Circolare numero 262 del 24-12-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il rinnovo delle pensioni per il 1997, aggiornando perequazione automatica, trattamenti minimi, assegni e ritenute fiscali. Definisce inoltre le modalità di calcolo e conguaglio dell’IRPEF, del contributo al SSN, dei conguagli di importo esiguo, dell’assegno mensile per l’assistenza personale ai pensionati d’inabilità e dell’assegno per il nucleo familiare. Sono descritte anche le operazioni preliminari e di sistema svolte su rendite INAIL/IPSEMA, moduli reddituali, abbinamento delle pensioni ai fini della tassazione congiunta, eliminazioni di ufficio, gestione dei delegati e ricostituzioni d’ufficio. In allegato sono riportati gli importi previsionali e definitivi dei trattamenti minimi e le tabelle fiscali per il 1996 e il 1997.
Rinnovo pensioni 1997: perequazione, fiscali, SSN, assegni familiari e operazioni connesse
Rinnovo delle pensioni per l’anno 1997
La circolare disciplina le operazioni di rinnovo delle pensioni per il 1997, con aggiornamento degli importi, delle trattenute fiscali e previdenziali e dei principali istituti accessori. Il documento definisce inoltre le operazioni informatiche e amministrative preliminari svolte a livello centrale e gli adempimenti rimessi alle Sedi.
Perequazione automatica e rivalutazione dei trattamenti
Il decreto ministeriale 20 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1996, ha stabilito la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per il 1996 nella misura del 5,4%, in sostituzione del 5,2% fissato in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre 1995. Per il 1997 l’articolo 2 del medesimo decreto ha fissato l’aumento perequativo previsionale nella misura del 3,8%.
Sulla base di tali percentuali le pensioni sono state ricalcolate per l’anno 1997, con attribuzione dei conguagli spettanti per il 1996 sulla prima rata del nuovo esercizio. Gli importi dei trattamenti minimi per il 1996 e il 1997, nonché le fasce di pensione per l’applicazione degli aumenti di perequazione, sono riportati negli allegati 1, 2, 3 e 4.
Assegno mensile per assistenza personale continuativa ai pensionati d’inabilità
L’articolo 2 del decreto 8 agosto 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1996, ha elevato, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati d’inabilità previsto dall’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, da lire 580.000 a lire 639.000.
Il nuovo importo viene corrisposto ai pensionati a partire dall’anno 1997, con conguaglio per l’anno 1996 sulla prima rata del nuovo esercizio.
Periodicità di pagamento delle pensioni di minore importo
La determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994, nel prevedere per le pensioni di minore importo la periodicità semestrale o annuale, stabilisce l’adeguamento annuale dei limiti in ragione della perequazione automatica. Considerato l’aumento del 5,4% per il 1996 e quello del 3,8% previsto per il 1997, la circolare indica le seguenti soglie:
- pensioni facoltative e pensioni della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe fino a lire 50.000 annue: pagamento in una rata annuale anticipata;
- pensioni facoltative e pensioni della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe di importo eccedente lire 50.000 annue e fino a lire 55.000 mensili: pagamento in due rate semestrali anticipate;
- pensioni di tutte le altre gestioni fino a lire 55.000 mensili: pagamento in due rate semestrali anticipate.
Modelli 201, redditi e ritenute fiscali
Con decreto ministeriale 29 ottobre 1996, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996, è stato approvato il modello 201 relativo ai redditi corrisposti e alle ritenute operate nell’anno 1996. L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, prevede che il modello sia consegnato agli interessati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme.
Per rispettare tale termine, i modelli 201 vengono spediti al domicilio dei pensionati tramite il servizio Postel, unitamente al modello O bis M. Per le pensioni abbinate ai fini fiscali, il modello 201 viene emesso sulla pensione di importo più elevato. I dati fiscali e del contributo al SSN sono stati rideterminati sulla base delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell’anno secondo la procedura richiamata nella circolare n. 122 del 5 maggio 1995.
Detrazioni d’imposta
In occasione del rinnovo è stata applicata in modo generalizzato la disciplina del DPCM 26 luglio 1996, che ha elevato, dal 1° gennaio 1996, l’importo della detrazione per il coniuge a carico in relazione al reddito imponibile del titolare della pensione. Le nuove detrazioni sono già state riconosciute alle pensioni liquidate o ricostituite dal 16 ottobre 1996; i relativi valori per l’anno 1996 sono riportati nell’allegato 5.
