Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/765

Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio del 10 maggio 2021 che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563

Normativa europea32021R0765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il programma Euratom 2021-2025, complementare a Orizzonte Europa, per sostenere ricerca, formazione e sviluppo di competenze nel settore nucleare. Il cuore del programma è concentrato su sicurezza, protezione e salvaguardie nucleari, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, disattivazione e sviluppo della fusione. Il testo disciplina inoltre bilancio, forme di finanziamento, partenariati, regole di partecipazione e diffusione, monitoraggio, valutazione, audit e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Istituisce il programma Euratom di ricerca e formazione per il periodo 2021-2025, ne definisce obiettivi, bilancio, forme di finanziamento, partecipazione e diffusione dei risultati, in integrazione con Orizzonte Europa.

Ambito di applicazione

Si applica al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, alle azioni indirette finanziate nell’ambito del programma, alle azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC) e alle regole di partecipazione e diffusione dei risultati. Riguarda soggetti stabiliti negli Stati membri e, nei limiti degli accordi di associazione, paesi terzi associati; disciplina anche la cooperazione con organismi di finanziamento, partenariati europei e, per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, beneficiari e paesi terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi. Restano salve le competenze degli Stati membri in materia di mix energetici; le azioni avviate ai sensi del regolamento Euratom 2018/1563 continuano fino alla loro chiusura.

Programma Euratom 2021-2025

Il regolamento istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2025, in integrazione con Orizzonte Europa. La finalità dichiarata è sostenere la ricerca nucleare nel rispetto della competenza degli Stati membri sul mix energetico, rafforzando al contempo sicurezza, protezione, radioprotezione, gestione dei rifiuti radioattivi e sviluppo della fusione.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il programma è concepito per assicurare continuità alla ricerca nucleare a livello comunitario e per creare una massa critica di attività su pochi obiettivi specifici. Il testo collega espressamente il programma alla strategia dell’Unione per la transizione energetica, alla leadership tecnologica, alla tutela della salute e dell’ambiente e al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca.

Obiettivi del programma

L’articolo 3 individua un obiettivo generale e quattro obiettivi specifici. Il programma mira a:

  • migliorare e sostenere protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e disattivazione;
  • mantenere e sviluppare conoscenze e competenze nel settore nucleare;
  • promuovere lo sviluppo dell’energia da fusione e l’attuazione della tabella di marcia europea per la fusione;
  • sostenere le politiche dell’Unione e degli Stati membri in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.

L’attuazione degli obiettivi può includere, se giustificato, risposte a nuove opportunità, crisi e minacce.

Ambiti di attività finanziabili

L’allegato I dettaglia le linee di attività ammissibili. In materia di fissione e applicazioni nucleari, il programma copre:

  • sicurezza dei reattori e dei cicli del combustibile;
  • gestione e smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
  • disattivazione e bonifica ambientale;
  • applicazioni delle scienze nucleari e delle radiazioni ionizzanti in ambito medico, industriale e di ricerca;
  • radioprotezione e preparazione alle emergenze radiologiche;
  • protezione, salvaguardie e non proliferazione nucleari, soprattutto attraverso azioni dirette.

Il programma finanzia anche istruzione, formazione e mobilità, promozione dell’innovazione e gestione della conoscenza, trasferimento tecnologico, infrastrutture di ricerca e standardizzazione. Per la fusione, è prevista l’attuazione di un partenariato europeo cofinanziato finalizzato alla tabella di marcia verso la produzione di elettricità da fusione nella seconda metà del secolo.

Bilancio e ripartizione delle risorse

L’articolo 4 assegna al programma una dotazione complessiva di 1 382 000 000 EUR a prezzi correnti. La ripartizione indicativa è la seguente:

  • 583 273 000 EUR per azioni indirette in materia di ricerca e sviluppo sulla fusione;
  • 266 399 000 EUR per azioni indirette in materia di fissione nucleare, sicurezza nucleare e radioprotezione;
  • 532 328 000 EUR per azioni dirette del Centro comune di ricerca.

La Commissione non può derogare all’importo destinato alle azioni dirette del JRC. La dotazione può coprire anche spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione, informazione e comunicazione, oltre a reti informatiche e assistenza tecnica e amministrativa. Per le azioni indirette, le spese amministrative non possono superare il 6% della relativa dotazione.

Attuazione, forme di finanziamento e programmi di lavoro

Il programma è attuato in gestione diretta o indiretta. Le forme di finanziamento possibili sono tutte quelle previste dal regolamento finanziario, ma le sovvenzioni costituiscono la forma principale di sostegno per le azioni indirette; sono previsti anche premi, appalti e strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

Le azioni indirette sono programmate tramite programmi di lavoro adottati dalla Commissione con atti di esecuzione. I programmi di lavoro devono indicare, se del caso:

  • importo assegnato a ciascuna azione e calendario indicativo;
  • priorità, criteri di selezione e concessione, peso dei criteri e percentuale massima di finanziamento;
  • eventuali obblighi supplementari ex articoli 39 e 41 del regolamento (UE) 2021/695;
  • approccio pluriennale e orientamenti strategici.

