Regolamento (UE) 2024/635
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/635 della Commissione, del 2 febbraio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali e talune disposizioni relative ai regimi di transito unionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per adeguare alcune regole doganali alla gestione elettronica dei dati e alle esigenze operative degli operatori e delle autorità. In particolare, aggiorna le modalità di prova della posizione doganale delle merci unionali, disciplina l’uso e il rilascio a posteriori dei documenti T2L/T2LF, precisa l’ambito dell’agevolazione per gli emittenti autorizzati e introduce correttivi su alcuni aspetti del transito unionale. Le modifiche si applicano nell’Unione con efficacia diretta dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in materia di prova della posizione doganale delle merci unionali e di alcune regole del transito unionale.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, agli emittenti autorizzati, ai titolari del regime e alle autorità doganali degli Stati membri nell’ambito dell’attuazione del codice doganale dell’Unione. Riguarda i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali, il sistema elettronico PoUS, i documenti T2L e T2LF, nonché taluni aspetti dei regimi di transito unionale e dei documenti di accompagnamento. È territorialmente applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; la disciplina sui mezzi di prova rilasciati da emittente autorizzato opera solo nello Stato membro che ha concesso l’autorizzazione. È richiamato anche il contesto del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/635: modifica delle regole su prova della posizione doganale e transito unionale
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per adeguare la disciplina doganale all’evoluzione degli scambi elettronici di dati e per rispondere a esigenze operative emerse nell’applicazione pratica del codice doganale dell’Unione. La Commissione evidenzia, nei considerando, la necessità di meglio allineare le regole sui mezzi di prova della posizione doganale delle merci unionali e di chiarire alcuni profili dei regimi di transito unionale, anche in relazione al passaggio dal cartaceo al digitale.
Ambito e finalità della modifica
Le modifiche riguardano in particolare i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali, i documenti T2L e T2LF, l’agevolazione per gli emittenti autorizzati, il sistema PoUS e alcune regole del transito unionale. Il regolamento mira a rendere più chiari gli adempimenti, a limitare gli usi impropri dei documenti di prova e a semplificare taluni passaggi operativi per operatori economici e autorità doganali.
Mezzi di prova della posizione doganale: nuove diciture e rilascio a posteriori
All’articolo 199 del regolamento (UE) 2015/2447 viene precisato che, quando i mezzi di prova sono utilizzati per merci unionali con imballaggio che non ha la posizione doganale di merce unionale, deve comparire la dicitura "Imballaggio N — 98200". Inoltre, il rilascio a posteriori dei mezzi di prova è ammesso solo in casi debitamente giustificati e fino alla scadenza dei termini per la notifica dell’obbligazione doganale previsti dall’articolo 103 del codice doganale dell’Unione; in tali casi va apposta la dicitura "Rilasciato a posteriori — 99210".
Presentazione dei mezzi di prova dopo la reimmissione nell’Unione
L’articolo 200 è modificato per stabilire che i mezzi di prova devono essere esibiti all’ufficio doganale competente nel luogo in cui le merci sono presentate per determinare nuovamente la loro posizione doganale di merci unionali dopo la reimmissione nel territorio doganale dell’Unione. La presentazione deve indicare l’MRN, così da collegare il mezzo di prova alla specifica operazione doganale.
Emittente autorizzato e registrazione nel sistema PoUS
Con il nuovo articolo 200 bis viene chiarito che l’agevolazione prevista dall’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 si applica solo ai mezzi di prova rilasciati nello Stato membro che ha autorizzato l’emittente. Per i documenti T2L o T2LF, l’emittente autorizzato deve registrare la prova della posizione doganale al più tardi al momento della spedizione delle merci. Inoltre, non può iniziare lo spostamento delle merci prima della scadenza del periodo indicato nell’autorizzazione richiamata dall’articolo 128, paragrafo 3 ter, lettera c), del regolamento delegato.