Per le pensioni dirette erogate a titolare anche di pensione di reversibilità liquidata a seguito di decesso del coniuge, l’eventuale detrazione d’imposta per il coniuge a carico è stata revocata dal 1997. Nel corso del rinnovo sono state inoltre effettuate le variazioni dei codici detrazioni d’imposta segnalate dalle Sedi in fase di ricostituzione delle pensioni abbinate ai fini della tassazione congiunta, con accantonamento secondo quanto previsto dal punto 1.2 del messaggio n. 18137 del 28 marzo 1996, allegato 19 alla circolare n. 80 del 10 aprile 1996.
Trattenute IRPEF e aliquote applicabili
Le trattenute IRPEF sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito previste dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, riportate nell’allegato 6. La circolare precisa che, a differenza degli anni precedenti, i conguagli di importo non superiore a lire 200.000 derivanti dal ricalcolo dei dati fiscali e SSN sulla base delle rettifiche segnalate dalle Sedi sono stati effettuati sulla prima rata di pensione del 1997. I conguagli di importo superiore saranno trasmessi successivamente alle Sedi.
Contributo al Servizio sanitario nazionale
Il contributo al Servizio sanitario nazionale è stato calcolato sulla base delle variazioni dei codici operativi trasmessi dalle Sedi al sistema centrale. I nuovi codici hanno effetto dalla data indicata dalla Sede e, comunque, non prima del 1° gennaio 1996. Eventuali ricalcoli per gli anni anteriori al 1996 possono essere eseguiti dalle Sedi con il programma 5440.
Per le pensioni abbinate per la prima volta ai fini fiscali, sono stati fatti cessare dal 1° gennaio 1996 gli eventuali codici operativi segnalati dalle Sedi per il calcolo del contributo SSN, resisi necessari soltanto per il mancato abbinamento. Sulla prima rata del 1997 sono stati inoltre operati i conguagli SSN richiamati dal messaggio n. 10923 del 24 ottobre 1996, allegato 7.
Conguagli di importo esiguo
I conguagli a debito o a credito dei pensionati di importo inferiore a lire 20.000, sia per pensione sia per ritenute IRPEF e contributo SSN, registrati nei campi GP2CSSN, GP2CTAS e GP2CPEN del data base centrale, sono stati effettuati sulla prima rata del 1997.
Pensioni sociali localizzate presso l’ufficio pagatore CTR
Le pensioni sociali per le quali in archivio risulta memorizzato un reddito tale da comportare la perdita del diritto alla prestazione sono state rinnovate nello stesso importo del 1996 e localizzate all’ufficio pagatore di Sede CTR. Le Sedi devono verificare la posizione degli interessati e provvedere all’eliminazione o alla ricostituzione delle pensioni.
Assegno per il nucleo familiare
Il decreto ministeriale 11 aprile 1996 ha previsto, dal 1° gennaio 1996, aumenti dell’assegno per il nucleo familiare in relazione alla situazione familiare e reddituale del nucleo. I nuovi importi sono già stati attribuiti alle pensioni liquidate o ricostituite dal 27 luglio 1996; per le restanti pensioni l’attribuzione avviene in occasione del rinnovo.
