Sentenza del 21/01/2020 n. 14 - Comm. Trib. II grado di Trento
Accisa sul gas naturale - Aliquota agevolata per uso industriale - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aliquota agevolata: la società che rigassifica e poi utilizza il gas nelle proprie centrali per il funzionamento della sua attività industriale è utilizzatrice finale; il fatto che produca acqua calda fornita a utenti diversi non esclude l'uso industriale poiché il gas è consumato direttamente nell'ambito dell'attività di rigassificazione e produzione di energia termica
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione dell'applicazione dell'aliquota agevolata per uso industriale del gas naturale prevista dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 504/1995; l'amministrazione riteneva che il gas non fosse impiegato come 'uso industriale' nella specie perché trasformato e l'energia termica risultante veniva fornita a terzi
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1995, art. 26, comma 3
la norma sull'aliquota agevolata per uso industriale può essere applicata quando il soggetto che trasforma/regassifica il gas lo consuma direttamente nell'ambito della propria attività industriale; l'erogazione di energia termica a terzi non esclude che la società sia utilizzatrice finale del gas
Massime di principio
- Per ottenere l'aliquota agevolata per uso industriale occorre che il gas sia effettivamente consumato dall'impresa nell'ambito della sua attività industriale (non semplicemente rivenduto come prodotto energetico).
- La trasformazione del gas (es. rigassificazione) e il suo impiego all'interno degli impianti dell'impresa costituiscono attività industriale compatibile con l'agevolazione, anche se l'energia prodotta viene fornita a terzi, purché il gas sia consumato dall'impresa stessa.
- La qualifica di 'utilizzatore finale' va valutata sulla base dell'effettivo consumo e della destinazione d'uso del gas all'interno del ciclo produttivo dell'impresa, non in base alla mera esistenza di clienti dell'energia prodotta.
- Occorre documentare con evidenze tecniche e contabili (misurazioni, bolle, registri di consumo, contratti di fornitura energetica e descrizione del processo produttivo) che il gas è consumato dall'impresa per la sua attività industriale.
- Se il gas viene invece consegnato e ceduto come prodotto pipelined o combustibile a terzi senza essere consumato nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa, l'aliquota agevolata non trova applicazione.
- Verificare eventuali adempimenti amministrativi o comunicativi richiesti dall'amministrazione finanziaria per fruire dell'agevolazione (iscrizioni, dichiarazioni, controlli), per evitare contestazioni formali.
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