L.R. Lombardia 12/2024
Legge di semplificazione 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce modifiche puntuali a varie leggi regionali lombarde, semplificando procedure e aggiornando discipline su mercati all’ingrosso, impianti carburanti, SUAP, turismo, foreste, parchi, pianificazione territoriale, rifiuti e grandi derivazioni idroelettriche. Si applica in Lombardia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Legge di semplificazione 2024: modifiche a commercio, carburanti, impresa, turismo, agricoltura, aree protette, governo del territorio, rifiuti e concessioni idroelettriche
Legge di semplificazione 2024
La legge regionale Lombardia 23 luglio 2024, n. 12 interviene su numerosi testi regionali per semplificare procedimenti, aggiornare adempimenti telematici e riorganizzare alcune competenze amministrative. Le modifiche operano solo nel territorio lombardo e si applicano, salvo diverse previsioni, dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.
Commercio e mercati all’ingrosso
In materia di commercio e fiere, vengono abrogati gli articoli 35, 36, 39, 40 e 41 della l.r. 6/2010. La disciplina dei mercati all’ingrosso viene aggiornata prevedendo che i nuovi mercati possano essere istituiti dal comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente, previa acquisizione del parere preventivo vincolante della Giunta regionale. Il parere regionale è espresso sulla base della programmazione regionale, sentita ANCI e le principali associazioni imprenditoriali del settore commercio e dei produttori agricoli. È inoltre introdotta una disciplina specifica per l’ampliamento dei mercati all’ingrosso esistenti, sempre con provvedimento comunale e nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche, ambientali ed edilizie, su iniziativa di comuni, comunità montane, consorzi tra enti locali o altre forme associative tra enti pubblici e privati.
La regolazione comunale dei mercati è semplificata: il regolamento comunale definisce le relative disposizioni, senza più il richiamo alle direttive prima previste, e vengono soppressi alcuni vincoli contenuti negli articoli 44 e 148 della l.r. 6/2010.
Impianti di distribuzione carburanti e idrogeno
Le modifiche alla l.r. 6/2010 ampliano il ruolo dell’idrogeno nella disciplina degli impianti di distribuzione carburanti. Nei casi di modifica di impianti esistenti, gli obblighi previsti dall’articolo 89 possono essere assolti anche mediante dotazione del prodotto idrogeno, fermo restando l’obbligo dell’erogatore di elettricità. La rubrica dell’articolo 89 viene aggiornata per includere espressamente l’idrogeno.
Vengono soppressi alcuni limiti territoriali e quantitativi prima previsti per la dotazione di carburanti alternativi. Per i casi in cui permane l’obbligo di dotazione del GPL, è ora prevista la possibilità di alternativa con il prodotto idrogeno in caso di comprovate impossibilità tecniche verificate in conferenza di servizi. È inoltre espressamente fatta salva la possibilità di realizzare stazioni di rifornimento che eroghino esclusivamente idrogeno.
SUAP e riconoscimenti sanitari per le imprese
Nella l.r. 11/2014, relativa a impresa e competitività, viene aggiornato il riferimento al sistema di interoperabilità del d.p.r. 160/2010. Inoltre, per accelerare le istanze di riconoscimento ai sensi dei regolamenti UE in materia di igiene alimentare, mangimi e sottoprodotti di origine animale, i SUAP devono utilizzare modalità automatiche per inoltrare le istanze alle ATS, mettere a disposizione il provvedimento di riconoscimento all’operatore e alimentare il fascicolo informatico d’impresa. Le modalità attuative saranno definite con decreto del dirigente regionale competente.
Turismo e strutture ricettive
La l.r. 27/2015 viene aggiornata soprattutto sul piano informativo e dei controlli. Le strutture ricettive devono alimentare e aggiornare il sistema informativo regionale con i dati necessari anche per gli adempimenti ISTAT; l’Osservatorio regionale rende disponibili i dati in un elenco unico regionale pubblicato sul portale regionale.
Sono rivisti anche alcuni aspetti organizzativi delle strutture ricettive: gli appartamenti con servizio autonomo di cucina sono solo quelli espressamente richiamati dalla nuova formulazione, e i gestori devono inserire nel sistema informativo regionale i dati relativi alle interruzioni dell’attività e ai periodi di sospensione temporanea. Durante tali periodi le attività ricettive non possono svolgere alcuna attività avente finalità turistica. La violazione del divieto comporta una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Vengono inoltre abrogate alcune disposizioni non più coerenti con il nuovo sistema informativo.
Agricoltura e selvicoltura
Nella l.r. 31/2008, i piani di assestamento e i piani di indirizzo forestale sono sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi della direttiva habitat. Tuttavia, i tagli e le attività selvicolturali eseguiti in conformità a tali piani non richiedono un’ulteriore valutazione di incidenza.
Parchi regionali e aree protette
La l.r. 86/1983 viene modificata per rendere più chiari i passaggi procedurali di adozione e approvazione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi. È disciplinata la pubblicazione del provvedimento di adozione, il termine per le osservazioni, il parere motivato VAS che tiene anche conto della valutazione di incidenza e il successivo invio del piano controdedotto alla Giunta regionale. Viene inoltre precisato che gli enti gestori dei parchi regionali e naturali effettuano la valutazione di incidenza dei propri piani territoriali di coordinamento e delle relative varianti, con applicazione anche ai procedimenti già avviati e non ancora adottati. La Giunta regionale deve specificare con propria deliberazione, entro trenta giorni, le modalità di svolgimento della procedura VAS per tali piani.
Governo del territorio e pianificazione provinciale/metropolitana
La l.r. 12/2005 viene aggiornata per consentire l’aggiornamento annuale del PTCP e del PTM entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’aggiornamento del PTR, con possibilità di adeguamenti connessi al monitoraggio e al coordinamento con gli altri strumenti di programmazione. Per tale aggiornamento non sono richiesti la valutazione regionale né i pareri delle conferenze previste per il PTCP e il PTM. Sono inoltre rafforzate le regole di informazione e pubblicità delle varianti e ampliati i criteri di verifica della conformità dei titoli edilizi, includendo anche la qualità del progetto architettonico, le opere di urbanizzazione, le attrezzature per servizi e gli eventuali atti d’obbligo o convenzioni urbanistiche.
Rifiuti e localizzazione delle discariche
La l.r. 12/2007 introduce una previsione specifica per le aree di cava, produttive, degradate o da riqualificare situate nei territori DOC e DOCG: il programma regionale di gestione dei rifiuti può consentire la localizzazione di discariche solo previa valutazione sito-specifica, trattando tale localizzazione come criterio penalizzante. Il programma deve inoltre dettagliare le modalità di individuazione delle aree interessate, le ulteriori misure di tutela e i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo.
Grandi derivazioni idroelettriche
Per le somme destinate a investimenti nell’ambito della disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche, la l.r. 5/2020 stabilisce che esse siano prioritariamente indirizzate a servizi, opere e interventi nei territori dei comuni interessati dalle derivazioni a scopo idroelettrico.
Regime finanziario ed entrata in vigore
La legge dichiara la neutralità finanziaria, escludendo nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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