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Regolamento

R.R. Puglia 24/2012

Linee guida per l’attuazione della Legge regionale n. 21 del 24 luglio 2012, recante - Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”

Normativa regionaleR.R. Puglia 24/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la L.R. Puglia n. 21/2012 e definisce criteri, dati e tempistiche per la redazione annuale del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) nelle aree di Brindisi, Taranto e nei SIN indicati. Disciplina l’individuazione degli impianti AIA interessati, la trasmissione dei dati da parte delle autorità competenti e i termini annuali per ARPA Puglia e gli enti sanitari.

Linee guida per la valutazione del danno sanitario nelle aree pugliesi a rischio ambientale

Linee guida per la valutazione del danno sanitario nelle aree pugliesi a rischio ambientale

Il regolamento regionale della Puglia dà attuazione alla L.R. n. 21/2012 e stabilisce la metodologia per la redazione del rapporto annuale di Valutazione del Danno Sanitario (VDS). La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale pugliese e, in particolare, le aree a elevato rischio ambientale e i siti contaminati individuati dalla legge.

Oggetto e finalità

Il regolamento disciplina le modalità di redazione del rapporto di VDS previsto dalla legge regionale, fissando i dati di input e il metodo da seguire per la valutazione. Il sistema è pensato per supportare l’analisi degli impatti delle emissioni industriali sulla salute nelle aree interessate, con possibile definizione di protocolli specifici per singolo inquinante o singola azienda sulla base degli approfondimenti successivi.

Ambito territoriale di applicazione

La normativa si applica:

  • alle aree di Brindisi e Taranto già dichiarate aree a elevato rischio di crisi ambientale, oggetto di piani di risanamento approvati con DPR 23 aprile 1998 e confermati dalla normativa regionale successiva;
  • alle aree dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, indicate nell’Allegato B.

L’ambito territoriale deve essere aggiornato in caso di variazioni future. La popolazione oggetto della relazione VDS coincide con i confini amministrativi dei Comuni ricadenti nelle aree sopra indicate.

Stabilimenti e impianti soggetti alla disciplina

La disciplina si applica a tutti gli impianti soggetti ad AIA ubicati nelle aree interessate che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • emissioni di idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
  • scarichi in mare o nei corpi idrici del bacino regionale di reflui di processo, acque di raffreddamento o acque di trattamento derivanti dall’attività;
  • impiego di materiali e composti polverulenti.

In prima applicazione, l’elenco degli impianti interessati è riportato nell’Allegato C. Per l’individuazione e la verifica delle caratteristiche sono utilizzate varie fonti informative, tra cui INEMAR Puglia, dichiarazioni INES/E-PRTR, AIA e piani di monitoraggio e controllo già rilasciati, documentazione progettuale e dati di controllo/autocontrollo e dei sistemi di monitoraggio delle emissioni forniti da ARPA Puglia.

Aggiornamento dell’elenco degli impianti

Per i rapporti VDS successivi, le autorità competenti devono trasmettere ad ARPA Puglia, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco di tutti gli impianti potenzialmente rientranti nel campo di applicazione. Devono inoltre inviare la documentazione AIA ritenuta utile ai fini dell’attuazione del regolamento. L’elenco va verificato annualmente per confermare o meno la ricaduta degli impianti nella disciplina.

Dati ambientali e procedimento di valutazione

La VDS è basata su dati ambientali e richiede la definizione di un quadro di riferimento che consideri gli inquinanti rilevati dalla rete regionale della qualità dell’aria e dai sistemi di monitoraggio delle emissioni puntuali degli stabilimenti. Le fonti informative richiamate comprendono anche autodichiarazioni dei gestori, registro INEMAR, Catasto delle Emissioni Territoriali e report annuali previsti dalle AIA.

ARPA Puglia deve:

  • entro il 1° marzo di ogni anno, fornire il set degli inquinanti relativi ai cicli produttivi degli impianti individuati;
  • entro i successivi 10 giorni, ricevere dagli enti competenti l’indicazione degli inquinanti da sottoporre a valutazione di danno sanitario;
  • entro il 30 giugno di ogni anno, procedere alla valutazione delle emissioni e delle immissioni, includendo l’aggiornamento annuale delle stime delle emissioni industriali, l’analisi degli scarichi idrici e la verifica della qualità dell’aria.

Fonti integrative per la valutazione

Per la definizione dei dati ambientali di riferimento possono essere considerati anche:

  • i dati delle attività di caratterizzazione e bonifica svolte ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
  • gli elementi emergenti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia;
  • ogni altra fonte ritenuta utile.

Le emissioni in atmosfera o nei corpi idrici devono essere valutate sia rispetto al carico puntuale generato da ciascuna attività sia in relazione agli effetti cumulativi presenti nell’area di interesse.

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