Partecipazione, scienza aperta e diffusione dei risultati

L’articolo 9 applica al programma, con adattamenti, le norme di partecipazione e diffusione di Orizzonte Europa. Sono ammissibili al finanziamento solo le azioni finalizzate all’attuazione degli obiettivi dell’articolo 3.

La disciplina sui risultati prevede, tra l’altro:

  • possibile estensione del diritto di opposizione del partecipante al trasferimento di proprietà dei risultati anche alle licenze non esclusive;
  • obbligo per il beneficiario di concedere gratuitamente accesso ai risultati a istituzioni comunitarie, organismi di finanziamento e all’impresa comune Fusion for Energy per finalità di policy, programmazione e cooperazione internazionale;
  • limiti all’utilizzo dei diritti di accesso, riservati a fini non commerciali e non competitivi.

Si applicano inoltre le disposizioni sulla scienza aperta di Orizzonte Europa.

Sinergie con Orizzonte Europa e altri programmi

Il regolamento insiste su una forte integrazione con Orizzonte Europa e con gli altri programmi dell’Unione. L’articolo 10 consente il finanziamento cumulativo o combinato purché non vi sia doppio finanziamento degli stessi costi. Il programma può inoltre contribuire alle azioni Marie Skłodowska-Curie per sostenere la ricerca nucleare.

Il testo valorizza partenariati europei coprogrammati o cofinanziati, che devono avere valore aggiunto europeo, trasparenza, apertura, impatto, forte effetto leva, coerenza e una chiara strategia di uscita dal finanziamento pubblico.

Monitoraggio, indicatori e valutazione

L’articolo 12 stabilisce un sistema di sorveglianza continuo, con dati resi accessibili al pubblico e indicatori contenuti nell’allegato II. La Commissione adotta, con atti di esecuzione, il quadro di sorveglianza e valutazione con scenari di riferimento e traguardi.

L’allegato II organizza gli indicatori lungo quattro dimensioni di impatto: scientifica, sociale, economico-innovativa e strategica. Tali indicatori riguardano, tra l’altro, pubblicazioni, citazioni, progresso della tabella di marcia della fusione, competenze, infrastrutture di ricerca, risultati strategici e benefici per la policy.

L’articolo 14 impone una valutazione intermedia non oltre tre anni dall’avvio dell’attuazione e una valutazione finale non oltre quattro anni dalla fine del periodo di programmazione. Le valutazioni devono considerare efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione, con pubblicazione delle conclusioni e comunicazione alle istituzioni interessate.

Comunicazione, audit e tutela finanziaria

L’articolo 13 impone ai beneficiari di rendere visibile l’origine dei finanziamenti, mentre la Commissione deve svolgere azioni di informazione, comunicazione, matchmaking e diffusione dei risultati. È prevista una strategia per aumentare disponibilità e sfruttamento dei risultati della ricerca.

L’articolo 15 richiede un sistema di controllo equilibrato, con audit chiari e uniformi. Le azioni finanziate congiuntamente da più programmi dell’Unione sono soggette a un solo audit per tutti i programmi interessati; gli audit possono essere svolti fino a due anni dopo il pagamento del saldo.

L’articolo 17, in coerenza con il quadro antifrode dell’Unione, impone ai paesi terzi partecipanti di concedere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti i diritti e l’accesso necessari per l’esercizio delle rispettive competenze, compresi i controlli sul posto dell’OLAF.

Disposizioni finali e transitorie

Il regolamento abroga il regolamento Euratom 2018/1563. Le azioni già avviate ai sensi del precedente regolamento restano soggette a quest’ultimo fino alla loro chiusura; eventuali residui compiti del precedente comitato passano al nuovo comitato istituito dall’articolo 16. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2021, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione e finalità del programma

L’articolo 1 istituisce il programma Euratom per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2025, a integrazione di Orizzonte Europa, e ne definisce oggetto, obiettivi, bilancio e forme di finanziamento. Il regolamento disciplina anche le norme di partecipazione alle azioni indirette e di diffusione dei risultati.

Obiettivi generali e specifici

L’articolo 3 prevede come obiettivo generale lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con attenzione al miglioramento di sicurezza, protezione e radioprotezione e al contributo agli obiettivi di Orizzonte Europa. Gli obiettivi specifici riguardano: sicurezza, protezione, salvaguardie, radioprotezione, gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e disattivazione; mantenimento e sviluppo delle conoscenze e competenze; sviluppo dell’energia da fusione e attuazione della tabella di marcia europea; sostegno alle politiche UE e degli Stati membri in materia di protezione, sicurezza e salvaguardie nucleari.

