Cassazione Civile, Ordinanza n. 13042/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da accertamenti ispettivi che avevano contestato la qualificazione dei rapporti intrattenuti da infermieri associati con alcune strutture sanitarie, ritenendoli rapporti di lavoro subordinato con conseguente obbligazione contributiva e applicazione di sanzioni amministrative. In primo grado il Tribunale aveva respinto le domande dei lavoratori/associazione volte a contestare tale qualificazione e a ottenere l’annullamento delle ordinanze-ingiunzioni. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, dichiarando insussistente l’obbligazione contributiva e annullando le ordinanze-ingiunzioni, valorizzando soprattutto la natura specialistica delle prestazioni infermieristiche, la disciplina sulle professioni intellettuali e l’insufficienza della prova della subordinazione. L’Ispettorato ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2094 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva attribuito valore decisivo alla possibilità per gli infermieri di indicare mensilmente le disponibilità sulla piattaforma, trascurando altri indici di subordinazione (affiancamento, orario, compenso, fungibilità, assenza di rischio, assenza di partita IVA, coordinamento gerarchico, sostituzioni); 2) omesso esame di fatti decisivi, con identico nucleo fattuale e critica alla mancata considerazione di plurimi indici della subordinazione; 3) omessa motivazione sull’annullamento della sanzione amministrativa ex art. 3, comma 3, d.l. n. 463/1983, assumendo che tale illecito prescinderebbe dalla qualificazione del rapporto e sarebbe autonomamente configurabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sollecitavano in realtà una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici, senza rispettare gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.; inoltre ha ribadito che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, non già per contestare l’apprezzamento del compendio probatorio. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva escluso la sussistenza dell’illecito amministrativo proprio perché esso presuppone la qualità di datore di lavoro in capo al soggetto attivo; ne è seguito il rigetto integrale del ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
È richiamato come parametro per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, incentrata sul potere direttivo e conformativo del datore di lavoro.
art. 2232 c.c.
È evocato dalla ricorrente per sostenere l’incompatibilità tra la tesi della subordinazione e la natura delle prestazioni professionali rese.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; rileva solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia violato le regole sulla prova legale.
art. 116 c.p.c.
Il principio del libero convincimento opera nel giudizio di merito; la censura in cassazione è ammissibile solo in caso di attribuzione di valore probatorio non consentito a prove soggette a valutazione o di disconoscimento di prove legali.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per la violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
È invocato per omessa motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione sul punto era presente e coerente.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
L’omesso esame di fatti decisivi è configurabile solo nei limiti del nuovo art. 360 n. 5 e non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Impone l’indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda; la sua inosservanza rende inammissibile la censura.
art. 369 n. 4 c.p.c.
Richiede il deposito dei documenti rilevanti e la loro puntuale localizzazione processuale.
art. 69 d.lgs. n. 276/2003
Richiamato dalla Corte d’appello come disposizione non applicabile alle professioni intellettuali soggette a iscrizione in albi professionali.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015
Richiamato dalla Corte d’appello come disciplina non riferibile alle professioni intellettuali che richiedono iscrizione ad albi professionali.
art. 3, comma 3, d.l. n. 463/1983
La configurabilità dell’illecito amministrativo presuppone la qualità di datore di lavoro in capo al soggetto attivo.
art. 14 l. n. 689/1981
L’eccezione di decadenza fondata su questa norma è stata ritenuta assorbita dalla Corte d’appello applicando la ragione più liquida.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l’obbligo della parte soccombente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; la censura è ammissibile solo se la decisione si fonda su prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o su una indebita attribuzione di efficacia probatoria legale.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio: la Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito.
- Quando la parte ricorrente non indica specificamente, nel rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., gli atti e i documenti su cui fonda le censure, il motivo è inammissibile.
- Per l’integrazione dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 3, comma 3, d.l. n. 463/1983 è necessario che il soggetto attivo rivesta la qualità di datore di lavoro; in mancanza di tale presupposto soggettivo non può ritenersi sussistente la violazione.
- La qualificazione del rapporto di lavoro subordinato richiede la dimostrazione del puntuale assoggettamento del prestatore al potere direttivo e conformativo del datore di lavoro, non essendo sufficiente la mera presenza di indici fattuali equivoci o neutralizzabili da altri elementi del rapporto.
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