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Legge

L.R. Lombardia 10/2024

Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera

Normativa regionaleL.R. Lombardia 10/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda definisce percorsi formativi minimi per soccorritori, autisti soccorritori e tecnici delle centrali operative dell’emergenza urgenza (SOREU, NUE 112 e NEA 116117), con coordinamento AREU e attuazione demandata a una deliberazione della Giunta entro 180 giorni. Prevede disciplina transitoria per chi già opera o ha corsi in corso e la possibilità di affidare il trasporto sanitario di emergenza urgenza in via prioritaria al volontariato del Terzo settore.

Formazione per soccorritori, autisti soccorritori e tecnici delle centrali operative dell’emergenza urgenza lombarda

Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per il soccorso preospedaliero e le centrali operative in Lombardia

La legge disciplina, per la Regione Lombardia, i percorsi formativi minimi per chi svolge attività di soccorso sanitario preospedaliero, guida dei mezzi di soccorso e attività tecniche nelle centrali operative dell’emergenza urgenza e delle cure mediche non urgenti. L’obiettivo è innalzare la qualità del servizio, valorizzare le competenze degli operatori e riconoscere il ruolo del volontariato qualificato.

Finalità e ambito generale

La disciplina regionale si inserisce nel quadro delle competenze costituzionali e mira a:

  • migliorare la tutela della salute degli utenti del servizio sociosanitario lombardo;
  • definire livelli formativi minimi adeguati per le diverse figure operative;
  • valorizzare il ruolo professionale e solidaristico degli operatori dell’emergenza urgenza;
  • coordinare la formazione con i protocolli e le procedure operative vigenti a livello statale e regionale.

La legge riguarda esclusivamente il territorio della Lombardia e si applica alle attività svolte nel sistema preospedaliero di emergenza urgenza, nelle centrali NUE 112 e NEA 116117 e nelle attività connesse al trasporto sanitario.

Definizioni delle attività disciplinate

La normativa distingue tre aree operative principali.

Per soccorso sanitario preospedaliero si intende l’attività di soccorso sanitario di base svolta da soccorritori, anche volontari, adeguatamente formati, anche durante il trasporto, in collaborazione con il personale sanitario e secondo protocolli e indicazioni operative vigenti.

Per soccorso e conduzione di mezzi di soccorso adibiti al trasporto sanitario si intende la guida degli automezzi di soccorso, anche avanzati, comprensiva delle attività di soccorso di base e del controllo/mantenimento di piena operatività del mezzo, svolta da autisti soccorritori, anche volontari, formati in modo adeguato.

Per attività nelle centrali operative si intende la risposta e gestione delle chiamate verso le numerazioni di emergenza e verso i servizi di cure mediche non urgenti, svolta da tecnici adeguatamente formati, con eventuale collaborazione o supervisione del personale sanitario.

Ambito operativo

Le attività si svolgono:

  • sui mezzi di soccorso di base del sistema preospedaliero, in collaborazione con l’equipaggio e con collegamento funzionale alla SOREU di riferimento;
  • sui mezzi di soccorso avanzato, in collaborazione con gli altri operatori sanitari;
  • sui mezzi di trasporto sanitario e trasporto sanitario semplice, per conto di enti pubblici, enti del Terzo settore e altri soggetti, per la guida e l’accompagnamento del trasportato;
  • presso le centrali operative, cioè:
    • CUR NUE 112, per la gestione delle chiamate di emergenza ricevute tramite numerazioni nazionali o ulteriori numerazioni attivate con intese;
    • NEA 116117, per la gestione delle richieste di cure mediche non urgenti e l’instradamento verso i servizi competenti;
    • SOREU, per la gestione telefonica e logistica delle attività di soccorso preospedaliero, con supervisione sanitaria.

Formazione per soccorritori e autisti soccorritori

Per svolgere le attività di soccorso sanitario preospedaliero e di conduzione dei mezzi di soccorso è obbligatoria la frequenza di specifici corsi formativi.

