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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/171

Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri tecnici armonizzati per determinare quando un’obbligazione creditizia in arretrato è "rilevante" ai fini della definizione di default prevista dal regolamento (UE) n. 575/2013. La soglia è composta da una componente assoluta e da una relativa, con limiti diversi per esposizioni al dettaglio e diverse dal dettaglio, e deve riflettere un livello di rischio ritenuto ragionevole dall’autorità competente. Le autorità nazionali devono notificare le soglie all’ABE e possono differire la data di applicazione entro i limiti fissati dal regolamento. Il testo mira a garantire comparabilità, trasparenza e coerenza prudenziale, pur consentendo adattamenti alle specificità locali.

Norme tecniche di regolamentazione sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai fini della definizione di default nel regolamento sui requisiti prudenziali.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento alla determinazione dello stato di default ex articolo 178, paragrafo 1, lettera b). Vincola le autorità competenti degli Stati membri nel fissare, per la propria giurisdizione, soglie uniche di rilevanza per le esposizioni al dettaglio e per le esposizioni diverse dal dettaglio; le soglie si applicano a tutti gli enti nella giurisdizione, con possibili differenze nella data di applicazione per categorie di enti. Non disciplina soggetti o settori estranei alla vigilanza prudenziale bancaria; non incide sulle esposizioni in strumenti di capitale ai fini del calcolo della componente relativa.

Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

Il regolamento delegato (UE) 2018/171 integra il regolamento (UE) n. 575/2013 stabilendo norme tecniche armonizzate per la determinazione della soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai fini della definizione di default. Il contesto è quello dell’articolo 178 del CRR, con l’obiettivo di assicurare comparabilità prudenziale, trasparenza verso l’ABE e coerenza nella valutazione del rischio di credito, pur consentendo adattamenti alle condizioni economiche nazionali.

Finalità e criteri generali

La logica del regolamento è quella di combinare una componente assoluta e una componente relativa della soglia, così da intercettare sia gli importi piccoli ma significativi rispetto al debito complessivo, sia i casi di arretrati più rilevanti in termini nominali. I considerando chiariscono che la soglia deve essere fissata a livello di giurisdizione, tener conto delle specificità di mercato e delle caratteristiche di rischio delle esposizioni, e rimanere sufficientemente stabile nel tempo, salvo inadeguatezza legata all’evoluzione delle condizioni economiche o di mercato.

Ambito soggettivo e distinzione tra retail e non retail

L’articolato distingue espressamente tra esposizioni al dettaglio e esposizioni diverse dal dettaglio. Per entrambe le categorie l’autorità competente deve fissare una soglia unica applicabile a tutti gli enti della giurisdizione, in modo da evitare trattamenti frammentati. Per il retail è prevista anche la possibilità di una soglia distinta per gli enti che applicano la definizione di default al livello della singola linea di credito.

Componente assoluta e componente relativa

Per le esposizioni al dettaglio, la componente assoluta non può eccedere 100 EUR o il corrispondente in valuta nazionale; per le esposizioni diverse dal retail, il limite massimo è 500 EUR o il corrispondente in valuta nazionale. La componente relativa, comune alla struttura generale della soglia, deve collocarsi tra 0 % e 2,5 % e si considera appropriata, in via ordinaria, quando pari all’1 % e coerente con un livello di rischio ragionevole. La soglia opera solo quando sono superati congiuntamente sia il limite assoluto sia quello relativo.

Criteri di valutazione del default

Per le esposizioni al dettaglio, il superamento della soglia per 90 giorni consecutivi fa presumere lo stato di default; il termine diventa 180 giorni nei casi in cui tutte le esposizioni rilevanti siano garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI e si applichi la deroga temporale già prevista dall’articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Per le esposizioni diverse dal retail, il medesimo criterio temporale è di 90 giorni, elevati a 180 giorni per le esposizioni verso organismi del settore pubblico.

Poteri e doveri delle autorità competenti

Nella fissazione della soglia, l’autorità competente deve tenere conto delle caratteristiche di rischio delle esposizioni considerate e, per il retail, anche della classificazione normativa delle esposizioni di cui agli articoli 147 e 123 del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda che si applichi il metodo IRB o lo standardizzato. Il livello della soglia è ritenuto ragionevole quando non produce un numero eccessivo di default per ragioni estranee alle difficoltà finanziarie del debitore e non ritarda in modo significativo il riconoscimento del default quando il debitore è effettivamente in difficoltà.

