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Ordinanza

Ordinanza n. 4942/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del TAR Lombardia che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e indicato come competente il TAR Lazio - Roma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato aveva impugnato gli esiti della prova scritta dell’esame di abilitazione forense 2025, contestando il giudizio di non idoneità espresso dalla sottocommissione operante presso la Corte d’Appello di Milano. Il TAR Lombardia aveva dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che la sottocommissione avesse svolto un’attività meramente strumentale e che la competenza dovesse radicarsi presso il TAR Lazio, sede dell’autorità cui faceva capo il procedimento complessivo di abilitazione. Con regolamento di competenza, il candidato ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 1, c.p.a.; l’erronea individuazione dell’atto lesivo; l’erronea qualificazione dell’attività della sottocommissione, che avrebbe esercitato una piena discrezionalità tecnica decisoria; la natura meramente endoprocedimentale degli atti della Commissione centrale; nonché il contrasto con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione opera la sottocommissione che ha corretto gli elaborati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il regolamento di competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., la competenza territoriale si determina in relazione alla sede dell’autorità che ha emanato l’atto impugnato oppure al luogo in cui l’atto produce i suoi effetti diretti. Nelle procedure di abilitazione forense, l’atto direttamente lesivo è il verbale della sottocommissione che ha valutato negativamente gli elaborati e determinato la non ammissione alla prova orale. La sottocommissione non svolge un’attività meramente strumentale, ma esercita una piena discrezionalità tecnica, culminante in un giudizio finale di idoneità o inidoneità; il relativo verbale è quindi autonomamente lesivo e decisorio. Gli atti della Commissione centrale, inclusi i criteri generali di valutazione, hanno invece natura endoprocedimentale, non sono autonomamente lesivi e non producono effetti attrattivi sulla competenza territoriale, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. La competenza è stata pertanto dichiarata in favore del TAR Lombardia - sede di Milano, con rimessione delle parti davanti a tale giudice per la prosecuzione del giudizio. Nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    la competenza territoriale va individuata nella sede dell’autorità che ha emanato l’atto impugnato, oppure nel luogo in cui l’atto produce i suoi effetti diretti

    La competenza territoriale per l’impugnazione del giudizio di non idoneità all’esame forense si radica presso il TAR nella cui circoscrizione opera la sottocommissione che ha espresso la valutazione negativa e dove l’atto produce i suoi effetti diretti.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    Gli atti della Commissione centrale privi di autonoma lesività e aventi natura endoprocedimentale non determinano lo spostamento della competenza territoriale.

  • art. 15, comma 5, c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’istanza di regolamento di competenza esaminata dal Consiglio di Stato.

  • art. 16 c.p.a.

    Disciplina il regolamento di competenza proposto nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione forense, l’atto direttamente lesivo è il verbale della sottocommissione che esprime il giudizio negativo sugli elaborati e determina la non ammissione del candidato alla prova orale.
  • La sottocommissione incaricata della correzione degli elaborati esercita una discrezionalità tecnica piena e decisoria; il relativo verbale costituisce un provvedimento autonomamente lesivo, non un atto meramente strumentale.
  • La competenza territoriale per l’impugnazione del giudizio di non idoneità all’esame forense appartiene al TAR nella cui circoscrizione opera la sottocommissione che ha espresso la valutazione negativa, coincidente con il luogo di produzione degli effetti diretti dell’atto.
  • Gli atti della Commissione centrale che fissano criteri generali di valutazione hanno natura endoprocedimentale e, in assenza di autonoma portata lesiva, non spostano la competenza territoriale ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneCompetenza
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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