Operazioni preliminari al rinnovo
Prima dell’avvio delle operazioni di rinnovo sono state svolte diverse attività di aggiornamento e allineamento del data base centrale:
- è stato ripetuto l’abbinamento delle pensioni con rendite vitalizie INAIL e IPSEMA, utilizzando i dati aggiornati trasmessi al Casellario dei pensionati, al fine di individuare i titolari di pensione ai superstiti, di pensione di inabilità o di assegno di invalidità che beneficiano anche di rendita vitalizia per infortunio o malattia professionale;
- per le pensioni già abbinate con rendita INAIL, o per le quali le Sedi avevano segnalato la titolarità della rendita in fase di liquidazione o ricostituzione, è stato aggiornato l’importo della rendita sulla base dei dati trasmessi dall’INAIL, comprensivi delle rivalutazioni disposte dal decreto ministeriale 8 agosto 1996;
- il data base centrale è stato aggiornato con i dati dichiarati dai pensionati tramite i moduli RED ANF/94 e RED TF/94 acquisiti e trasmessi fino al 20 novembre 1996, nonché con i modelli reddituali RED TMS/94 e RED PSA/94 acquisiti nel corso del 1996;
- è stata effettuata l’operazione di abbinamento ai fini della tassazione congiunta delle pensioni liquidate nel corso del 1996 e degli ulteriori casi segnalati dalle Sedi con la procedura SIMA;
- per le pensioni localizzate presso gli uffici pagatori "ELI" o "ELB" da data anteriore al 1° settembre 1996, nonché per specifiche pensioni ai superstiti localizzate all’ufficio pagatore "SCA" e per le pensioni sociali localizzate agli uffici "RPS" o "PSR" di importo pari a lire 50 mensili, è stata disposta l’eliminazione a decorrere dalla prima rata 1997;
- per le pensioni dirette assoggettate a tassazione congiunta e intestate a titolare con pensione di reversibilità, l’eventuale coniuge a carico è stato fatto cessare dal diritto al trattamento di famiglia con effetto dalla decorrenza della pensione ai superstiti, rinviando alle Sedi il calcolo dei conguagli anteriori al 1° gennaio 1997 mediante ricostituzione;
- per le pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, in assenza di dichiarazione reddituale per i trattamenti di famiglia (GP2KF assente), l’erogazione del relativo trattamento è stata sospesa dal gennaio 1997;
- è stata avviata una normalizzazione automatica dei dati dei delegati alla riscossione, utile anche per il caricamento in ARCA, con cancellazione dei dati del delegato per le pensioni pagate su conto corrente bancario intestato al titolare;
- le pensioni con importi variati da data anteriore a gennaio 1997 sono state contraddistinte con codice 4, 5 o 7 nell’ultimo byte del GP1AF05 per consentire alle Sedi l’attivazione della ricostituzione d’ufficio.
Allegati: importi e tabelle fiscali
Gli allegati contengono gli importi dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali per il 1996 e il 1997, nonché gli aumenti per costo della vita. Sono inoltre riportati gli importi minimi dei fondi speciali di previdenza, con l’indicazione che per il Fondo personale di volo non sono previsti trattamenti minimi.
Per il 1997 sono indicati, tra l’altro, i trattamenti minimi di lire 685.400 per pensioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, lire 390.600 per pensioni sociali e assegni sociali, e lire 498.250 per assegni vitalizi. Gli allegati 5 e 6 riportano rispettivamente le detrazioni d’imposta spettanti per l’anno 1996 e le aliquote IRPEF in vigore dal 1° gennaio 1992, da applicare al calcolo dell’imposta mensile e annua.
Conguaglio del contributo SSN per i titolari di più pensioni
L’allegato 7 riporta il messaggio n. 10923 del 24 ottobre 1996, con il quale viene comunicata la procedura automatizzata per la determinazione dei conguagli del contributo SSN dovuto per il 1995 dai titolari di più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi. Le strutture periferiche erano state invitate a trasmettere tempestivamente gli imponibili rettificati relativi al 1995; per le rettifiche inviate dopo il 3 luglio 1996, il calcolo è stato effettuato sui dati già memorizzati, secondo i criteri del messaggio n. 29668.
L’avvenuta elaborazione è rilevabile dal codice 6 nel campo GP2BN78. L’ente erogatore del trattamento di importo più elevato è incaricato del conguaglio, mentre gli esiti sono resi noti a tutti gli enti eroganti. Gli importi dovuti o a credito direttamente INPS vengono accreditati o addebitati con la prima rata 1997. Per le posizioni escluse dall’elaborazione centrale, il calcolo deve essere effettuato dalle Sedi con il programma 5440, segnalando i codici operativi necessari.
Punti principali
Perequazione automatica delle pensioni
Il decreto ministeriale 20 novembre 1996 ha fissato la variazione perequativa per il 1996 al 5,4% invece del 5,2% stabilito in via previsionale; per il 1997 l’aumento previsionale è fissato al 3,8%. In base a tali percentuali le pensioni sono state ricalcolate per il 1997 e i conguagli spettanti per il 1996 sono stati attribuiti sulla prima rata del nuovo esercizio. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 riportano importi minimi e fasce di pensione.
Assegno mensile per assistenza personale continuativa
L’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati d’inabilità, previsto dall’art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è stato elevato da lire 580.000 a lire 639.000 con decorrenza 1° gennaio 1996. Il nuovo importo è corrisposto dal 1997 con conguaglio per il 1996 sulla prima rata del nuovo esercizio.
