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Legge

L.R. Puglia 31/2012

Norme in materia di formazione per il lavoro

Normativa regionaleL.R. Puglia 31/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplinava, in Puglia, gli aspetti formativi dell’apprendistato per qualifica/diploma, dell’apprendistato professionalizzante e dell’apprendistato per ricerca o alta formazione, prevedendo anche incentivi alla stabilizzazione e regole su monte ore, contenuti e finanziamento della formazione. Tutti gli articoli risultano abrogati dalla L.R. 26/2018; non ha quindi attuale applicazione pratica.

Norme regionali sulla formazione nell’apprendistato per il lavoro

Norme in materia di formazione per il lavoro

La legge regionale Puglia n. 31 del 2012 disciplinava gli aspetti formativi dell’apprendistato e alcuni incentivi connessi alla stabilità del rapporto di lavoro. Il testo risulta oggi integralmente superato, perché gli articoli richiamati sono stati abrogati dalla L.R. 26/2018.

Ambito di applicazione originario

Il provvedimento riguardava:

  • l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
  • l’apprendistato professionalizzante o di mestiere;
  • l’apprendistato per attività di ricerca o per l’alta formazione;
  • misure di incentivo per i datori di lavoro che rinunciassero alla facoltà di recesso prevista dalla normativa statale.

La disciplina era adottata nel rispetto della legislazione statale e del ruolo della contrattazione collettiva.

Disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

La legge prevedeva che la Giunta regionale, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni e sentite le parti sociali regionali comparativamente più rappresentative, disciplinasse con regolamento i profili formativi di questo apprendistato.

I criteri direttivi richiamati erano:

  • definizione della qualifica o del diploma professionale secondo il sistema educativo e formativo statale;
  • previsione di un monte ore di formazione congruo al conseguimento del titolo, sia داخل sia fuori dall’azienda;
  • rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali per le modalità di erogazione della formazione aziendale, anche tramite enti bilaterali, nel rispetto degli standard fissati dalle Regioni.

Sostegno alla stabilità del rapporto

La Regione poteva prevedere incentivi per i datori di lavoro che rinunciassero contrattualmente alla facoltà di recedere secondo la disciplina statale dell’apprendistato.

Le misure erano subordinate ai limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e le procedure, i criteri e le modalità di assegnazione dovevano essere fissati con apposito avviso pubblico, nel rispetto del diritto UE, nazionale e regionale.

Apprendistato professionalizzante: contenuti della formazione

Per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, la legge stabiliva un monte ore complessivo di 120 ore per la formazione di base e trasversale.

La ripartizione prevista era:

  • 60 ore nel primo anno;
  • 40 ore nel secondo anno;
  • 20 ore nel terzo anno.

La formazione doveva essere impartita nei primi due mesi di ciascun anno di svolgimento del rapporto e riguardava:

  • disciplina del rapporto di lavoro;
  • relazioni sindacali;
  • sicurezza e igiene sul lavoro.

La Regione Puglia poteva inoltre specificare contenuti e modalità della formazione in base a età, titolo di studio, competenze dell’apprendista e settore economico-produttivo del datore di lavoro. Tale formazione era finanziata dalla Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche in sinergia con i fondi interprofessionali.

Tutore aziendale

La legge rinviava alla normativa vigente, agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi nazionali di lavoro per la definizione della formazione e delle competenze del tutore aziendale.

Regime attuale e obsolescenza

Tutti gli articoli della legge risultano abrogati dall’art. 11, comma 1, lettera a), della L.R. 26/2018. Pertanto la disciplina non ha oggi utilità applicativa concreta.

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