R.R. Puglia 23/2012
Regolamento attuativo per il riconoscimento dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico, di cui all’art. 10 (Norma transitoria) della legge regionale 25 maggio 2012, n. 13 modificata dalla legge regionale 25 settembre 2012, n. 26.(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione Puglia disciplina, in via transitoria, modalità, criteri e termini per riconoscere l’abilitazione a guida turistica e accompagnatore turistico a chi abbia già svolto l’attività in Puglia. La domanda andava presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione; successivamente i termini sono stati riaperti dal regolamento n. 14/2013 per i soggetti che avevano maturato i requisiti al 4 dicembre 2012.
Riconoscimento dell’abilitazione per guida turistica e accompagnatore turistico in Puglia
Riconoscimento dell’abilitazione per guida turistica e accompagnatore turistico in Puglia
Il regolamento attuativo della Regione Puglia disciplina una procedura transitoria per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico a favore di soggetti che abbiano già svolto tali attività sul territorio regionale. La disciplina è collegata alla normativa regionale del 2012 e ai relativi correttivi, con termini iniziali poi riaperti da un successivo regolamento.
Ambito di applicazione
Il provvedimento definisce modalità, criteri e termini per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico in Puglia, limitatamente a coloro che abbiano già esercitato tali attività nella regione. Si tratta quindi di una misura transitoria e non di una disciplina generale dell’accesso ordinario alla professione.
Destinatari e requisiti di accesso
L’abilitazione può essere riconosciuta a chi dimostri di aver svolto un’attività compiuta negli ultimi cinque anni, anche non consecutivamente, per almeno 100 giornate complessive.
La disciplina riguarda:
- guida turistica;
- accompagnatore turistico.
Nel testo originario era richiamata anche la guida turistica esperta in ambito ambientale escursionistico, ma tale riferimento è stato successivamente soppresso.
Prova dell’attività svolta
Ai fini dell’attestazione dell’attività professionale svolta, sono rilevanti diversi elementi documentali, tra cui:
- contratti di lavoro con specificazione delle mansioni;
- fatture emesse e possesso di partita IVA;
- lettere d’incarico da parte di enti pubblici, enti morali, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro, associazioni professionali a fini turistici, enti o istituzioni assimilabili, pro loco riconosciute secondo la normativa regionale, pro loco iscritte all’UNPLI sezione Puglia, enti parco e soggetti similari operanti in ambito naturalistico e scientifico;
- ricevute di pagamento di imposte e versamenti di oneri previdenziali connessi all’attività turistica;
- dichiarazioni dei redditi;
- iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio;
- attestazione del rapporto di lavoro subordinato.
L’interessato deve inoltre:
- dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti prescritti dalla legge regionale 25 maggio 2012, n. 13;
- documentare almeno uno degli elementi previsti dal regolamento.
Procedura per la domanda
Il riconoscimento avviene su domanda dell’avente diritto da presentarsi a mezzo raccomandata A/R a una Provincia.
Il termine ordinario era fissato in 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Successivamente, il regolamento regionale n. 14/2013 ha riaperto i termini per 30 giorni dalla sua pubblicazione, consentendo la presentazione delle istanze a chi, alla data del 4 dicembre 2012, avesse già maturato il presupposto richiesto.
Istruttoria provinciale e rilascio dell’attestazione
Le Province provvedono, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, al rilascio dell’attestato di abilitazione richiesto e svolgono le verifiche sulla documentazione prodotta.
Il termine per l’istruttoria può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.
Al termine dell’istruttoria, ciascuna Provincia approva con un unico atto l’elenco dei soggetti abilitati.
Tesserino personale e costi
Entro 60 giorni dal rilascio dell’attestato di abilitazione, le Province rilasciano anche il tesserino personale.
L’interessato partecipa alle spese di rilascio del tesserino per un importo di 20 euro, da versare alla Provincia.
Regime temporale e attualità della disciplina
La disciplina ha natura transitoria e si riferisce a una finestra temporale definita per il riconoscimento dell’abilitazione sulla base di attività già svolta. In assenza di ulteriori proroghe o riaperture dei termini oltre quelle richiamate, il meccanismo originario è ormai esaurito sul piano operativo; resta rilevante solo per gli effetti collegati alle domande presentate nei termini previsti e alle eventuali riaperture.
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