Trasparenza, notifica e aggiornamento

Le soglie fissate devono essere notificate all’ABE, che ne assicura la pubblicità. Se la componente relativa si discosta dall’1 %, l’autorità competente deve motivare la scelta. Inoltre, se la componente assoluta è espressa in valuta diversa dall’euro e, per effetto dei cambi, supera in equivalente i limiti di 100 EUR o 500 EUR, la soglia non va automaticamente aggiornata: essa resta ferma salvo dimostrazione all’ABE che non rappresenta più un livello di rischio ragionevole.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 7 maggio 2018. Per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato, la data di applicazione fissata dall’autorità competente non può essere successiva al 31 dicembre 2020.

Disposizioni principali

Soglia unica per esposizioni al dettaglio

L’autorità competente deve fissare una soglia di rilevanza unica per tutte le esposizioni al dettaglio nella propria giurisdizione (art. 1, par. 1). Per gli enti che applicano la definizione di default al livello della singola linea di credito, può essere fissata una soglia distinta per le esposizioni al dettaglio.

Componenti assoluta e relativa

La soglia di rilevanza è composta da una componente assoluta e da una relativa (art. 1, par. 2). Per il retail, la componente assoluta non può superare 100 EUR o il controvalore in moneta nazionale; la componente relativa è compresa tra 0 % e 2,5 % ed è fissata all’1 % quando corrisponde a un livello di rischio ritenuto ragionevole. La soglia opera solo se sono superati entrambi i limiti.

Regole specifiche per la singola linea di credito

Quando la definizione di default è applicata al livello della singola linea di credito, le regole di cui all’art. 1, par. 2 si applicano mutatis mutandis, riferendo importo in arretrato e esposizione complessiva ai dati della singola linea concessa dall’ente o dalle sue affiliate (art. 1, par. 3).

Fattori di rischio e criterio temporale per il default retail

Nel fissare la soglia per il retail, l’autorità competente deve considerare le caratteristiche di rischio delle esposizioni al dettaglio e la relativa classificazione di cui agli articoli 147 e 123 del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del metodo IRB o standardizzato (art. 1, par. 4). Il debitore si presume in default quando il superamento della soglia perdura per 90 giorni consecutivi, o per 180 giorni se tutte le esposizioni rilevanti sono garantite da immobili residenziali o da immobili non residenziali di PMI e per tali esposizioni si applica la deroga dei 180 giorni prevista dall’art. 178, par. 1, lett. b) (art. 1, par. 5).

Soglia unica per esposizioni diverse dal retail

Per le esposizioni diverse dal dettaglio l’autorità competente deve fissare una soglia di rilevanza unica per tutti gli enti nella giurisdizione (art. 2, par. 1). La componente assoluta non può superare 500 EUR o il controvalore in moneta nazionale, mentre la componente relativa segue le medesime regole generali dell’art. 1, par. 2 (art. 2, par. 2).

Fattori di rischio e criterio temporale per le esposizioni non retail

Nel fissare la soglia per le esposizioni diverse dal retail, l’autorità competente deve considerare le caratteristiche di rischio di tali esposizioni (art. 2, par. 3). Il default si presume quando il superamento della soglia dura 90 giorni consecutivi, o 180 giorni per le esposizioni verso organismi del settore pubblico, in coerenza con l’art. 178, par. 1, lett. b) del regolamento (UE) n. 575/2013 (art. 2, par. 4).

Livello di rischio ragionevole

La soglia è considerata corrispondente a un livello di rischio ragionevole quando non determina un numero eccessivo di default dovuti a cause diverse dalle difficoltà finanziarie del debitore né ritardi significativi nel riconoscimento del default dovuto a tali difficoltà (art. 3).

Notifica all’ABE

Le autorità competenti devono notificare all’ABE le soglie fissate nella propria giurisdizione. Se la componente relativa è diversa dall’1 %, devono comunicare all’ABE anche le ragioni della scelta (art. 4).

Aggiornamento in caso di volatilità valutaria

Se la componente assoluta è espressa in valuta diversa dall’euro e, per effetto della volatilità dei cambi, il suo equivalente supera 100 EUR per il retail o 500 EUR per le esposizioni diverse dal retail, la soglia resta invariata salvo prova, fornita all’ABE, che essa non riflette più un livello di rischio ritenuto ragionevole (art. 5).

Data di applicazione

L’autorità competente fissa la data di applicazione della soglia, che può differire per categorie di enti, ma non può essere successiva al 31 dicembre 2020 per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (art. 6).

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 7 maggio 2018 (art. 7). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialirating internigestione del rischio di creditomercato bancario

Testo integrale

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