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Circolare

Circolare numero 30 del 16-2-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per effetto della legge finanziaria 2005, gli associati in partecipazione con apporto di lavoro non sono più destinati a una gestione previdenziale autonoma ma devono essere iscritti alla Gestione separata ex legge n. 335/1995. Vengono fornite le prime istruzioni operative su aliquote contributive, base imponibile, modalità e termini di denuncia e versamento, nonché sull’imputazione contabile delle somme riscosse. La circolare conferma inoltre l’applicazione del contributo aggiuntivo dello 0,50% per le prestazioni non pensionistiche, con alcune precisazioni rispetto alla precedente circolare n. 8 del 27 gennaio 2005.

Associati in partecipazione: iscrizione nella Gestione separata e indicazioni su contribuzione, denuncia e versamento

Associati in partecipazione: iscrizione alla Gestione separata, contribuzione e adempimenti

La circolare interviene dopo la modifica introdotta dalla legge finanziaria 2005, chiarendo il nuovo regime previdenziale degli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative. Il documento fornisce indicazioni operative su iscrizione, aliquote contributive, base imponibile, modalità di denuncia e versamento, nonché sulla corretta imputazione contabile delle somme riscosse.

Quadro normativo di riferimento

Con la circolare n. 57 del 29 marzo 2004 erano state fornite le prime istruzioni sull’obbligo assicurativo degli associati in partecipazione a decorrere dal 1° gennaio 2004, in relazione all’art. 43 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che aveva istituito un’apposita gestione pensionistica.

L’art. 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha però modificato i commi 1 e 2 del citato art. 43, disponendo l’iscrizione degli associati in partecipazione nella Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 e abrogando il comma 9, che rinviava a un regolamento per la disciplina del rapporto assicurativo e dell’assetto organizzativo della gestione originaria.

Contribuzione IVS e contributo aggiuntivo

La circolare precisa che il secondo comma dell’art. 43, non abrogato, richiama per gli associati in partecipazione il contributo pensionistico dovuto dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza, con ripartizione nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% a carico dell’associato.

Ne deriva che la contribuzione IVS è dovuta nella misura massima prevista per gli iscritti alla Gestione separata, anche quando l’associato sia pensionato o già iscritto ad altra gestione pensionistica obbligatoria.

Per effetto dell’interpretazione sistematica adottata dall’Istituto, e in accordo con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e finanze, viene inoltre riconosciuta l’applicabilità del contributo dello 0,50% previsto dall’art. 59 della legge n. 449/1997 per le prestazioni di maternità, assegno per il nucleo familiare e trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero, anche agli associati in partecipazione che ne abbiano i requisiti.

Aliquote, massimali e limiti di reddito

Per l’anno 2004 il contributo IVS è fissato:

  • al 17,30% entro il limite di reddito di euro 37.883,00;
  • al 18,30% oltre tale limite.

Per l’anno 2005, in conseguenza dell’incremento annuale dello 0,20% previsto dall’art. 45 della legge n. 326/2003, le aliquote sono:

  • 17,50% entro il limite di reddito di euro 38.641,00;
  • 18,50% oltre tale limite.

Il contributo è dovuto entro il massimale di reddito di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari a euro 82.401,00 per il 2004 e a euro 84.049,00 per il 2005.

Base imponibile e modalità di calcolo

La base imponibile è costituita dal reddito dell’attività determinato secondo i criteri IRPEF, come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

La circolare specifica inoltre che il versamento va effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, con successivo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.

Restano confermate le disposizioni relative all’accredito dei contributi secondo i criteri già previsti per gli iscritti alla Gestione separata. Poiché i compensi hanno natura di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c), del T.U.I.R., non trova applicazione il criterio di cassa allargato.

Denuncia dei rapporti e versamento dei contributi

Per la denuncia dei rapporti di associazione in partecipazione e per il versamento dei contributi si applicano le modalità già previste per i collaboratori iscritti alla Gestione separata.

