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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20309/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva richiesto alla società la produzione dei registri contabili relativi agli anni 2008 e 2009. Poiché la documentazione non era stata esibita, l'Ufficio aveva acquisito dai concessionari della rete telematica i dati sulla raccolta di denaro riferiti agli apparecchi collegati alla società. Dal raffronto tra i ricavi dichiarati e gli importi comunicati dai concessionari era emersa una differenza, sulla base della quale era stato emesso avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa dell'anno 2009. La CTP aveva annullato l'atto per violazione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000; la CTR invece aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo applicabile quella garanzia solo agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali e non ai controlli a tavolino, e comunque ritenendo non provata dalla contribuente l'effettiva dismissione di parte delle slot machine e la conseguente riduzione dei compensi. In cassazione la società ha denunciato: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria/apparente, per avere il giudice valorizzato una comunicazione di Lottomatica che, a suo dire, attestava la dismissione dei macchinari e al tempo stesso l'assenza di dismissione telematica; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la prova documentale depositata avrebbe dovuto superare la pretesa fiscale e dimostrare la dismissione delle slot; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato il verbale di verifica e gli estratti conto Lottomatica che avrebbero provato la dismissione e l'inaffidabilità della liquidazione del PREU.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che vi fosse un vizio motivazionale rilevante, osservando che la CTR non aveva affermato la responsabilità dell'Amministrazione per i problemi tecnici della pratica di dismissione, ma aveva semplicemente interpretato la comunicazione di Lottomatica nel senso che la dismissione non si era perfezionata e che, comunque, non risultava provata una concreta riduzione della raccolta nell'ultimo periodo dell'anno. Ha poi chiarito che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., perché la doglianza mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e non l'erronea attribuzione dell'onere probatorio; analogamente, non vi era violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il giudice di merito aveva valutato prove ritualmente acquisite e non prove d'ufficio. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la società pretendeva un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e indicava documenti/prove, non un fatto storico omesso nei rigorosi termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    La garanzia del termine dilatorio è ritenuta applicabile solo ai controlli svolti mediante accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e non ai controlli effettuati in ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza è configurabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione esistente e comprensibile; non è sindacabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La censura di nullità della sentenza tributaria va letta alla luce dei principi sulla motivazione solo apparente o radicalmente mancante.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull'onere della prova si ha solo quando il giudice attribuisca l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove offerte.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non se valuta in modo diverso le prove ritualmente dedotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La diversa forza persuasiva attribuita alle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non integra, di per sé, violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono censurabili l'insufficienza della motivazione, la mancata considerazione di singoli elementi di prova o la richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, oltre a come e quando sia stato discusso in giudizio.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Ai fini del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., occorre il puntuale deposito e richiamo degli atti rilevanti nei termini di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza della ricorrente comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore contributo unificato è pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale extrema, non essendo più deducibile il mero difetto di sufficienza o la semplice contraddittorietà della motivazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice sbagli nell'individuazione della parte onerata della prova; se la doglianza riguarda la valutazione delle prove, la censura investe il merito ed è inammissibile in cassazione.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri del giudice, non la diversa ponderazione di prove ritualmente prodotte.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico specifico, decisivo e discusso, non la mancata valorizzazione di documenti, di argomentazioni difensive o di singoli elementi probatori.
  • In tema di controlli fiscali, il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente è riferito agli accessi e verifiche nei locali del contribuente e non opera, secondo la ricostruzione fatta propria dalla sentenza, nei controlli svolti mediante acquisizione documentale presso terzi o in ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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