Regolamento (UE) 2017/1917
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1917 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino al 9 ottobre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene nella gestione dei contingenti tariffari di importazione dello zucchero per il periodo 2017/2018. Poiché le domande presentate entro il 9 ottobre 2017 per il contingente relativo all’India superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione del 2,631578% e sospende nuove domande per quel numero d’ordine fino alla fine del periodo contingentale. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissa il coefficiente di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione di zucchero presentate entro il 9 ottobre 2017 e sospende ulteriori domande per il contingente interessato.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero, limitatamente ai quantitativi richiesti fino al 9 ottobre 2017 alle ore 13:00 per il periodo contingentale 2017/2018. Riguarda i numeri d'ordine dei contingenti tariffari indicati nell'allegato, con effetti specifici sui contingenti "Zucchero concessioni CXL" e "Zucchero Balcani". Esclude implicitamente altri settori e altri contingenti non menzionati; per i numeri d'ordine diversi da 09.4321 non risulta disposto alcun coefficiente di riduzione, mentre per il numero 09.4321 (India) è sospesa la presentazione di ulteriori domande fino al termine del periodo contingentale.
Fissa il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di zucchero e sospende ulteriori richieste
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1917 della Commissione si inserisce nella gestione dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero. La misura è adottata perché, per il sottoperiodo dal 1º al 31 ottobre 2017, le domande presentate entro il 9 ottobre 2017 alle ore 13:00 per il numero d’ordine 09.4321 risultano superiori ai quantitativi disponibili; la Commissione applica quindi il meccanismo di attribuzione previsto dal regolamento (CE) n. 1301/2006.
Ambito applicativo
Il provvedimento riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione presentate nell’ambito del regolamento (CE) n. 891/2009 per il periodo contingentale 2017/2018. L’allegato distingue i contingenti "Zucchero concessioni CXL" e "Zucchero Balcani", ma la riduzione effettiva mediante coefficiente di attribuzione riguarda solo il numero d’ordine 09.4321 (India); per gli altri numeri d’ordine elencati non è indicato alcun coefficiente diverso da trattino, né una riduzione analoga.
Coefficiente di attribuzione
Per i quantitativi oggetto delle domande presentate entro il termine del 9 ottobre 2017 alle ore 13:00 si applica il coefficiente riportato nell’allegato. Il coefficiente esplicitamente determinato è pari al 2,631578% per il numero d’ordine 09.4321. La funzione del coefficiente è limitare proporzionalmente il rilascio dei titoli di importazione rispetto ai quantitativi richiesti, in ragione dell’insufficienza delle disponibilità del contingente.
Sospensione delle ulteriori domande
La Commissione dispone inoltre la sospensione, fino alla fine del periodo contingentale 2017/2018, della presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d’ordine indicati nell’allegato. La sospensione è espressamente collegata all’esigenza di esaurimento o saturazione delle disponibilità del contingente interessato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in considerazione dell’esigenza di assicurare l’efficacia immediata della misura. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione per le domande presentate entro il 9 ottobre 2017
Ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 891/2009 fino al 9 ottobre 2017 alle ore 13:00 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato. Per il numero d’ordine 09.4321 (India) il coefficiente è pari al 2,631578%.
Sospensione di ulteriori domande
È sospesa fino alla fine del periodo contingentale 2017/2018 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d’ordine indicati nell’allegato. In particolare, per il numero d’ordine 09.4321 risulta espressamente sospesa la presentazione di ulteriori domande.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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