Regolamento (UE) 2017/1916
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1916 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 ottobre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione "A" per l'aglio presentate nella prima settimana di ottobre 2017, in relazione al sottoperiodo 1° dicembre 2017-28 febbraio 2018. La misura si rende necessaria perché, per alcuni contingenti, i quantitativi richiesti superano quelli disponibili. Il regolamento rinvia all'allegato per i coefficienti applicabili per origine e categoria di importatore ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione "A" presentate dal 1° al 7 ottobre 2017 per i contingenti tariffari dell'aglio.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, nell'ambito dei contingenti tariffari annui per l'importazione di aglio. Riguarda i quantitativi richiesti per origine (Argentina, Cina e altri paesi terzi) e distingue tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Non contiene regole generali di accesso al mercato, ma unicamente la ripartizione dei quantitativi richiesti quando le domande superano la disponibilità.
Coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione dell'aglio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1916 della Commissione interviene nell'ambito dei contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007. La Commissione constata che, per le domande di titoli di importazione "A" presentate nei primi sette giorni di ottobre 2017, alcuni quantitativi richiesti superano le disponibilità per il sottoperiodo 1° dicembre 2017-28 febbraio 2018; per questo fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.
Quadro normativo di riferimento
La misura è adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, e si inserisce nel regime di gestione dei contingenti disciplinato dal regolamento (CE) n. 341/2007. Il considerando richiama anche il regolamento (CE) n. 1301/2006, articolo 7, paragrafo 2, quale base per il calcolo del coefficiente di attribuzione.
Ambito applicativo
Il regolamento riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione "A" per l'aglio presentate dal 1° al 7 ottobre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari dell'aglio. La disciplina si riferisce al sottoperiodo di importazione dal 1° dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 e distingue tra importatori tradizionali e nuovi importatori, nonché tra diverse origini dei prodotti: Argentina, Cina e altri paesi terzi.
Dispositivo: applicazione del coefficiente
L'articolo 1 dispone che ai quantitativi oggetto delle domande si applichi il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del regolamento. Il coefficiente consente di distribuire in modo proporzionale i quantitativi disponibili quando le richieste eccedono il contingente.
Allegato e coefficienti riportati
L'allegato elenca i numeri d'ordine e i coefficienti per le varie combinazioni di origine e categoria di importatore:
- Argentina, importatori tradizionali, numero d'ordine 09.4104: trattino;
- Argentina, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4099: trattino;
- Cina, importatori tradizionali, numero d'ordine 09.4105: trattino;
- Cina, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4100: coefficiente 0,481701;
- altri paesi terzi, importatori tradizionali, numero d'ordine 09.4106: trattino;
- altri paesi terzi, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4102: trattino.
Entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto dei contingenti per l'aglio
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 188, paragrafi 1 e 3, e sul regolamento (CE) n. 341/2007, che apre contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio e disciplina i titoli di importazione e i certificati d'origine.
Fissazione del coefficiente di attribuzione
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato. Il coefficiente serve a ripartire proporzionalmente i quantitativi richiesti quando la domanda eccede la disponibilità.
Coefficiente per origine e categoria di importatore
L'allegato riporta i coefficienti per Argentina, Cina e altri paesi terzi, distinguendo importatori tradizionali e nuovi importatori. Risulta indicato un coefficiente pari a 0,481701 per la Cina, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4100; per le altre voci sono riportati trattini, segnalando assenza di attribuzione specifica o mancata necessità di riparto nel caso indicato.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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