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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1915

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1915 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

Normativa europea32017R1915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco delle specie selvatiche per le quali è vietata l'introduzione nell'Unione da determinati paesi di origine, sulla base delle valutazioni del gruppo di consulenza scientifica istituito dal regolamento (CE) n. 338/97. Abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2015/736, allineando la disciplina alle più recenti informazioni scientifiche e ai nuovi riferimenti di nomenclatura adottati nell'ambito della convenzione CITES. L'allegato contiene l'elenco dettagliato delle specie soggette a divieto, distinte tra quelle dell'allegato A e quelle dell'allegato B del regolamento di base. Il testo richiama inoltre il regime di trattamento delle domande di licenza di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 865/2006.

Vietare l'introduzione nell'Unione di esemplari di determinate specie di flora e fauna selvatiche provenienti da specifici paesi di origine.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all'introduzione nell'Unione europea di esemplari di specie di flora e fauna selvatiche elencate nell'allegato, provenienti dai paesi di origine ivi indicati. Riguarda sia specie dell'allegato A sia dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, con riferimento a esemplari selvatici e, in alcuni casi, a esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività o ad altre qualificazioni specifiche degli esemplari. Non si applica alle specie non incluse nell'allegato del presente regolamento; sono inoltre escluse, per effetto dell'aggiornamento, le specie per le quali non sussiste più motivo di divieto o che sono state radiate dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Divieto di introduzione nell'Unione di talune specie di flora e fauna selvatiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1915 della Commissione aggiorna il regime unionale di restrizione all'importazione di esemplari di specie protette, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97. La Commissione motiva l'intervento con le valutazioni del gruppo di consulenza scientifica, secondo cui per alcune specie il loro stato di conservazione potrebbe essere seriamente compromesso dall'introduzione nell'Unione da determinati paesi di origine; il testo recepisce inoltre aggiornamenti di nomenclatura adottati in sede CITES e sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/736.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio di specie animali e vegetali inserite nei propri allegati al fine di proteggerne la conservazione. Le specie elencate includono quelle delle appendici della convenzione CITES del 1973 e altre specie il cui commercio deve essere regolamentato o monitorato. Su tale base, la Commissione può imporre restrizioni all'introduzione di esemplari nell'Unione quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 6.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il regolamento riguarda l'introduzione nell'Unione di esemplari di specie della fauna e della flora selvatiche. L'ambito è delimitato dall'allegato, che elenca le specie soggette a divieto e i corrispondenti paesi di origine. Sono incluse specie dell'allegato A e dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, con indicazione, caso per caso, della provenienza degli esemplari e, quando rilevante, della distinzione tra esemplari selvatici, prelevati dalla natura e allevati in cattività, o soggetti a specifiche condizioni dimensionali.

Specie per le quali viene introdotto il divieto

Il considerando 3 spiega che, sulla base di informazioni recenti, alcune specie dell'allegato B devono essere sottoposte a divieto di introduzione nell'Unione da determinati paesi di origine. Tra gli esempi espressamente menzionati vi sono Macaca fascicularis dal Laos, Kinyongia fischeri e Kinyongia tavetana dalla Tanzania, Trioceros quadricornis dal Camerun, Hippocampus algiricus da Guinea e Senegal, Ornithoptera priamus dalle Isole Salomone e Pandinus imperator dal Ghana, oltre a varie specie di Phelsuma dal Madagascar.

Specie per le quali il divieto non è più necessario

I considerando 4, 5, 6 e 7 indicano che per alcune specie non vi è più motivo di vietare l'introduzione nell'Unione, oppure che il divieto è venuto meno perché la specie è stata trasferita nell'allegato A o radiata dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97. Il testo menziona, tra le altre, Falco cherrug dal Bahrain, varie specie di primati, uccelli, rettili, anfibi, orchidee e altre specie per le quali le restrizioni precedenti cessano di applicarsi.

Aggiornamento tassonomico e consultazioni

Il considerando 9 precisa che, a seguito della 17a conferenza delle parti della convenzione, sono stati adottati nuovi riferimenti di nomenclatura, riguardanti in particolare Poicephalus robustus/fuscicollis, Calumma linota/linotum, Cordylus/Smaug mossambicus, Cuora bourreti/galbinifrons/picturata, Geochelone/Centrochelys sulcata, Kinixys belliana/nogueyi/zombensis, Pandinus imperator/roesli, Tridacna maxima/noae, Trioceros quadricornis/eisentrauti e la classe Actinopteri. I paesi di origine interessati dalle nuove restrizioni sono stati consultati bilateralmente o nel quadro dei processi multilaterali della convenzione; inoltre, il gruppo di consulenza scientifica è stato consultato sul testo del regolamento.

Rapporto con le licenze di importazione

Il regolamento richiama espressamente che le domande di licenza di importazione relative a specie soggette a restrizioni devono essere trattate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97. Il rinvio è rilevante per gli operatori economici e per le autorità competenti ai fini della gestione delle pratiche di importazione.

Disciplina contenuta nell'allegato

L'allegato costituisce la parte operativa del regolamento e suddivide le specie in due grandi gruppi: quelle dell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 e quelle dell'allegato B. Per ciascuna specie sono indicati il gruppo tassonomico, la provenienza degli esemplari, la qualificazione degli stessi e il paese o i paesi di origine. In alcuni casi il divieto riguarda solo esemplari selvatici; in altri si estende anche a esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività, oppure è limitato da parametri fisici, come la lunghezza del muso-cloaca, la lunghezza totale o la dimensione del carapace.

Entrata in vigore, abrogazione e applicazione

L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/736, prevedendo che ogni riferimento a quest'ultimo si intenda fatto al nuovo regolamento. L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Divieto di introduzione nell'Unione

L'articolo 1 vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di specie della fauna e della flora selvatiche elencate nell'allegato, provenienti dai paesi di origine indicati. Il divieto opera in relazione alle specie e alle condizioni specifiche riportate nell'allegato, incluse talune limitazioni per esemplari selvatici, prelevati dalla natura e allevati in cattività, o per misure riferite a specifiche dimensioni o tipologie di esemplari.

Aggiornamento dell'elenco e specie escluse dal divieto

I considerando chiariscono che alcune specie non sono più soggette a divieto perché non vi è più motivo di restrizione, altre sono state trasferite nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 e altre ancora sono state radiate dall'allegato B. Il regolamento aggiorna così l'elenco delle specie vietate, tenendo conto delle più recenti valutazioni scientifiche e dei nuovi riferimenti di nomenclatura derivanti dalla 17a conferenza delle parti della convenzione.

Abrogazione e sostituzione del precedente regolamento di esecuzione

L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/736. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con elenco dettagliato delle specie e dei paesi di origine

L'allegato distingue tra esemplari di specie dell'allegato A e dell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 di cui è vietata l'introduzione nell'Unione. Per ogni specie sono indicati, a seconda dei casi, la provenienza, la qualificazione degli esemplari e il paese di origine; in alcuni casi il divieto riguarda tutte le provenienze, in altri solo specifici paesi o categorie di esemplari.

Trattamento delle domande di licenza di importazione

Nei considerando si richiama che le domande di licenza di importazione per esemplari di specie soggette a restrizioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 devono essere trattate dagli Stati membri conformemente all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006.

Come è indicizzato

Materietutela della fauna e della flora selvatichecommercio internazionale di specie protetteconservazione della biodiversitàimportazioni e controlli doganaliattuazione del regolamento cites nell'unione

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