Sentenza del 24/01/2018 n. 1705 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione e annullato, nei confronti del socio, l'accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione. La Commissione regionale aveva ritenuto non provato il maggior reddito del socio sulla base della sentenza che aveva annullato l'accertamento emesso nei confronti della società. L'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c., poiché la sentenza relativa alla società non era ancora passata in giudicato, nonché la violazione dell'art. 295 c.p.c., per la mancata sospensione necessaria del giudizio sul reddito del socio in attesa della definizione della causa pregiudiziale riguardante la società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati il primo e il secondo motivo e assorbito il terzo. Ha stabilito che la Commissione regionale non poteva attribuire efficacia vincolante a una sentenza non ancora definitiva relativa alla società. Il giudizio sul reddito da partecipazione del socio avrebbe dovuto essere riunito a quello relativo alla società oppure sospeso, in attesa della decisione definitiva sulla causa pregiudiziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2909 del codice civile
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Una sentenza produce efficacia vincolante come giudicato solo quando è definitiva. Il giudice non può fondare la decisione di una causa dipendente su una pronuncia non ancora passata in giudicato.
Art. 295 del codice di procedura civile
Il giudice deve sospendere il processo quando egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Quando la posizione fiscale del socio dipende dalla definizione dell'accertamento emesso nei confronti della società, il giudizio sul socio deve essere sospeso fino alla decisione definitiva sulla causa pregiudiziale, salvo che sia possibile riunire i procedimenti.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Consente di ricorrere per cassazione quando il giudice di merito abbia interpretato o applicato erroneamente una norma giuridica.
Art. 360, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile
Nullità della sentenza o del procedimento.
È stato richiamato per denunciare la mancata sospensione necessaria del giudizio dipendente.
Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato dichiarato assorbito, poiché l'accoglimento dei primi due motivi era già sufficiente per cassare la sentenza.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a una società di persone e ai suoi soci, l'accertamento del reddito della società costituisce normalmente la questione pregiudiziale rispetto all'accertamento del reddito imputato per partecipazione al socio.
- Una sentenza favorevole alla società, se non è ancora passata in giudicato, non può essere automaticamente utilizzata per annullare l'accertamento nei confronti del socio.
- Quando la decisione sul socio dipende dall'esito del giudizio riguardante la società, il giudice deve preferibilmente riunire i procedimenti oppure sospendere quello dipendente ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
- Dopo la definizione definitiva del giudizio relativo alla società, il giudice del procedimento sul socio deve conformarsi agli effetti vincolanti del giudicato, nei limiti in cui sussistano identità delle parti o efficacia riflessa riconosciuta dall'ordinamento.
- La mancata sospensione o l'utilizzo improprio di una sentenza non definitiva può comportare la cassazione della decisione e il rinvio al giudice di merito.
Testo integrale
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