In particolare, per i compensi erogati dal 1° gennaio 2005:

  • la denuncia deve essere effettuata mensilmente e in via telematica, secondo le modalità dell’art. 44 del D.L. n. 269/2003;
  • i termini sono quelli indicati dalla circolare n. 152 del 22 novembre 2004, punto 2.2;
  • il pagamento va eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Compilazione del modello F24

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con l’indicazione di:

  • codice sede: il codice della sede INPS competente;
  • codice tributo: C10 per i soggetti per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50%, oppure CXX per i soggetti privi di altra copertura previdenziale con contribuzione comprensiva dello 0,50%;
  • campo "filiale azienda": CAP e comune della sede legale dell’associante, dati che devono coincidere con quelli riportati nelle denunce;
  • periodo di riferimento: mese e anno di erogazione del compenso.

Per gli emolumenti erogati nel mese di gennaio 2005, il contributo deve essere corrisposto entro il 16 marzo 2005, con separata evidenziazione nel modello F24 e con periodo di riferimento "01 2005".

La circolare precisa infine che per i contributi relativi all’anno 2004 saranno fornite ulteriori comunicazioni.

Imputazione contabile

Poiché gli associati in partecipazione sono confluiti nella Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, le riscossioni del contributo devono essere imputate al conto PAR 52/010.

Per le eventuali riscossioni afferenti al contributo effettuate nell’esercizio 2004, oppure nel corrente esercizio con imputazione al conto APR 52/110 indicato dalla circolare n. 57/2004, l’Istituto si riserva di impartire successive istruzioni.

Punti principali

Inquadramento normativo e passaggio alla Gestione separata

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha modificato l’art. 43 del D.L. n. 269/2003, abrogando il sistema di gestione previdenziale specificamente previsto per gli associati in partecipazione e stabilendo la loro iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Viene così superata l’impostazione originaria richiamata dalla circolare n. 57/2004 e vengono dettate le prime disposizioni applicative per l’adempimento contributivo.

Misura della contribuzione IVS e contributo aggiuntivo 0,50%

Per gli associati in partecipazione la contribuzione IVS è dovuta nella misura massima prevista per gli iscritti alla Gestione separata, anche se il soggetto è già pensionato o iscritto ad altre forme pensionistiche obbligatorie. Per il 2004 le aliquote sono pari al 17,30% entro il limite di reddito di euro 37.883,00 e al 18,30% oltre tale soglia; per il 2005 salgono rispettivamente al 17,50% entro euro 38.641,00 e al 18,50% oltre tale soglia. È inoltre dovuto il contributo dello 0,50% per gli associati non pensionati e non iscritti ad altre gestioni, ai fini di maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia con ricovero ospedaliero.

Base imponibile e criteri di calcolo

La base imponibile è il reddito dell’attività determinato con i criteri IRPEF, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi. Il versamento è effettuato sugli importi corrisposti all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale del reddito. Restano ferme le regole di accredito contributivo previste per gli iscritti alla Gestione separata e non si applica il criterio di cassa allargato.

Denuncia dei rapporti e termini di versamento

Per la denuncia dei rapporti di associazione in partecipazione e per il pagamento dei contributi si applicano esclusivamente le regole previste per i collaboratori iscritti alla Gestione separata. Le denunce dei compensi erogati dal 1° gennaio 2005 devono essere trasmesse mensilmente e in via telematica secondo le modalità dell’art. 44 del D.L. n. 269/2003 e nei termini richiamati dalla circolare n. 152/2004. Il contributo va versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

Compilazione del modello F24 e caso dei compensi di gennaio 2005

Il pagamento avviene con modello F24 indicando il codice sede della struttura INPS competente, il codice tributo C10 per i soggetti per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50%, oppure CXX per i soggetti privi di altra copertura previdenziale con contribuzione comprensiva dello 0,50%. Nel campo "filiale azienda" deve essere riportato il CAP e il comune della sede legale dell’associante, dato che deve coincidere con quello indicato nelle denunce. Per gli emolumenti erogati nel mese di gennaio 2005 il versamento deve essere effettuato entro il 16 marzo 2005, con separata evidenziazione e periodo di riferimento "01 2005".

Imputazione contabile delle riscossioni

Poiché gli associati in partecipazione sono confluiti nella Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, le riscossioni del contributo devono essere imputate al conto PAR 52/010. Per eventuali riscossioni relative al contributo effettuate nel 2004, o nel 2005 con imputazione al conto APR 52/110 richiamato dalla circolare n. 57/2004, l’INPS si riserva successive istruzioni.

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