Periodicità di pagamento delle pensioni di minore importo
In applicazione della determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994, i limiti d’importo per la periodicità di pagamento sono stati aggiornati in ragione della perequazione. Per effetto degli aumenti 1996-1997: pensioni facoltative e Mutualità casalinghe fino a lire 50.000 annue in rata annuale anticipata; quelle oltre lire 50.000 annue e fino a lire 55.000 mensili in due rate semestrali anticipate; tutte le altre gestioni fino a lire 55.000 mensili in due rate semestrali anticipate.
Modelli 201 e dati fiscali
Il modello 201, approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1996, è relativo ai redditi corrisposti e alle ritenute operate nel 1996 e deve essere consegnato entro febbraio dell’anno successivo. I modelli vengono spediti ai pensionati tramite Postel insieme al modello O bis M. Per le pensioni abbinate ai fini fiscali, il modello 201 è emesso sulla pensione di importo più elevato; i dati fiscali e SSN sono stati rideterminati sulla base delle rettifiche effettuate dalle Sedi.
Detrazioni d’imposta e coniuge a carico
È stata applicata in via generalizzata la disciplina del DPCM 26 luglio 1996 che aumenta, dal 1° gennaio 1996, la detrazione per il coniuge a carico in funzione del reddito imponibile del titolare. Le nuove detrazioni sono già state attribuite alle pensioni liquidate o ricostituite dal 16 ottobre 1996 e sono riportate nell’allegato 5. Per i titolari di pensione diretta che percepiscono anche una reversibilità, l’eventuale detrazione per coniuge a carico è revocata dal 1997.
IRPEF e conguagli di importo esiguo
Le trattenute IRPEF sono state calcolate secondo le aliquote per scaglioni della legge 14 novembre 1992, n. 438, riportate nell’allegato 6. I conguagli di importo non superiore a lire 200.000 derivanti dal ricalcolo dei dati fiscali e SSN sono stati effettuati sulla prima rata del 1997; quelli di importo superiore saranno trasmessi successivamente alle Sedi. I conguagli a debito o a credito inferiori a lire 20.000 per pensione, IRPEF e contributo SSN sono stati comunque regolati sulla prima rata 1997.
Contributo al Servizio sanitario nazionale
Il contributo SSN è stato calcolato sulla base dei codici operativi trasmessi dalle Sedi, con efficacia dalla data indicata e comunque non anteriore al 1° gennaio 1996. Per le pensioni abbinate per la prima volta ai fini fiscali sono cessati dal 1° gennaio 1996 eventuali codici operativi legati al mancato abbinamento. Sulla prima rata 1997 sono stati operati anche i conguagli richiamati dal messaggio n. 10923 del 24 ottobre 1996.
Pensioni sociali, eliminazioni e verifiche di sede
Le pensioni sociali con reddito memorizzato tale da far perdere il diritto alla prestazione sono state rinnovate nello stesso importo del 1996 e localizzate all’ufficio pagatore di Sede CTR. Le Sedi devono verificare la posizione degli interessati e procedere all’eliminazione o alla ricostituzione. Sono inoltre previste eliminazioni di pensioni localizzate presso uffici pagatori particolari e la successiva trasmissione delle liste alle Sedi.
Assegno per il nucleo familiare
Il decreto ministeriale 11 aprile 1996 ha disposto, dal 1° gennaio 1996, aumenti dell’assegno per il nucleo familiare in relazione alla situazione familiare e reddituale. I nuovi importi sono già stati attribuiti alle pensioni liquidate o ricostituite dal 27 luglio 1996; per le restanti pensioni sono attribuiti in sede di rinnovo.
Operazioni preliminari al rinnovo e attività di sistema
Prima del rinnovo sono stati aggiornati gli abbinamenti con rendite INAIL e IPSEMA, i moduli reddituali RED ANF/94, RED TF/94, RED TMS/94 e RED PSA/94, e gli abbinamenti per la tassazione congiunta delle pensioni liquidate nel 1996 o segnalate dalle Sedi. È stata avviata anche la normalizzazione dei dati dei delegati, con cancellazione dei delegati per le pensioni pagate su conto corrente bancario intestato al titolare, e l’individuazione delle pensioni da ricostituire d’ufficio tramite appositi codici nel data base.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 23 dic 1996Circolare numero 261 del 23-12-1996
- Circolare · 21 dic 1996Circolare numero 260 del 21-12-1996
- Circolare · 20 dic 1996Circolare numero 258 del 20-12-1996
- Circolare · 20 dic 1996Circolare numero 259 del 20-12-1996
- Circolare · 28 dic 1996Circolare numero 263 del 28-12-1996
- Circolare · 19 dic 1996Circolare numero 257 del 19-12-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →