Regolamento (UE) 2021/774
Regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio del 10 maggio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il contenuto dei registri elettronici nazionali previsti dal regolamento (UE) n. 389/2012, per adeguarli al nuovo regime dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo e trasportati in un altro Stato membro. L'obiettivo è garantire dati completi, aggiornati e accurati sugli operatori certificati che effettuano spedizioni o ricezioni occasionali. La norma si applica dal 13 febbraio 2023, in parallelo con le disposizioni della direttiva (UE) 2020/262 sull'automazione di tali movimenti.
Modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 per integrare nei registri elettronici le informazioni sugli speditori e destinatari certificati che movimentano occasionalmente prodotti soggetti ad accisa.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, in quanto tenuti ad aggiornare i registri elettronici previsti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 in materia di cooperazione amministrativa sulle accise. L'intervento riguarda specificamente i dati da registrare per gli speditori certificati e i destinatari certificati che spediscono o ricevono prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 13 febbraio 2023.
Modifica del contenuto dei registri elettronici in materia di accise
Il regolamento (UE) 2021/774 del Consiglio modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 sulla cooperazione amministrativa in materia di accise. L'intervento è finalizzato ad adeguare i registri elettronici nazionali al sistema informatizzato per il controllo dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa, in particolare per i casi in cui i prodotti siano immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati in un altro Stato membro per consegna a fini commerciali.
Finalità e contesto normativo
La modifica si inserisce nel quadro della direttiva (UE) 2020/262 e della decisione (UE) 2020/263, che estendono l'uso del sistema informatizzato anche ai movimenti di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo e trasportati tra Stati membri. Il legislatore europeo ha ritenuto necessario precisare quali informazioni debbano essere registrate con riferimento agli speditori certificati e ai destinatari certificati che effettuano tali movimenti solo occasionalmente, per garantire dati completi, aggiornati e accurati e facilitare il contrasto alle frodi.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide sugli obblighi degli Stati membri relativi alla gestione dei registri elettronici previsti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012. L'ambito materiale riguarda esclusivamente la registrazione di informazioni concernenti:
- speditori certificati che spediscono prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2020/262;
- destinatari certificati che ricevono prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, ai sensi della medesima disposizione.
Dati aggiuntivi da inserire nei registri elettronici
L'articolo 1 introduce due nuove lettere nell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012. Per gli speditori certificati devono essere registrati:
- la quantità di prodotti soggetti ad accisa;
- l'identità del destinatario nello Stato membro di destinazione;
- il periodo di validità della certificazione temporanea.
Per i destinatari certificati devono essere registrati:
- la quantità di prodotti soggetti ad accisa;
- l'identità dello speditore nello Stato membro di spedizione;
- il periodo di validità della certificazione temporanea.
Data di applicazione ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 13 febbraio 2023. Tale scelta è motivata dall'esigenza di allineare la decorrenza del nuovo regime con quella prevista dalla direttiva (UE) 2020/262 e di concedere agli Stati membri il tempo necessario per adeguare i propri sistemi.
Rapporti con la disciplina sulla protezione dei dati
Nei considerando il regolamento richiama il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati nell'ambito dei registri elettronici è ritenuto limitato a quanto necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri, nel rispetto dei limiti già fissati dal regolamento (UE) n. 389/2012.
Natura dell'atto
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Integrazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012
All'articolo 19, paragrafo 2, sono aggiunte due nuove categorie di dati da inserire nei registri elettronici: per gli speditori certificati che spediscano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, la quantità dei prodotti, l'identità del destinatario nello Stato membro di destinazione e il periodo di validità della certificazione temporanea; per i destinatari certificati che ricevano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, la quantità dei prodotti, l'identità dello speditore nello Stato membro di spedizione e il periodo di validità della certificazione temporanea.
Coordinamento con la direttiva (UE) 2020/262
La modifica serve ad allineare i registri elettronici al sistema informatizzato previsto per il controllo dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo in uno Stato membro e trasportati verso un altro Stato membro per essere consegnati per scopi commerciali, estendendo la tracciabilità anche ai movimenti occasionali di speditori e destinatari certificati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 13 febbraio 2023.
Natura obbligatoria e applicabilità diretta
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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