Sentenza del 21/01/2020 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Liti da riscossione - cartella di pagamento - motivazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP che aveva annullato una cartella di pagamento di euro 2.759,36 per presunta omessa motivazione e violazione dell'obbligo di motivazione previsto dalla normativa tributaria. L'Agenzia deduceva che la cartella derivava dalla liquidazione basata sulla stessa dichiarazione del contribuente (controllo automatizzato) e pertanto non richiedeva motivazione specifica; contestava altresì la legittimità delle censure relative a mancanza di sottoscrizione del ruolo, mancata indicazione del responsabile del procedimento, indicazione degli interessi e richieste di aggio/compensi, nonché la notifica della cartella.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che, trattandosi di cartella emessa a seguito di liquidazione basata sui dati forniti dal contribuente (controllo automatizzato/dichiarazione), l'onere motivazionale è assolto con il richiamo alla dichiarazione/atto impositivo già noto al contribuente. Ha inoltre respinto le doglianze sull'omessa sottoscrizione del ruolo e sull'omessa indicazione del responsabile del procedimento come cause di nullità e ha confermato la regolarità della notifica. Ha precisato che, invece, quando la cartella introduca per la prima volta voci di credito (es. interessi quantificati per la prima volta), il criterio di calcolo deve essere esplicitato nella cartella; qui tale evenienza non ricorreva. Nulla in ordine alle spese (contribuente non costituito).
Norme richiamate
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi
L'art. 3 è riferito ai provvedimenti decisori della PA; la Corte ritiene che non sia applicabile alla cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione quando la pretesa si fonda su dati già noti al contribuente (dichiarazione o atto impositivo divenuto definitivo).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
contiene prescrizioni sul contenuto minimo della cartella esattoriale
La cartella conforme al modello ministeriale e con i dati del ruolo non richiede firma dell'esattore; il contenuto previsto dall'art. 25 è considerato rispettato se la cartella riproduce i dati del ruolo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 10 e 11
disciplinano il contenuto dei ruoli
I ruoli riportano imposte, sanzioni e interessi; la cartella riproduce i dati del ruolo e pertanto gli interessi 'normativamente stabiliti' risultano conoscibili.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20
previsione del calcolo degli interessi sulle maggiori imposte
Il tasso e i termini temporali rilevanti per il calcolo degli interessi sono determinati normativamente o tramite provvedimento generale, per cui il contribuente può conoscere i parametri necessari al controllo aritmetico.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
L'appellante aveva sostenuto che l'obbligo di motivazione previsto dallo Statuto si riferisce agli atti dell'Amministrazione finanziaria e non necessariamente alla cartella dell'ente di riscossione; la Corte ha ritenuto che, se la cartella si limita a riprendere somme già quantificate nella dichiarazione o in atto impositivo definitivo, il richiamo è sufficiente.
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17
riferito agli aggio/compensi della riscossione
La richiesta degli oneri di riscossione è ammessa nei limiti e secondo le regole previste dalla normativa di settore; la Corte ha ritenuto la richiesta dell'aggio/compeni legittima nella specie.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5
indicazione del responsabile del procedimento
La mancata indicazione del responsabile del procedimento, pur prevista in alcuni contesti, non comporta automaticamente nullità dell'atto di riscossione qualora non ricorra un effetto pregiudizievole per il diritto di difesa.
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento riproduce somme già quantificate dal contribuente (dichiarazione) o derivate da un atto impositivo divenuto definitivo, l'onere motivazionale è assolto con il mero richiamo alla dichiarazione/atto; non è richiesta motivazione dettagliata.
- Quando la cartella introduce per la prima volta voci di credito non precedentemente richieste (es. interessi o altre voci quantificate per la prima volta), la cartella deve esplicitare il criterio di calcolo adottato per permettere al contribuente di verificare l'esattezza della postilla.
- Contestazioni formali quali l'omessa sottoscrizione del ruolo o la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comportano automaticamente nullità della cartella se il modello ministeriale è rispettato e non vi è pregiudizio per la verifica della provenienza e del contenuto dell'atto.
- L'agente della riscossione ha funzione esecutiva: questioni sostanziali relative alla validità dell'iscrizione a ruolo (es. prescrizione, nullità dell'atto impositivo) vanno solitamente dedotte nei confronti dell'ente impositore; l'agente può essere rimproverato soltanto per profili procedurali o formali di propria competenza.
- La notifica effettuata dall'agente di riscossione con le modalità previste (posta o messo notificatore abilitato) è valida se documentata; la prova della notifica grava su chi la esegue.
- In caso di cartella derivante da controllo automatizzato o da dati forniti dallo stesso contribuente, è responsabilità del contribuente allegare la prova di eventuali versamenti o l'inesistenza dell'obbligo per difendersi efficacemente.
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