Circolare numero 31 del 16-2-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione del cosiddetto "bonus" previsto dall’art. 1, comma 12, della legge n. 243/2004 ai lavoratori dipendenti del settore privato, con specifico riferimento agli operai agricoli. Spiega che il beneficio consiste nella corresponsione in busta paga della contribuzione IVS che sarebbe stata versata all’INPS, senza imponibilità IRPEF, e richiama le modalità di accesso, i tempi di certificazione da parte dell’Istituto, le aliquote da utilizzare per il 2005 e il codice contratto da indicare nelle denunce trimestrali.
Incentivo al posticipo del pensionamento per gli operai del settore agricolo
Incentivo al posticipo del pensionamento per gli operai agricoli
La circolare illustra l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato e, in particolare, agli operai del settore agricolo. L’obiettivo della misura è incentivare il rinvio del pensionamento nel periodo 2004-2007 mediante la corresponsione al lavoratore di una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale non più versata.
Ambito di applicazione e presupposti
Il beneficio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati nelle tabelle di cui all’art. 59, commi 6 e 7, della legge n. 449/1997 per l’accesso al pensionamento di anzianità e risultino iscritti all’AGO o a forme sostitutive della stessa. La circolare richiama, per questa categoria, le istruzioni già fornite con le circolari n. 149 e n. 150 dell’11 novembre 2004.
Effetti del bonus sul rapporto contributivo e pensionistico
L’art. 1, comma 12, prevede che il lavoratore possa rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive. Da quel momento viene meno l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso tali forme, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva all’esercizio della facoltà. In sostituzione dei contributi non versati, al lavoratore è corrisposta in busta paga la somma corrispondente alla contribuzione IVS dovuta. Il comma 13 stabilisce che, al momento del pensionamento, il trattamento deve essere calcolato come se il periodo di esonero non avesse inciso sulla posizione, con l’aggiunta degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo.
Modalità di accesso e certificazione dell’Istituto
Il Decreto ministeriale 6 ottobre 2004 disciplina l’attuazione della misura e prevede che il lavoratore interessato debba effettuare una comunicazione formale al datore di lavoro e alla Sede territoriale INPS. L’Istituto, entro 30 giorni dalla richiesta presentata all’azienda o dall’acquisizione di eventuale documentazione integrativa, deve inviare al datore di lavoro e, per conoscenza, al lavoratore, il certificato attestante il possesso dei requisiti per l’incentivo, indicando decorrenza e scadenza del beneficio.
Revocabilità dell’opzione e mobilità tra aziende
La circolare richiama il messaggio INPS n. 4687 del 9 febbraio 2005, che recepisce un chiarimento del Ministero del lavoro: chi abbia optato per il bonus non può revocare la scelta, ma può cambiare azienda e continuare a fruire dell’incentivo.
Determinazione dell’importo e aliquote per il 2005
L’importo del bonus è pari ai contributi effettivamente versati, cioè alla quota a carico del datore di lavoro e a quella a carico del lavoratore, al netto di eventuali sgravi, come precisato nella nota ministeriale prot. n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004. Per il 2005, il calcolo va effettuato applicando le aliquote indicate dalla circolare all’imponibile retributivo denunciato nella dichiarazione trimestrale:
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti: 26,6% complessivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005, di cui 18,06% a carico del datore di lavoro e 8,54% a carico del lavoratore.
- Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative: 29,8% complessivo dal 1 gennaio al 30 giugno 2005, di cui 21,26% a carico del datore di lavoro e 8,54% a carico del lavoratore.
- Le medesime aziende: 30,4% complessivo dal 1 luglio al 31 dicembre 2005, di cui 21,86% a carico del datore di lavoro e 8,54% a carico del lavoratore.
Componenti accessorie e riduzioni territoriali
La circolare precisa che nel bonus deve essere ricompresa anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore prevista dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992 sulla quota di retribuzione eccedente la soglia annua. Viene inoltre chiarito che i contributi a carico del datore di lavoro restano dovuti nelle misure del 30% per i territori montani e del 60% per i territori svantaggiati.
Codice contratto per le denunce trimestrali
Per la gestione dell’agevolazione e della posizione assicurativa dei lavoratori interessati viene istituito il codice contratto "079", denominato lavoratore beneficiario del bonus. Il codice deve essere indicato nei modelli di dichiarazione trimestrale a decorrere dal IV trimestre 2004.
Punti principali
Ambito del beneficio e finalità
Il bonus è previsto per incentivare il posticipo del pensionamento nel periodo 2004-2007. Possono accedervi i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alle tabelle B dell’art. 59, commi 6 e 7, della legge n. 449/1997 per il pensionamento di anzianità e siano iscritti all’AGO o a forme sostitutive. Per gli operai agricoli la circolare specifica le modalità applicative del beneficio.
Contenuto economico dell’incentivo
Il lavoratore che opta per l’incentivo riceve in busta paga una somma pari alla contribuzione IVS che sarebbe stata versata dal datore di lavoro e dal lavoratore all’ente previdenziale. La somma non concorre alla base imponibile IRPEF. Il comma 13 della legge stabilisce inoltre che, al momento del pensionamento, il trattamento liquidato deve essere quello spettante alla data di inizio dell’esonero contributivo, maggiorato degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo.
Modalità di esercizio dell’opzione e certificazione INPS
Il Decreto ministeriale 6 ottobre 2004 prevede che il lavoratore comunichi formalmente la volontà di posticipare il pensionamento sia al datore di lavoro sia alla Sede territoriale dell’Istituto. Entro 30 giorni dalla richiesta rivolta all’azienda o dall’acquisizione di eventuale documentazione integrativa, l’INPS invia al datore di lavoro e per conoscenza al lavoratore il certificato di possesso dei requisiti, con indicazione della decorrenza e della scadenza dell’incentivo.
Chiarimenti sulla revocabilità e cambio di azienda
La circolare richiama il messaggio n. 4687 del 9 febbraio 2005, con cui è stata resa nota la precisazione del Ministero del lavoro secondo cui chi ha optato per il bonus non può revocare la scelta, ma può cambiare azienda e continuare a beneficiare dell’incentivo.
Determinazione del bonus e aliquote contributive 2005
Il bonus deve essere calcolato dal datore di lavoro sull’imponibile retributivo denunciato nella dichiarazione trimestrale, applicando le aliquote contributive valide per il 2005. Per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti l’aliquota è pari al 26,6% complessivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005, di cui 18,06% a carico del datore di lavoro e 8,54% a carico del lavoratore. Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, l’aliquota complessiva è 29,8% dal 1 gennaio al 30 giugno 2005 e 30,4% dal 1 luglio al 31 dicembre 2005, con quota lavoratore sempre pari a 8,54%.
Altre componenti da includere nel bonus
La circolare precisa che anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, prevista dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992 sull’eccedenza annua della retribuzione, deve essere compresa nel bonus. Inoltre, i contributi a carico del datore di lavoro sono dovuti nelle misure del 30% per i territori montani e del 60% per i territori svantaggiati.
Codice contratto per le denunce trimestrali
Per la gestione delle agevolazioni e della posizione assicurativa dei lavoratori interessati viene istituito il codice contratto "079", denominato lavoratore beneficiario del bonus, da indicare nei modelli di dichiarazione trimestrale a decorrere dal IV trimestre 2004.
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