Regolamento (UE) 2024/432
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/432 della Commissione, del 2 febbraio 2024, che determina che le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo firmato dalle autorità competenti del Canada e di taluni Stati membri sono equivalenti a quelle specificate in talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/432 stabilisce che le informazioni da scambiare automaticamente tra il Canada e alcuni Stati membri, nell’ambito del DPI-MCAA relativo ai redditi da piattaforme digitali, sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2011/16/UE. La Commissione fonda la determinazione sull’analisi della normativa canadese e del relativo accordo multilaterale, con richiamo alle regole OCSE sui digital platform operators. L’applicazione della decisione è condizionata all’entrata in vigore della parte XX della legge canadese e all’attivazione delle relazioni di scambio bilaterali.
Determinazione dell’equivalenza, ai fini della direttiva 2011/16/UE, delle informazioni da scambiare automaticamente con il Canada in materia di reddito derivante dalle piattaforme digitali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle informazioni che devono essere scambiate automaticamente ai sensi della parte XX della legge canadese sull’imposta sul reddito, come aggiunta dall’articolo 78, primo comma, del Budget Implementation Act, 2023, n. 1, e del DPI-MCAA firmato dal Canada e da taluni Stati membri dell’Unione (Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Svezia). L’equivalenza opera solo se la parte XX della legge canadese è entrata in vigore e se la relazione di scambio tra il Canada e ciascuno Stato membro firmatario è stata attivata conformemente alla sezione 7 del DPI-MCAA. Gli scambi sono soggetti al quadro della direttiva 2011/16/UE e, per quanto riguarda il trattamento dei dati, al regolamento (UE) 2016/679.
Determinazione dell’equivalenza delle informazioni sul reddito da piattaforme digitali con il Canada
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/432 interviene nel quadro della cooperazione amministrativa fiscale prevista dalla direttiva 2011/16/UE. La Commissione, su base normativa e previa valutazione del diritto canadese e del DPI-MCAA, conclude che le informazioni oggetto di scambio automatico con il Canada in materia di redditi derivanti da piattaforme digitali sono equivalenti a quelle richieste dal diritto dell’Unione.
Quadro normativo di riferimento
La base giuridica è costituita dall’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 2011/16/UE, che attribuisce alla Commissione il potere di determinare l’equivalenza delle informazioni scambiate automaticamente con una giurisdizione non UE rispetto a quelle previste dall’allegato V della direttiva. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/823 è richiamato come atto che stabilisce le modalità di applicazione di tale verifica di equivalenza.
Valutazione svolta dalla Commissione
La Commissione ha esaminato la richiesta presentata dall’autorità competente del Canada il 30 giugno 2023 e ha valutato: la sezione 162 e la parte XX della legge canadese sull’imposta sul reddito, introdotta dal Budget Implementation Act, 2023, n. 1; il DPI-MCAA firmato dal Canada e da taluni Stati membri; nonché la coerenza di tali regole con i modelli OCSE del 2020 e del 2021 relativi alla comunicazione da parte dei gestori di piattaforma.
Esito della determinazione
L’articolo 1 stabilisce che le informazioni da scambiare automaticamente ai sensi della parte XX della legge canadese e del DPI-MCAA sono equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, alle informazioni indicate nell’allegato V, sezione III, parte B, della stessa direttiva. La determinazione è riferita espressamente agli Stati membri firmatari dell’accordo: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Svezia.
Condizioni sospensive di efficacia
Il regolamento non opera in modo incondizionato. La sua applicazione è subordinata a due presupposti cumulativi:
- l’entrata in vigore della parte XX della legge sull’imposta sul reddito del Canada, introdotta dal Budget Implementation Act, 2023, n. 1;
- l’attivazione della relazione di scambio tra il Canada e ciascuno Stato membro firmatario secondo la sezione 7 del DPI-MCAA.
Profili di protezione dei dati e consultazioni
Il considerando richiama che gli scambi di informazioni effettuati a norma del DPI-MCAA restano soggetti al regolamento (UE) 2016/679. È inoltre indicato che il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione dell’equivalenza
L’articolo 1 dichiara equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni da scambiare automaticamente ai sensi della parte XX della legge sull’imposta sul reddito del Canada e del DPI-MCAA firmato dal Canada con alcuni Stati membri. L’equivalenza riguarda le informazioni di cui all’allegato V, sezione III, parte B, della direttiva 2011/16/UE.
Condizioni di applicazione
La determinazione dell’equivalenza si applica solo se: a) la parte XX della legge canadese, introdotta dal Budget Implementation Act, 2023, n. 1, è entrata in vigore; b) la relazione di scambio tra il Canada e ciascuno Stato membro firmatario è attivata conformemente alla sezione 7 del DPI-MCAA.
Contesto normativo e valutazione della Commissione
La Commissione richiama l’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, che disciplina le modalità di valutazione dell’equivalenza con giurisdizioni non UE. La valutazione ha riguardato la normativa canadese sulle piattaforme digitali e il DPI-MCAA, anche alla luce dei modelli OCSE del 2020 e del 2021.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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