Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9850/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del mantenimento in sequestro di un immobile disposto dal GIP dopo la dichiarazione di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che l'art. 323, comma 4, c.p.p., che consente il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti della parte civile, è applicabile solo in caso di sentenza di condanna e non anche quando il procedimento si estingue per esito positivo della messa alla prova (sentenza ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p.).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al capo che disponeva il mantenimento del sequestro sull'immobile. Ha ritenuto che l'art. 323 c.p.p. e l'istituto del sequestro conservativo presuppongono una sentenza di condanna irrevocabile: la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non equivale a una condanna e non esprime un compiuto accertamento di responsabilità penale, pertanto non può fondare il mantenimento del sequestro. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di mantenimento in sequestro e ha ordinato la restituzione dell'immobile all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 464-septies c.p.p.

    Disciplina la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; la Corte ha ritenuto che tale sentenza non abbia natura di condanna né capacità di esprimere un compiuto accertamento di responsabilità penale.

  • art. 323, comma 4, c.p.p.

    Consente che, su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, il sequestro preventivo sia mantenuto a garanzia dei crediti indicati dall'art. 316 c.p.p.; la Corte ha interpretato che questa previsione è applicabile solo in presenza di una sentenza di condanna.

  • art. 316 c.p.p.

    Indica i crediti (es. pena pecuniaria, risarcimento) per i quali può essere mantenuto il sequestro conservativo; la misura è strumentale alla garanzia del soddisfacimento di tali crediti in esito a condanna.

  • art. 317, comma 4, c.p.p.

    "quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione"

    Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, gli effetti del sequestro conservativo cessano quando interviene una sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere divenuta definitiva; la Corte estende il principio anche alla sentenza di estinzione per messa alla prova.

  • art. 320 c.p.p.

    Prevede che la conversione del sequestro in pignoramento avviene in caso di sentenza di condanna irrevocabile; ciò evidenzia il carattere vincolato del mantenimento conservativo alla condanna.

  • art. 464-quinquies c.p.p.

    Regola le prescrizioni del giudice nella messa alla prova; la Corte osserva che le prescrizioni non soddisfano automaticamente le pretese risarcitorie della parte civile e questi deve agire in sede civile se ritiene insoddisfatte le proprie ragioni.

  • art. 474-bis c.p.

    Richiamato dalla Corte per segnalare che alcuni provvedimenti (es. confisca prevista dall'art. 474-bis, comma 4) non possono essere ordinati con sentenza di estinzione per messa alla prova, poiché tale sentenza non ha natura di condanna.

Massime di principio

  • Il mantenimento del sequestro conservativo sui beni dell'imputato può fondarsi solo su una sentenza di condanna irrevocabile: se il procedimento si estingue (proscioglimento o esito positivo della messa alla prova), la misura cautelare non può essere confermata e i beni devono essere restituiti.
  • La sentenza che dispone l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non equivale a una condanna e non può costituire base per accertamenti di responsabilità penale né per misure patrimoniali tipiche della condanna (confisca, conversione in pignoramento, ecc.).
  • Se una parte civile ritiene insoddisfatte le proprie pretese risarcitorie in esito alla messa alla prova, la tutela deve essere esperita tramite giudizio civile autonomo e non tramite disposizioni di condanna nella sentenza di estinzione.
  • In presenza di sequestro preventivo, verificare lo stato del procedimento e l'esistenza di una sentenza di condanna definitiva prima di accettare la conversione o il mantenimento del sequestro; in assenza di condanna, è possibile impugnare la decisione e chiedere la restituzione dei beni.
  • La giurisprudenza di legittimità costituisce guida: misure patrimoniali conservative richiedono irrevocabilità della condanna; decisioni diverse sono impugnabili dinanzi alla Corte di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.