Sentenza n. 729/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.50033 Comunicazione: CP700-4485701-P notificata alla ricorrente in data 01 dicembre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1999/2000 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per la campagna lattiera 1999/2000, con conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato il provvedimento AGEA del 30 novembre 2022, notificato il 1° dicembre 2022, adottato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3581 del 9 maggio 2022, con il quale era stato ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 1999/2000. Il ricalcolo aveva determinato un peggioramento della posizione debitoria dell’azienda. Dal testo emerge che il ricorso deduceva plurime censure contro il nuovo calcolo e contro gli atti connessi, ma non sono specificati i singoli motivi di illegittimità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte. La sopravvenuta disciplina dell’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto per recepire le sentenze della Corte di giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare, ha previsto nuovi parametri di ricalcolo, l’applicazione degli interessi soltanto dal 27 giugno 2019 e l’inefficacia di tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Poiché il provvedimento impugnato è divenuto inefficace ex lege e l’Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti, non permane un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69
comma 2: ricalcolo del debito secondo nuovi parametri; comma 3: applicazione degli interessi dal 27 giugno 2019; comma 4: inefficacia delle comunicazioni di ricalcolo notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione
La disciplina sopravvenuta rende inefficaci le comunicazioni AGEA di ricalcolo precedentemente notificate e impone una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo i parametri legislativi.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso diviene improcedibile quando, per effetto di una sopravvenienza, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto impugnato.
art. 1, comma 8, d.l. 1° marzo 1999, n. 43
meccanismo di compensazione nazionale
Il meccanismo di compensazione nazionale è stato disapplicato nella precedente vicenda contenziosa richiamata dalla sentenza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato
La causa è stata trattata da remoto nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina legislativa sopravvenuta dichiara inefficaci gli atti amministrativi oggetto di impugnazione e impone la riedizione del potere secondo nuovi criteri, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti originari e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione legislativa di inefficacia di una comunicazione amministrativa non comporta l’esame nel merito dei vizi dedotti contro tale comunicazione, se l’eliminazione dell’atto per effetto della legge rende ormai inutile la pronuncia giudiziale richiesta.
- In materia di prelievo supplementare latte, le comunicazioni di ricalcolo notificate anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione della disciplina sopravvenuta sono prive di effetto e l’amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione sulla base dei parametri legislativi e dei dati nazionali di produzione disponibili.
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