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Sentenza

Sentenza del 18/02/2020 n. 4071 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

le contribuenti hanno chiesto la revocazione della sentenza di appello (art. 395 c.p.c., comma 1, n.4), sostenendo un errore di fatto consistente nella errata ricostruzione delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) sulla superficie/qualificazione dell'immobile acquistato con agevolazioni 'prima casa', con la conseguente esclusione dell'agevolazione per presunta 'lusso'. Hanno inoltre eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art.1 della nota II-bis della tariffa (parte I) allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.1311 e del D.M. 2 agosto 1969, n.1072 (artt.5 e 6), per un presunto automatismo che violerebbe i principi di ragionevolezza, proporzionalità e l'art.3 Cost.

La decisione

la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la revocazione: l'errore dedotto non era un errore di fatto 'ictu oculi' desumibile dagli atti (errore incontrovertibile) ma una valutazione/discrepanza sulla misura effettuata dal consulente o una diversa valutazione giurisdizionale, dunque insanabile con la revocazione ex art.395 c.p.c. Sul secondo motivo la questione di illegittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata/inammissibile: i criteri dimensionali del D.M. 2 agosto 1969 costituiscono parametri oggettivi e verificabili, fondano una presunzione iuris tantum e sono compatibili con i canoni di ragionevolezza e proporzionalità; il contribuente può comunque fornire prova dell'inutilizzabilità di porzioni dell'immobile per finalità abitative. Spese di giudizio a carico delle ricorrenti; obbligo di versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art.1 nota II-bis della tariffa (parte I) allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.1311

    norma regolamentare che limita l'agevolazione alle abitazioni 'non di lusso'; considerata atto secondario non sindacabile nella via prospettata e, comunque, compatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità perché fornisce criteri oggettivi verificabili

  • D.M. 2 agosto 1969, n.1072, artt. 5 e 6

    stabilisce criteri dimensionali oggettivi per la qualificazione degli immobili 'di lusso'; tali criteri fondano una presunzione iuris tantum che può essere superata dal contribuente provando l'inutilizzabilità abitativa di parti dell'immobile

  • art. 395 c.p.c., comma 1, n.4

    definisce il limite della revocazione per errore di fatto: la Corte ricorda che l'errore revocatorio richiede una evidente e incontrovertibile discrepanza tra la sentenza e gli atti/documenti della causa, non semplice diversa valutazione o contestazione della CTU

  • artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    richiamati come norme processuali e di disciplina dei mezzi di impugnazione e dei motivi di cassazione; la Corte applica il corretto perimetro del sindacato di legittimità rispetto alle questioni di fatto e di diritto

  • D.L. 11 dicembre 1967, n.1150, art. 6, comma 2 (convertito nella L. 7 febbraio 1968, n.26)

    fonte primaria che ha delegato la tipizzazione dei criteri (costo di costruzione/area) al D.M.; giustifica l'utilizzo dei parametri dimensionali come indicatori di capacità contributiva

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.7

    riconosce al giudice tributario il potere di disapplicare atti/regolamenti viziati; la Corte ricorda però che ciò presuppone vizi di legittimità effettivi, non la mera discrepanza valutativa

  • art. 53 Cost.

    richiamato come principio costituzionale che giustifica l'uso di parametri oggettivi correlati alla capacità contributiva

  • art. 3 Cost. (menzionato nella eccezione)

    invocato dalle ricorrenti per ragionevolezza/proporzionalità; la Corte ritiene che l'assetto normativo impugnato non configuri una violazione del principio di uguaglianza in senso costituzionale

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13, commi 1-bis e 1-quater

    norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo delle ricorrenti di versare un ulteriore importo qualora dovuto

Massime di principio

  • La revocazione per "errore di fatto" ex art.395 c.p.c. richiede un contrasto incontrovertibile tra quanto affermato in sentenza e gli atti/documenti del processo: non è strumento per correggere valutazioni tecniche o discrepanze non evidenti 'ictu oculi'.
  • Le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio possono essere rimesse in discussione, ma se il giudice di merito le valuta diversamente rientra nella normale attività di apprezzamento e non configura automaticamente un errore revocatorio.
  • I criteri dimensionali del D.M. 2/1969 costituiscono parametri oggettivi e una presunzione iuris tantum: il contribuente può tuttavia produrre prova contraria (es. inutilizzabilità di parti dell'immobile) per evitare la perdita dell'agevolazione 'prima casa'.
  • Le norme regolamentari che definiscono requisiti oggettivi per agevolazioni tributarie sono, di regola, compatibili con i principi di ragionevolezza e proporzionalità se perseguono obiettivi collegati alla capacità contributiva e prevedono mezzi di verifica semplici e rapidi.
  • Il giudice tributario ha il potere di disapplicare atti generali viziati, ma ciò richiede la dimostrazione di vizi di legittimità (eccesso di potere) e non può sostituirsi al normale esercizio di valutazione probatoria tra le parti.
  • In procedimenti tributari le spese e gli oneri (incluso il contributo unificato) seguono la soccombenza: il ricorso infondato può comportare condanna alle spese e obblighi di versamento ulteriori.

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