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Legge

L.R. Lombardia 15/2024

Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale

Normativa regionaleL.R. Lombardia 15/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda fissa criteri urbanistici e procedurali per localizzare e realizzare nuovi insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale e gli ampliamenti che superano i 3 ettari di superficie operativa. Prevede ambiti territoriali idonei definiti da province e Città metropolitana, una procedura di intesa di co-pianificazione, regole transitorie legate ai criteri regionali e sospensioni per alcune istanze presentate in una finestra temporale limitata.

Disciplina regionale degli insediamenti logistici sovracomunali

Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale

La legge della Regione Lombardia detta una cornice uniforme per la localizzazione e la realizzazione di insediamenti logistici di rilievo sovracomunale, in coerenza con la pianificazione territoriale, la tutela ambientale e gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo. La disciplina incide su PTCP, PGT, piani attuativi e procedimenti speciali, con regole transitorie legate all’adozione dei criteri regionali.

Ambito di applicazione e definizioni

Sono considerati insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale le piattaforme logistiche non intermodali, i centri di magazzinaggio generale e simili, i centri di movimentazione merci e i depositi di merci o veicoli che superano, anche per effetto di ampliamento, la soglia di 3 ettari di superficie operativa. Rientrano anche gli insediamenti di logistica o autotrasporto localizzati in aree la cui destinazione d’uso è comunque oggetto di specifica previsione nel PGT, se oltre la medesima soglia.

La nozione di superficie operativa comprende:

  • capannoni, magazzini o depositi;
  • uffici;
  • piazzali e viabilità interna;
  • parcheggi funzionali alla logistica;
  • area ferroviaria o portuale.

Sono escluse le aree verdi e le aree di mitigazione e compensazione interne o esterne all’intervento.

Ambiti territoriali idonei

Le aree che presentano le condizioni insediative per la localizzazione di tali impianti sono qualificate come ambiti territoriali idonei. La loro definizione spetta alle province nei PTCP e, per la Città metropolitana di Milano, al PTM rivalutato secondo la nuova disciplina regionale.

Gli ambiti devono essere aggiornati periodicamente, di norma ogni cinque anni, con modalità semplificate, tenendo conto dell’evoluzione infrastrutturale e degli insediamenti già realizzati.

Criteri e indirizzi regionali per la localizzazione

La Giunta regionale deve stabilire criteri e indirizzi per individuare gli ambiti idonei. I principi direttivi riguardano, tra gli altri:

  • accessibilità rispetto alla mobilità provinciale, metropolitana, regionale, nazionale e alle reti TEN-T;
  • impatto su congestione e sicurezza stradale;
  • presenza di parcheggi funzionali;
  • riduzione del consumo di suolo;
  • preferenza per aree dismesse, da rigenerare o da bonificare;
  • perequazione territoriale tra comuni coinvolti;
  • misure di mitigazione e compensazione;
  • tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio;
  • compatibilità con aree agricole strategiche;
  • coerenza con PTCP, PTM e PRMT;
  • differenziazione in base alla rilevanza e dimensione dell’intervento;
  • ruolo del bacino servito;
  • collegamenti con terminal intermodali e zone logistiche semplificate.

Tali criteri valgono anche come parametri per i pareri e le valutazioni previste dalla legge.

Pianificazione territoriale e urbanistica

Il PTCP deve definire gli ambiti territoriali idonei per gli insediamenti logistici, tenendo conto delle previsioni dei PGT e degli ambiti di rigenerazione, sentita la Conferenza competente. La variante al PTCP per questa finalità non può essere approvata con modalità semplificate.

Se un comune propone una variante al documento di piano, un piano attuativo in variante o un nuovo documento di piano per destinare aree alla logistica sovracomunale prima della definizione degli ambiti idonei, oppure fuori da essi, la provincia e la Regione devono valutare la compatibilità anche sulla base dei criteri regionali e dell’intesa di co-pianificazione. Se invece l’area è già dentro gli ambiti idonei, la provincia effettua la valutazione di compatibilità con efficacia prescrittiva e prevalente.

Procedura di intesa di co-pianificazione

Il comune che intende destinare aree a logistica sovracomunale, nelle ipotesi previste dalla legge, deve attivare prima dell’adozione la procedura di intesa con Regione e provincia/Città metropolitana. La procedura si applica anche ai piani attuativi nei casi disciplinati dalla legge.

Il comune trasmette:

  • un documento descrittivo e motivato con l’indicazione puntuale delle aree;
  • l’invito alla riunione di co-pianificazione.

Possono partecipare, con ruolo consultivo, i comuni limitrofi o territorialmente interessati, le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative e, nei casi privati, anche il proponente.

L’intesa non può essere sottoscritta se almeno uno degli enti competenti esprime valutazione negativa. Dopo la sottoscrizione, Regione e provincia/Città metropolitana valutano quanto adottato dal comune sulla base degli esiti dell’intesa.

Procedimenti attuativi, SUAP e VIA

Per interventi logistici soggetti a SUAP o a procedura ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006, la Città metropolitana o la provincia esprimono in conferenza di servizi un parere sulla compatibilità dell’intervento, anche secondo i criteri regionali. La Regione rende il proprio parere nei casi di aree che potrebbero comportare insediamenti superiori a 20 ettari di superficie operativa o localizzati in ambiti interprovinciali.

Non possono essere approvati i progetti se la conferenza rileva elementi di incompatibilità. Per i progetti inseriti in piani attuativi già approvati, gli enti verificano solo il recepimento delle prescrizioni eventualmente rese in sede di intesa o di accordo di programma.

Per gli insediamenti entro gli ambiti territoriali idonei, i pareri sulla compatibilità seguono la disciplina ordinaria dell’art. 97, comma 3, della l.r. 12/2005.

Limiti procedurali e attuazione urbanistica

Le previsioni della legge non possono essere attuate mediante permesso di costruire convenzionato, anche se previsto dal PGT. La disciplina si applica anche ai piani attuativi conformi o in variante al piano delle regole.

Regime transitorio

La Giunta regionale deve approvare i criteri e gli indirizzi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Sono sospesi fino alla pubblicazione di tali criteri i procedimenti relativi alla realizzazione o all’ampliamento degli insediamenti logistici sovracomunali quando le istanze siano state presentate nel periodo compreso tra il 60° giorno precedente l’entrata in vigore della legge e la data di pubblicazione dei criteri. Le istanze presentate prima di quel termine restano fuori campo applicativo.

Dopo la pubblicazione dei criteri, le istanze sospese si assoggettano alla nuova disciplina. Restano esclusi gli insediamenti localizzati in ambiti di rigenerazione o in aree dismesse per i quali l’istanza sia stata presentata prima della pubblicazione dei criteri.

Le province devono definire gli ambiti territoriali idonei entro 36 mesi dalla pubblicazione dei criteri; per la Città metropolitana di Milano il termine vale previa rivalutazione del PTM secondo i criteri regionali.

Se gli enti territoriali non provvedono nei termini, la Regione assegna un ulteriore termine non inferiore a due mesi e, in caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile una sola volta, con oneri a carico dell’ente inadempiente.

Ulteriori coordinamenti e ambiti particolari

Dopo la pubblicazione dei criteri regionali, le varianti al PGT sulla destinazione logistica devono indicare espressamente se riguardano insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale; per tali insediamenti non si applica la previsione della l.r. 12/2005 che consente la localizzazione in assenza di specifica destinazione di zona.

Le norme si applicano anche ai programmi integrati di intervento che comprendano destinazioni logistiche sovracomunali e si coordinano con la disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale per gli accordi di programma che includano tali insediamenti. I criteri regionali fungono anche da linee guida per le proposte di insediamenti logistici con superficie operativa superiore a 1 ettaro e fino a 3 ettari.

Copertura finanziaria e entrata in vigore

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

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