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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1918

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1918 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 ottobre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

Normativa europea32017R1918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per alcuni contingenti tariffari del settore del pollame, il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli e di diritti di importazione presentate nel periodo 1°-7 ottobre 2017. Quando le domande superano i quantitativi disponibili, la Commissione riduce proporzionalmente i quantitativi richiesti; quando invece non vi sono state domande, i quantitativi residui vengono trasferiti al sottoperiodo successivo. Le misure riguardano i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 e si applicano al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018, con effetti sul sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018.

Fissa i coefficienti di attribuzione per le domande di titoli e diritti di importazione nel settore del pollame presentate tra il 1° e il 7 ottobre 2017 e ripartisce i quantitativi non richiesti da trasferire al sottoperiodo successivo.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni di prodotti del settore del pollame disciplinate dal regolamento (CE) n. 616/2007, nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per prodotti originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. Riguarda, in particolare, le domande di titoli di importazione e le domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 ottobre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018, nonché i quantitativi residui da aggiungere al sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1918: coefficienti di attribuzione per i contingenti tariffari del pollame

Il regolamento interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame. La Commissione, constatato che per alcuni contingenti le domande presentate tra il 1° e il 7 ottobre 2017 superavano i quantitativi disponibili e, per altri, non esistevano domande sufficienti, disciplina sia la riduzione proporzionale delle assegnazioni sia il trasferimento dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda le importazioni di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi, nell’ambito dei contingenti tariffari annui istituiti dal regolamento (CE) n. 616/2007. Esso si applica alle domande di titoli di importazione e alle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 ottobre 2017 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2018, con effetti sui quantitativi da rendere disponibili nel sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018.

Base giuridica e ratio della misura

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 188, quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando precisa che, in presenza di domande superiori alle disponibilità, occorre fissare un coefficiente di attribuzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 per i titoli di importazione e dell’articolo 6, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento per i diritti di importazione. Nei casi di sotto-utilizzo dei contingenti, i quantitativi non richiesti devono essere trasferiti al sottoperiodo seguente.

Titoli di importazione

Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate nel periodo considerato si applicano i coefficienti di attribuzione riportati nella parte A dell’allegato. L’allegato distingue i diversi numeri di gruppo e numeri d’ordine, con coefficienti espressi in percentuale. Nei casi in cui non siano state presentate domande, i relativi quantitativi sono indicati in allegato e si aggiungono alla disponibilità del sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2018.

Diritti di importazione

Per i quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate nel medesimo periodo si applicano i coefficienti di attribuzione riportati nella parte B dell’allegato. Anche in questo caso l’allegato individua i contingenti interessati e i relativi coefficienti percentuali. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande sono trasferiti al sottoperiodo successivo, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 2.

Allegato: coefficienti e quantitativi residui

L’allegato contiene la ripartizione operativa delle misure. Nella parte A sono indicati, tra gli altri, i contingenti con coefficienti pari a 0,388838%, 0,709344%, 20,408202%, 1,407574%, 0,270271% e 0,297978%, nonché quantitativi residui pari a 13 622 005 kg, 47 043 200 kg e 9 276 800 kg da aggiungere al sottoperiodo successivo. Nella parte B sono riportati coefficienti pari a 0,455581%, 0,479158% e 1,779372%, oltre a un quantitativo residuo di 6 250 002 kg da trasferire al periodo 1° aprile-30 giugno 2018.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione in materia di gestione dei contingenti tariffari, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione

Per le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nella parte A dell’allegato. I coefficienti variano in funzione del numero di gruppo e del numero d’ordine; tra quelli indicati figurano, ad esempio, 0,388838%, 0,709344%, 20,408202%, 1,407574%, 0,270271% e 0,297978% per i contingenti interessati.

Quantitativi non richiesti da trasferire al sottoperiodo successivo

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione, indicati nella parte A dell’allegato, sono aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018. Per alcuni numeri d’ordine risultano importi residui pari, ad esempio, a 13 622 005 kg, 47 043 200 kg e 9 276 800 kg.

Coefficiente di attribuzione per i diritti di importazione

Per le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nella parte B dell’allegato. Tra i coefficienti riportati figurano, ad esempio, 0,455581%, 0,479158% e 1,779372% per i contingenti interessati.

Quantitativi non richiesti da trasferire al sottoperiodo successivo per i diritti di importazione

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione, indicati nella parte B dell’allegato, sono aggiunti al quantitativo disponibile per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2018. Nell’allegato compare, tra l’altro, un quantitativo residuo di 6 250 002 kg.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionalecontingenti tariffariimportazioni

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