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Regolamento

R.R. Puglia 25/2012

Regolamento Regionale per la ricollocazione e la mobilità del personale delle aziende sanitarie appartenente al comparto a seguito di processi di ristrutturazione

Normativa regionaleR.R. Puglia 25/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento della Regione Puglia sui criteri generali per ricollocazione, mobilità interna ed esterna e, solo in ultima istanza, collocazione in disponibilità del personale del comparto delle aziende sanitarie a seguito di ristrutturazioni. Disciplina operativa le procedure preliminari delle aziende, le priorità tra le soluzioni possibili e i vincoli di tutela, con applicazione limitata ai processi di ristrutturazione e alle dotazioni organiche approvate nel 2012.

Ricollocazione e mobilità del personale del comparto sanitario in esubero

Ricollocazione e mobilità del personale del comparto sanitario in esubero

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, i criteri generali per gestire gli esuberi del personale del comparto delle aziende sanitarie conseguenti a processi di ristrutturazione. La finalità è favorire la ricollocazione interna e la mobilità, nel rispetto dell’autonomia aziendale, della contrattazione collettiva e del confronto con le organizzazioni sindacali.

Quadro di riferimento e finalità

Il provvedimento si colloca nell’ambito della normativa statale e contrattuale in materia di mobilità, eccedenze di personale e riassetto del servizio sanitario. Viene richiamata, in particolare, la disciplina che consente alle Regioni di definire i criteri per l’attuazione della mobilità del personale risultato in esubero e quella che, nei processi di ristrutturazione della rete ospedaliera, privilegia il riassorbimento degli esuberi nelle strutture riconvertite o in sostituzione del personale cessato.

Adempimenti preliminari delle aziende sanitarie

Ciascuna azienda sanitaria, dopo i provvedimenti regionali conseguenti alla ristrutturazione e previo accordo sindacale in sede di contrattazione integrativa aziendale, deve adottare una deliberazione ricognitiva preventiva della dotazione organica generale. Tale atto deve essere coerente con la definizione delle dotazioni organiche approvate ai sensi della legge regionale 11/2012.

La ricognizione deve indicare:

  • le strutture operative confermate, dismesse, riconvertite e di nuova istituzione, con le rispettive sedi e i tempi di attuazione;
  • la dotazione organica di ciascuna struttura, distinguendo:
    • posti coperti e confermati;
    • posti coperti ma in eccedenza per effetto di depotenziamenti o disattivazioni, anche parziali;
    • posti vacanti, confermati e disponibili, compresi quelli per i quali si sia già conclusa una procedura concorsuale, utilizzabili solo dopo la ricollocazione di tutto il personale coinvolto;
    • posti che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro 18 mesi dalla data della ricognizione;
    • posti di nuova istituzione per potenziamenti, attivazioni anche parziali e riconversioni.

I posti indicati nella ricognizione sono, in prima applicazione, riservati in via esclusiva e prioritaria alla ricollocazione del personale dell’azienda e poi alla mobilità conseguente alla ristrutturazione. Le deliberazioni devono essere adottate entro 60 giorni dall’approvazione delle dotazioni organiche e trasmesse al competente Servizio dell’Assessorato regionale alla salute, nonché alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali firmatarie del CCNL.

Ordine delle procedure di gestione degli esuberi

La disciplina impone di esperire ogni possibile tentativo per ricollocare il personale in esubero, prima nella categoria e nel profilo di appartenenza e, ove possibile, anche in profili diversi della medesima categoria, purché il dipendente possieda i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle declaratorie contrattuali.

L’ordine tassativo delle operazioni è il seguente:

  • ricollocazione interna all’azienda;
  • mobilità esterna;
  • collocazione in disponibilità.

La collocazione in disponibilità può avvenire solo dopo l’attivazione delle prime due fasi. Per le unità operative depotenziate, l’azienda valuta i curricula del personale già assegnato, sulla base dei posti confermati e secondo i criteri del regolamento, per individuare il personale in esubero.

Tutela dei dirigenti sindacali

Per i dirigenti sindacali indicati nella contrattazione quadro richiamata, il trasferimento ad altra unità operativa può essere disposto solo con il preventivo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale di appartenenza e/o delle RSU, se il dipendente ne fa parte.

Limiti temporali e operatività

Il regolamento si applica ai processi di ristrutturazione delle aziende sanitarie della Regione Puglia e, in particolare, alle operazioni di ricollocazione e mobilità del personale del comparto connesse alle dotazioni organiche e ai provvedimenti aziendali adottati in tale contesto. Il testo fornito non indica un termine finale di efficacia, ma la disciplina è strettamente collegata a una specifica fase di riassetto organizzativo e alle ricognizioni da effettuarsi entro 60 giorni dall’approvazione delle dotazioni organiche.

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