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Regolamento

R.R. Lombardia 3/2024

Modifiche al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 'Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)'

Normativa regionaleR.R. Lombardia 3/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Lombardia n. 3/2024 modifica il r.r. n. 5/2020 su agriturismo e attività connesse: amplia alcune modalità di ospitalità, aggiorna termini e contenuti delle comunicazioni al SUAP, precisa la documentazione fiscale, interviene sulla somministrazione di alimenti e bevande dell’imprenditore ittico e su requisiti e certificazioni connesse. Si applica dal 31 maggio 2024, come testo coordinato del r.r. 5/2020.

Modifiche al regolamento regionale lombardo su agriturismo, ospitalità rurale e attività ittiche

Modifiche al regolamento regionale lombardo su agriturismo e attività ittiche

Il regolamento regionale Lombardia 31 maggio 2024, n. 3 interviene sul regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5, che disciplina l’attuazione del Titolo X della l.r. 31/2008 in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. Il provvedimento aggiorna varie disposizioni operative su agriturismo, ospitalità, documentazione fiscale e attività dell’imprenditore ittico.

Ospitalità agrituristica e comunicazioni al SUAP

La disciplina dell’attività agrituristica viene aggiornata soprattutto sul piano organizzativo e delle comunicazioni preventive. In particolare, le giornate di attività soggette a comunicazione devono essere trasmesse allo sportello unico per le attività produttive del comune competente con un preavviso di almeno dieci giorni per gli eventi programmabili.

È inoltre previsto un regime più flessibile per le esigenze impreviste: in caso di prenotazioni last-minute o di arrivo di ospiti in numero superiore alle prenotazioni, la comunicazione relativa alle ipotesi disciplinate dal comma 5, lettera b), e dal comma 5-bis può essere effettuata entro le quarantotto ore successive.

Ospitalità in alloggi o spazi aperti

La terminologia del regolamento viene adeguata sostituendo il riferimento all’“alloggio” con quello più ampio di “ospitalità”. La modifica riguarda anche la formulazione sostanziale della disposizione, che ora ricomprende l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti.

Documentazione fiscale e trasferimento di prodotti

Viene precisato il contenuto dei documenti fiscali relativi al trasferimento di prodotti: essi devono riportare in modo puntuale natura, qualità, quantità dei prodotti trasferiti e relativo importo, secondo le vigenti disposizioni fiscali. La norma rafforza quindi gli obblighi descrittivi e tracciabilità delle operazioni.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande dell’imprenditore ittico

La rubrica dell’articolo dedicato alla somministrazione viene riformulata per riferirsi espressamente all’attività svolta dall’imprenditore ittico. La disciplina sostanziale richiede che, per svolgere somministrazione di alimenti e bevande, sia assicurata la prevalenza del tempo di lavoro dedicato all’attività di pesca, da quantificare secondo i parametri fissati dal decreto dirigenziale sulle unità di lavoro annuo.

Certificato di connessione e requisiti delle attività

In materia di requisiti e certificazione delle attività collegate, il regolamento sostituisce il riferimento alle attività “svolte” con quello alle attività “riportate nel certificato di connessione”, chiarendo il valore documentale di tale certificazione. Inoltre, viene soppressa una lettera del comma 2 dell’articolo 18, con conseguente eliminazione del relativo requisito o contenuto.

Ulteriori adeguamenti e abrogazioni puntuali

Sono introdotti anche altri interventi puntuali: l’integrazione del riferimento ai centri privati di pesca, la correzione del rinvio interno in materia di articoli del regolamento e l’abrogazione del comma 4-bis dell’articolo 6. Il testo fa rinvio al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5, come coordinato con le modifiche del 2024.

Ambito temporale ed efficacia

Il regolamento è un atto di modifica vigente dal 31 maggio 2024 e opera nell’ambito della Regione Lombardia. Non è una disciplina a termine: aggiorna il testo coordinato del r.r. n. 5/2020 e continua a rilevare per l’applicazione della normativa regionale richiamata.

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