore debba presentare:

  • il Mod. 770/2006 per l’anno 2005, con le modalità indicate nelle istruzioni;
  • il Mod. 770/2007 per l’anno 2006.

Per l’anno 2006, devono essere evidenziati distintamente solo i redditi erogati e le ritenute effettuate a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal DL 223/2006 all’art. 23 del DPR 600/1973.

Esito finale

La risoluzione conferma dunque che:

  • i compensi all’IVG nelle vendite fallimentari sono soggetti a ritenuta d’acconto ex art. 25-bis DPR 600/1973;
  • il curatore fallimentare è tenuto agli adempimenti di sostituto d’imposta;
  • il curatore presenta il modello 770 del soggetto fallito/estinto per i periodi di competenza, agendo come rappresentante firmatario.

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