Cassazione Penale, Sentenza n. 23235/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per furto tentato (Tribunale di Catania). La Corte d'appello aveva ritenuto tardivo l'appello perché aveva calcolato il termine di impugnazione in 60 giorni decorrenti dalla data di deposito della motivazione (8 agosto 2024) senza tener conto della sospensione feriale; il ricorrente ha invece dedotto che, trattandosi di sentenza emessa nel rito abbreviato, il termine applicabile era di 45 giorni e che, siccome la scadenza del termine per il deposito della motivazione ricadeva nel periodo feriale, il termine per impugnare doveva decorrere dal 1° settembre 2024, rendendo tempestivo l'appello depositato il 15 ottobre 2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che, per sentenza pronunciata con rito abbreviato, il termine per impugnare spettasse in 45 giorni (art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 1-bis) e che la Corte d'appello aveva errato non considerando la sospensione feriale (art. 1, legge 7 ottobre 1969 n. 742). Pertanto il termine per impugnare è decorrente dal 1° settembre 2024 e scadeva il 15 ottobre 2024; l'appello depositato in quella data è quindi tempestivo. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 585 c.p.p. comma 1 lett. c) e comma 1-bis
Per le sentenze rese a seguito del rito abbreviato il termine per impugnare spettante all'imputato è di 45 giorni; il comma 1-bis esclude l'incremento del termine per l'imputato 'assente' quando l'abbreviato è richiesto dal procuratore speciale, sicché non opera il termine più lungo previsto per l'imputato assente.
art. 420 c.p.p. comma 2-ter
La scelta del rito abbreviato comporta che l'imputato sia considerato presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, con la conseguenza che non si applica l'incremento del termine spettante all'imputato assente.
legge 7 ottobre 1969 n. 742 art. 1
Sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto: se una scadenza ricade nel periodo di sospensione, il termine per impugnare inizia a decorrere dal 1° settembre successivo.
art. 611 c.p.p. (modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)
Norma richiamata quanto alla trattazione del ricorso in Cassazione secondo le regole aggiornate (esame in assenza di richiesta di trattazione orale, procedura seguita nel caso).
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 43835 del 2023 (Rv. 285332-01)
Richiamata dalla Corte per confermare il principio secondo cui, nel rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, l'imputato deve ritenersi presente e dunque non opera l'aumento del termine per l'imputato assente.
Massime di principio
- Per le sentenze emesse con il rito abbreviato il termine di impugnazione per l'imputato è di 45 giorni (art. 585 c.p.p.); non va automaticamente conteggiato il termine più favorevole per l'imputato 'assente' quando l'abbreviato è stato chiesto dal procuratore speciale.
- La sospensione feriale (1-31 agosto) sospende i termini processuali: se la data di inizio del termine ricade nel periodo feriale, il computo decorre dal 1° settembre, con riallineamento delle scadenze conseguenti.
- Nel calcolo della tempestività di un'impugnazione è necessario congiungere due controlli: (a) individuare il termine corretto applicabile (es. 45 vs 60 giorni) e (b) verificare l'effetto di eventuali sospensioni feriali sulla decorrenza del termine.
- La qualifica formale di 'presenza' o 'assenza' indicata nella sentenza non sempre determina l'applicabilità dell'incremento del termine: bisogna verificare le norme speciali che rendono l'imputato 'presente' per effetto della scelta del rito.
- Se un giudice di merito dichiara un'appello tardivo, conviene verificare in Cassazione eventuali errori di calcolo dei termini o omissioni sulla sospensione feriale, in quanto possono determinare l'annullamento del provvedimento di inammissibilità.
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