Utilizzo del T2L/T2LF una sola volta
L’articolo 205 viene riscritto per precisare che, quando la posizione doganale è attestata tramite MRN, i dati del documento T2L o T2LF che ne costituiscono la base possono essere utilizzati soltanto per la prima presentazione delle merci. Se tali dati vengono utilizzati solo per una parte delle merci al primo controllo, per la parte residua deve essere emesso un nuovo mezzo di prova conformemente all’articolo 200 del regolamento di esecuzione e all’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Documento di accompagnamento transito
All’articolo 303, paragrafo 4, viene introdotto il diritto, su richiesta del titolare del regime o della persona che ha presentato le merci all’ufficio doganale di partenza, di ottenere il documento di accompagnamento transito o, se del caso, il documento di accompagnamento transito/sicurezza. Il documento deve essere redatto secondo il modulo dell’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, eventualmente integrato dall’elenco degli articoli secondo l’allegato B-03.
Trasbordi e cambi di modalità di trasporto nelle unità intermodali
L’articolo 305 viene integrato per escludere, a determinate condizioni, dal novero degli incidenti che richiedono intervento doganale il semplice cambio del modo di trasporto quando le merci restano nella stessa unità di trasporto intermodale, senza movimentazione delle merci stesse e con unità dotata di numero identificativo unico. La nozione di unità intermodale è esemplificata con container, casse mobili e semirimorchi; la regola si estende anche al caso di un veicolo caricato trasportato su un mezzo di trasporto attivo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle indicazioni sui mezzi di prova della posizione doganale
All’articolo 199 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 sono sostituiti i paragrafi 4 e 5. Se i mezzi di prova sono utilizzati per merci unionali con imballaggio privo della posizione doganale di merce unionale, devono riportare la dicitura "Imballaggio N — 98200". Se, in casi debitamente giustificati, i mezzi di prova di cui all’articolo 199, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono rilasciati a posteriori, devono riportare la dicitura "Rilasciato a posteriori — 99210". Il rilascio a posteriori è consentito solo prima della scadenza dei termini per la notifica dell’obbligazione doganale di cui all’articolo 103 del codice doganale dell’Unione.
Presentazione dei mezzi di prova in caso di reimmissione nel territorio doganale dell’Unione
All’articolo 200, paragrafo 3, si stabilisce che i mezzi di prova devono essere esibiti all’ufficio doganale competente in cui le merci sono presentate per determinare la loro posizione doganale di merci unionali dopo la reimmissione nel territorio doganale dell’Unione, con indicazione dell’MRN.
Regole sul rilascio da parte di emittente autorizzato
È inserito l’articolo 200 bis. L’agevolazione di cui all’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 si applica solo ai mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali rilasciati nello Stato membro che ha autorizzato l’emittente. L’emittente autorizzato del documento T2L o T2LF deve registrare la prova al più tardi al momento della spedizione delle merci e non può iniziare a spostare le merci prima della scadenza del periodo indicato nell’autorizzazione di cui all’articolo 128, paragrafo 3 ter, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Uso una tantum del documento T2L/T2LF e nuova prova per la parte residua
All’articolo 205, paragrafo 1, si chiarisce che, quando per attestare la posizione doganale è indicato l’MRN, i dati del documento T2L o T2LF possono essere utilizzati solo per la prima presentazione delle merci ai fini della determinazione della posizione doganale. Se tali dati sono utilizzati solo per una parte della merce alla prima presentazione, per la parte restante deve essere rilasciato un nuovo mezzo di prova secondo l’articolo 200 e l’articolo 128 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Documento di accompagnamento transito su richiesta del presentatore
All’articolo 303, paragrafo 4, si prevede che, su richiesta del titolare del regime o della persona che ha presentato le merci all’ufficio doganale di partenza, quest’ultimo fornisca un documento di accompagnamento transito o, se del caso, un documento di accompagnamento transito/sicurezza. Il documento è redatto sul modulo dell’allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, integrato, se necessario, con l’elenco degli articoli di cui all’allegato B-03.
Trasbordi e cambi di mezzo di trasporto nelle unità intermodali
All’articolo 305, paragrafo 1, sono aggiunti due commi. Nei casi previsti dal primo comma, lettere c) e f), quando le merci sono trasportate nella stessa unità di trasporto intermodale, il modo di trasporto è modificato senza movimentare le merci e l’unità reca un numero identificativo unico, tale modifica non è considerata un incidente ai fini della norma. Per unità di trasporto intermodale si intendono, ad esempio, container, casse mobili o semirimorchi; la regola si applica anche a un veicolo caricato trasportato su un mezzo di trasporto attivo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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