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Risoluzione

Risoluzione n. 21 del 7/02/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la sospensione amministrativa della riscossione non opera automaticamente per i ruoli derivanti da avviso di accertamento, salvo vizi propri del ruolo, ma può essere ricondotta al più ampio potere di autotutela. Gli uffici devono quindi valutare fumus boni juris e periculum in mora prima di sospendere la riscossione.

Sospensione amministrativa della riscossione ex art. 39 d.P.R. 602/1973 e limiti di applicazione

Sospensione amministrativa della riscossione ex art. 39 d.P.R. 602/1973

La risoluzione esamina l’ambito applicativo della sospensione amministrativa della riscossione prevista dall’art. 39, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il quesito posto riguarda la possibilità per gli uffici locali dell’Agenzia di sospendere la riscossione non solo per somme iscritte a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, ma anche per somme iscritte a ruolo in base a un avviso di accertamento.

Quesito e soluzione prospettata

La Direzione regionale ha ritenuto che la sospensione amministrativa del ruolo, anche quando l’iscrizione derivi da avviso di accertamento, rientri nel potere ordinario di autotutela. La questione sottoposta alla Direzione centrale è quindi se l’art. 39 consenta la sospensione anche nei casi di iscrizione a ruolo conseguente a un accertamento impugnato dal contribuente.

Orientamento dell’Amministrazione finanziaria

La risoluzione richiama un orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi, secondo cui la sospensione amministrativa della riscossione non è applicabile ai ruoli formati a seguito di avviso di accertamento, salvo che vi siano vizi propri del ruolo.

In particolare vengono richiamate:

  • la risoluzione del 17 dicembre 1981, prot. n. 7216;
  • la risoluzione del 19 maggio 1986, prot. n. 1983.

Da tali atti emerge che la sospensione era ammessa solo quando fosse stato proposto ricorso contro l’iscrizione a ruolo e non invece quando la contestazione riguardasse direttamente l’avviso di accertamento. In tale ultima ipotesi, la sospensione non poteva essere concessa per sindacare la fondatezza della pretesa tributaria, ma solo per eventuali irregolarità del ruolo stesso.

Rapporto tra avviso di accertamento, ruolo e sospensione

La risoluzione sottolinea che, quando la iscrizione a ruolo segue la notificazione dell’avviso di accertamento, come nelle iscrizioni provvisorie previste dall’art. 15 del d.P.R. 602/1973, l’ufficio può valutare soltanto eventuali vizi del ruolo. Rimane preclusa una valutazione sulla fondatezza della pretesa tributaria già oggetto di accertamento.

Viene inoltre richiamato il principio secondo cui non può essere disposta la sospensione della riscossione quando il contribuente, dopo aver impugnato l’avviso di accertamento, propone anche ricorso contro il ruolo riproponendo le stesse eccezioni già formulate contro l’atto presupposto.

Incidenza del vigente sistema processuale tributario

Le risoluzioni richiamate erano state emanate sotto la vigenza del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che non prevedeva la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto impugnato nel corso del giudizio. La risoluzione afferma che tale orientamento è oggi ancor più confermato dall’attuale disciplina, in particolare dall’art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che regola la sospensione dell’atto impugnato da parte della commissione tributaria provinciale.

Richiamo alla disciplina precedente e alla tutela cautelare giudiziale

Viene richiamata anche la circolare 23 aprile 1996, n. 98, nella parte in cui chiarisce che, per alcune fattispecie di riscossione coattiva a mezzo ruolo, non è più possibile richiedere la sospensione amministrativa delle iscrizioni a ruolo, restando ferma la sola tutela cautelare prevista dall’art. 47 del d.lgs. 546/1992.

Sospensione come espressione del potere di autotutela

La risoluzione evidenzia però che l’art. 2-quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dal comma 1-bis introdotto dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, prevede espressamente che nel potere di annullamento o revoca è compreso anche il potere di sospendere gli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato.

Ne deriva che la sospensione del ruolo può essere ricondotta al più ampio potere di autotutela e deve quindi rispettare la disciplina contenuta nell’art. 2-quater e nel decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37.

La risoluzione richiama anche la circolare 6 marzo 1998, n. 77, secondo cui il potere di autotutela include logicamente quello di sospensione degli effetti dell’atto, al fine di consentire all’ufficio di valutarne legittimità e fondatezza prima di eventuale annullamento.

Presupposti per la sospensione in autotutela

La sospensione dell’efficacia dell’atto è qualificata come strumentale rispetto al potere di annullamento. Prima di accordarla nell’ambito della procedura di autotutela, gli uffici devono verificare:

  • la concreta possibilità che l’atto che ha dato origine all’iscrizione a ruolo venga revocato o annullato in via amministrativa o contenziosa;
  • la sussistenza del fumus boni juris, cioè della plausibilità delle ragioni addotte contro l’atto;
  • il periculum in mora, ossia il rischio per il contribuente di subire un danno grave e irreparabile a seguito della riscossione coattiva.

Conclusione sostanziale

La risoluzione conferma quindi che la sospensione amministrativa della riscossione non costituisce un rimedio generale contro i ruoli derivanti da avviso di accertamento. Essa può tuttavia essere disposta nell’ambito dell’autotutela, ma soltanto previa valutazione dei presupposti di illegittimità o infondatezza dell’atto e del pregiudizio grave e irreparabile per il contribuente.

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