L’accesso al percorso per la conduzione dei mezzi di soccorso è subordinato alla previa partecipazione al percorso per il soccorso sanitario preospedaliero.

I contenuti, l’organizzazione e le modalità di partecipazione sono demandati a un provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e regionale. Lo stesso provvedimento può prevedere riduzioni di durata o valorizzazioni di competenze già acquisite, in presenza di crediti o esperienze formative pregresse.

I corsi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario preospedaliero sono coordinati da AREU, secondo modalità fissate nel provvedimento attuativo regionale.

Contenuti essenziali della formazione

La formazione deve essere orientata all’area del soccorso alla persona e alla gestione dell’evento, in coerenza con l’organizzazione regionale e con le norme statali vigenti.

Per il soccorso sanitario i contenuti riguardano, in sintesi:

  • soccorso alla persona con metodiche di base;
  • manovre di primo soccorso su vittima di malore o trauma;
  • immobilizzazione e trasporto della persona soccorsa;
  • collaborazione attiva con i professionisti sanitari.

Per la guida e conduzione dei mezzi di soccorso la formazione include anche:

  • guida in emergenza degli automezzi di soccorso, anche avanzati, nel rispetto del Codice della strada e delle altre norme vigenti;
  • esecuzione delle direttive della SOREU o dell’ente di appartenenza;
  • osservanza delle disposizioni impartite dal personale sanitario a bordo;
  • controllo e mantenimento dei mezzi in condizioni di piena operatività.

Per le attività tecniche nelle centrali operative, la formazione deve consentire la risposta e gestione delle chiamate di emergenza e di cure mediche non urgenti, in collaborazione o sotto supervisione del personale sanitario, nel rispetto dei protocolli e delle procedure vigenti.

Formazione per tecnici delle centrali operative

Anche per le attività di assistenza tecnica nelle centrali operative è prevista la frequenza di specifici corsi formativi, finalizzati a fornire competenze adeguate.

La Giunta regionale, con il provvedimento attuativo, disciplina organizzazione e contenuti dei corsi e definisce i casi in cui, in presenza di crediti o esperienze pregresse, è possibile l’esenzione o la riduzione della durata del percorso, nonché la valorizzazione delle competenze già acquisite.

I corsi sono coordinati da AREU secondo le modalità stabilite dal medesimo provvedimento.

Attuazione regionale e riconoscimento di percorsi pregressi

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare un provvedimento, anche aggiornando deliberazioni precedenti, per definire:

  • i requisiti specifici di accesso ai percorsi formativi;
  • i contenuti e le modalità di organizzazione e svolgimento dei corsi;
  • i casi e i criteri di esenzione o riduzione della durata, e di valorizzazione delle competenze già acquisite;
  • i criteri per riconoscere la formazione conseguita in altre Regioni o in altri Stati membri dell’Unione europea.

Regime transitorio

La legge prevede una disciplina di salvaguardia per chi già opera o sta già frequentando percorsi formativi alla data di entrata in vigore.

Gli obblighi formativi non si applicano agli operatori che, a quella data, esercitano già le attività disciplinate in conformità alle disposizioni statali e regionali.

Inoltre:

  • i percorsi formativi già avviati da enti accreditati in Lombardia e non ancora conclusi proseguono con i contenuti e il numero di ore originariamente previsti;
  • chi conclude tali percorsi è esentato dagli obblighi formativi introdotti dalla legge.

Affidamento del trasporto sanitario di emergenza urgenza al Terzo settore

La Regione può affidare, in via prioritaria e mediante convenzioni, i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza alle organizzazioni di volontariato ai sensi del Codice del Terzo settore.

Il requisito richiesto è l’iscrizione da almeno sei mesi al Registro unico nazionale del Terzo settore e l’adesione a una rete associativa di cui all’articolo 41, comma 2, del d.lgs. 117/2017.

Invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Gli adempimenti sono svolti con risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Testo integrale

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