Sentenza del 21/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Ravenna
TARI - omessa presentazione della denuncia - rimborso di importi non dovuti - non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che il rimborso non spettasse in assenza della denuncia prevista: la mancata presentazione dell'istanza/documentazione ha escluso la possibilità per il Comune di accertare e riconoscere la riduzione o esenzione, pertanto la domanda di rimborso è stata respinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di importi pagati a titolo di TARI ritenuti non dovuti in ragione di situazioni che, secondo il regolamento comunale, danno diritto a riduzioni o esenzioni. Tuttavia il contribuente non aveva presentato la denuncia/istanza prevista dal regolamento con l'indicazione e la documentazione delle ragioni che giustificano l'agevolazione, impedendo così al Comune di verificare il diritto reclamato.
Norme richiamate
Regolamento comunale TARI
Il regolamento richiede la presentazione di una denuncia/istanza documentata per ottenere riduzioni o esenzioni; tale denuncia abilita il Comune alla verifica e al riconoscimento dell'agevolazione. In mancanza della denuncia il rimborso non è dovuto.
Art. 2697 c.c. (onere della prova)
L'onere della prova è in capo al soggetto che agisce: il contribuente deve dimostrare la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di agevolazione e quindi provare di aver adempiuto agli obblighi di dichiarazione previsti.
Norme statali relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (principio generale)
In linea con la disciplina del tributo, le agevolazioni sono subordinate all'adempimento di procedure dichiarative e documentali; l'amministrazione non è tenuta a corrispondere rimborsi senza la documentazione che consenta la verifica.
Massime di principio
- Se il regolamento comunale richiede una denuncia/istanza per ottenere riduzioni o esenzioni TARI, l'omessa presentazione di tale denuncia di norma impedisce il riconoscimento retroattivo e il rimborso.
- Il contribuente ha l'onere di produrre la documentazione e di provare il diritto all'agevolazione; senza prove l'amministrazione può legittimamente negare il rimborso.
- Eccezioni possibili: se il Comune era già a conoscenza dei fatti che legittimano l'agevolazione o ha operato in modo erroneo/omissivo, potrebbe sussistere l'obbligo di riesame o ristoro; in assenza di tale conoscenza, l'omissione del contribuente è determinante.
- Per evitare la perdita del diritto è fondamentale presentare tempestivamente la dichiarazione richiesta dal regolamento e conservare tutta la documentazione probatoria.
- In caso di dubbi procedurali o mancata risposta dall'amministrazione, valutare il tempestivo ricorso al dialogo amministrativo (istanza) e, se necessario, l'azione giurisdizionale rispettando termini e oneri probatori.
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