Regolamento (UE) 2024/425
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/425 della Commissione, del 2 febbraio 2024, concernente la non approvazione della sostanza attiva asulam-sodio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione decide di non approvare la sostanza attiva asulam-sodio nell’ambito della procedura di approvazione dei principi attivi fitosanitari. La decisione si fonda, in particolare, sulle conclusioni dell’EFSA circa il rischio elevato per volatili e mammiferi e sulla qualificazione della sostanza come interferente endocrino con effetti nocivi per l’uomo, senza che sia dimostrabile un’esposizione trascurabile. La Commissione esclude anche la possibilità di applicare la deroga per grave emergenza fitosanitaria di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Non approvazione della sostanza attiva asulam-sodio ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva asulam-sodio nell’ambito della procedura di approvazione prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina altri principi attivi. Non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Non approvazione della sostanza attiva asulam-sodio
Il regolamento disciplina l’esito negativo della procedura di approvazione della sostanza attiva asulam-sodio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione è adottata dopo la valutazione scientifica dell’EFSA e tiene conto sia dei profili di rischio per la fauna selvatica sia delle criticità legate alle proprietà di interferente endocrino.
Contesto procedurale
La domanda di approvazione è stata presentata da UPL Europe Limited il 19 dicembre 2013 al Regno Unito quale Stato membro relatore. Il procedimento ha seguito le fasi ordinarie previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009: verifica dell’ammissibilità della domanda, valutazione degli effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente, trasmissione del progetto di rapporto di valutazione all’EFSA e agli Stati membri, richiesta di informazioni supplementari e successivo esame inter pares.
Nel corso della revisione, a seguito della notifica del recesso del Regno Unito dall’Unione, la Francia ha accettato nel giugno 2019 di subentrare come Stato membro relatore.
Valutazione del rischio e criteri di approvazione
L’EFSA ha trasmesso le prime conclusioni nel marzo 2018, rilevando un elevato rischio a lungo termine per volatili e mammiferi per tutti gli usi rappresentativi delle colture in campo, salvo i piccoli mammiferi insettivori. Successivamente, a fronte dell’entrata in applicazione dei nuovi criteri per l’identificazione degli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605, la Commissione ha chiesto un riesame delle informazioni rilevanti; il richiedente ha quindi trasmesso ulteriori dati nel febbraio 2020.
Con le conclusioni del 13 ottobre 2021, l’EFSA ha confermato che asulam-sodio deve essere considerato una sostanza con proprietà di interferente endocrino idonee a produrre effetti nocivi negli esseri umani, ai sensi dell’allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione osserva inoltre che non è dimostrabile un’esposizione trascurabile, poiché sono previsti residui superiori al valore di base fissato dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Mancata applicazione della deroga per grave emergenza fitosanitaria
La Commissione affronta anche la possibile applicazione dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente una deroga in presenza di una grave emergenza fitosanitaria non contenibile con altri mezzi disponibili, inclusi quelli non chimici. Pur riconoscendo che in alcuni Stati membri e per alcuni usi le alternative chimiche potrebbero essere limitate, il regolamento evidenzia la disponibilità di metodi non chimici, come il diserbo meccanico, e la possibilità di ricorrere al riconoscimento reciproco di prodotti alternativi ai sensi dell’articolo 40 del medesimo regolamento. In ogni caso, la Commissione conclude che non è stata individuata alcuna grave emergenza fitosanitaria e che la deroga non è quindi applicabile.
Esito finale e possibilità di nuova domanda
Nonostante le osservazioni presentate dal richiedente sul progetto di relazione di esame, la Commissione ritiene che i motivi di preoccupazione non siano stati superati. Il 6 ottobre 2023 il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione; per questo motivo la sostanza attiva non viene approvata.
Il regolamento chiarisce, tuttavia, che tale esito non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione dell’asulam-sodio ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Non approvazione di asulam-sodio
L’articolo 1 stabilisce che la sostanza attiva asulam-sodio non è approvata ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Base istruttoria e motivi della decisione
Il procedimento ha preso avvio con la domanda di UPL Europe Limited del 19 dicembre 2013. L’EFSA ha espresso nel 2018 conclusioni che evidenziavano un elevato rischio a lungo termine per volatili e mammiferi; nel 2021 ha inoltre confermato che asulam-sodio presenta proprietà di interferente endocrino con effetti nocivi per l’uomo ai sensi dell’allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Esposizione non trascurabile e residui
La Commissione rileva che non è possibile dimostrare un’esposizione trascurabile dell’essere umano, poiché si prevede la presenza di residui superiori al valore di base fissato a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Ne consegue il mancato soddisfacimento del requisito di cui all’allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Deroga per grave emergenza fitosanitaria non applicabile
La Commissione conclude che non ricorrono le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009: non è stata rilevata una grave emergenza fitosanitaria e, pur esistendo in alcuni casi alternative chimiche limitate, sono disponibili anche metodi non chimici e possibili alternative tramite riconoscimento reciproco ex articolo 40 del medesimo regolamento.
Esito del procedimento e ritiro della domanda
Il richiedente ha presentato osservazioni sul progetto di relazione di esame, ma i motivi di preoccupazione non sono stati superati. Con lettera del 6 ottobre 2023 il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione; il regolamento precisa tuttavia che ciò non impedisce la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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