Dotazione finanziaria e ripartizione del bilancio

L’articolo 4 fissa la dotazione a 1 382 000 000 EUR a prezzi correnti. La ripartizione indicativa è pari a 583 273 000 EUR per la fusione, 266 399 000 EUR per fissione nucleare, sicurezza nucleare e radioprotezione, e 532 328 000 EUR per le azioni dirette del JRC, importo sul quale la Commissione non può scostarsi. Sono previsti limiti alle spese amministrative per le azioni indirette (massimo 6% della relativa dotazione) e la possibilità di coprire costi di gestione, comunicazione, studi, riunioni di esperti, reti informatiche e spese di transizione.

Apertura a paesi terzi e regole di associazione

L’articolo 5 consente l’associazione di paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri territori o paesi terzi che soddisfino requisiti di capacità scientifica e tecnologica, economia di mercato aperta e promozione del benessere economico e sociale. Gli accordi di associazione devono garantire equilibrio tra contributi e benefici, disciplinare il calcolo dei contributi, non attribuire poteri decisionali al paese terzo e tutelare la sana gestione finanziaria e gli interessi finanziari dell’Unione; è possibile escludere singole parti del programma per alcuni paesi terzi.

Attuazione, forme di finanziamento e ruolo del JRC

L’articolo 6 prevede gestione diretta o indiretta del programma e ammette tutte le forme di finanziamento del regolamento finanziario, con le sovvenzioni come principale forma di sostegno per le azioni indirette. Sono inoltre possibili premi, appalti e strumenti finanziari in operazioni di finanziamento misto. Il programma sostiene anche le azioni dirette del JRC.

Partenariati europei e sinergie con Orizzonte Europa

Gli articoli 7, 8 e 10 disciplinano i partenariati europei, la scienza aperta e il finanziamento cumulativo, alternativo e combinato. I partenariati possono essere coprogrammati o cofinanziati, devono offrire valore aggiunto UE, trasparenza, apertura, coerenza e approccio basato sul ciclo di vita. Si applicano le regole di scienza aperta di Orizzonte Europa e il programma può cofinanziare attività trasversali, in particolare le azioni Marie Skłodowska-Curie, purché non vi sia doppio finanziamento degli stessi costi.

Partecipazione, ammissibilità e diffusione dei risultati

L’articolo 9 stabilisce che sono finanziabili solo azioni coerenti con gli obiettivi dell’articolo 3 e che, in via generale, si applicano le norme di partecipazione e diffusione del regolamento (UE) 2021/695, con adattamenti. È prevista una deroga che estende il diritto di opposizione al trasferimento di proprietà e alle licenze esclusive anche alle licenze non esclusive; inoltre, i beneficiari devono concedere gratuitamente a istituzioni e organismi comunitari, e a Fusion for Energy, accesso ai risultati per fini non commerciali e non competitivi.

Programmi di lavoro, monitoraggio e indicatori

L’articolo 11 prevede che le azioni indirette siano attuate mediante programmi di lavoro adottati dalla Commissione tramite atti di esecuzione secondo la procedura di esame; i programmi di lavoro indicano importi, priorità, criteri di selezione e concessione, eventuali obblighi aggiuntivi e orientamenti pluriennali. L’articolo 12 istituisce un sistema di sorveglianza e rendicontazione con indicatori dell’allegato II e scenari di riferimento e traguardi adottati con atti di esecuzione; è richiesto un onere amministrativo proporzionato.

Comunicazione, valutazione e audit

Gli articoli 13, 14 e 15 impongono visibilità dei finanziamenti, azioni di comunicazione e una strategia di diffusione e sfruttamento dei risultati. La Commissione deve effettuare una valutazione intermedia entro non oltre tre anni dall’avvio dell’attuazione e una valutazione finale entro quattro anni dalla fine del periodo 2021-2025. Il sistema di controllo deve bilanciare fiducia e controllo; gli audit su azioni cofinanziate da più programmi si svolgono una sola volta e possono essere eseguiti fino a due anni dopo il pagamento del saldo.

Tutela degli interessi finanziari e cooperazione con i paesi terzi

L’articolo 17 stabilisce che i paesi terzi partecipanti devono concedere i diritti e l’accesso necessari a ordinatore responsabile, OLAF e Corte dei conti, inclusi i poteri di indagine e le verifiche sul posto dell’OLAF. Restano richiamati il regolamento finanziario, il regolamento OLAF e la disciplina della Procura europea per la protezione del bilancio dell’Unione.

Abrogazione, transizione, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 18 abroga il regolamento Euratom 2018/1563. L’articolo 19 mantiene l’applicazione del precedente regolamento alle azioni già avviate fino alla loro chiusura e consente al nuovo programma di coprire costi di transizione. L’articolo 20 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dal 1° gennaio 2021; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.

Come è indicizzato

Materiericerca e innovazioneenergia nuclearesicurezza nucleareradioprotezionefinanziamenti ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.