Cassazione Civile, Ordinanza n. 08526/2026 del 06/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRPEF trattenuta su un'indennità di mobilità percepita in unica soluzione da un lavoratore licenziato e poi reinvestita in una società cooperativa. Il contribuente sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 15, comma 1, della legge n. 133 del 1999 si applicasse anche quando la somma fosse utilizzata per sottoscrivere capitale di una cooperativa già costituita, anche come socio sovventore, e non solo in caso di costituzione ex novo della cooperativa. L'Agenzia, pur aderendo in origine solo alla parte riferita al versamento effettuato al momento della costituzione come socio fondatore, negava il beneficio per le somme versate successivamente come socio sovventore. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la CGT di secondo grado aveva invece accolto la tesi dell'Ufficio, limitando l'agevolazione alla sola ipotesi di costituzione di nuova cooperativa. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o assente; con il secondo, violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, l. n. 223 del 1991 e dell'art. 15, comma 1, l. n. 133 del 1999, sostenendo che la ratio della disciplina fosse quella di favorire l'attività d'impresa in forma associata e che fosse irrilevante la qualifica di socio fondatore o socio sovventore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva, comprensibile e centrata sul thema decidendum, secondo i criteri delle Sezioni Unite sulla motivazione apparente. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, affermando che il beneficio fiscale previsto dall'art. 15, comma 1, della l. n. 133 del 1999 è di stretta interpretazione e si applica solo alla quota di indennità di mobilità reinvestita nella costituzione di società cooperative, come desumibile dal tenore letterale della norma. La Corte ha quindi escluso l'estensione dell'esenzione ai versamenti effettuati successivamente in una cooperativa già esistente a titolo di aumento di capitale, anche se effettuati da un socio sovventore. Il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al versamento di € 500 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 15, comma 1, L. 133/1999
"l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella 'costituzione' di società cooperative"
L'esenzione IRPEF opera solo per la parte di indennità di mobilità reinvestita nella costituzione di una nuova società cooperativa, non per successive sottoscrizioni di capitale di cooperative già esistenti.
art. 7, comma 5, L. 223/1991
La norma viene richiamata come presupposto dell'anticipazione dell'indennità di mobilità destinata all'avvio di un'attività autonoma o imprenditoriale.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
È la base del primo motivo di ricorso relativo alla dedotta motivazione apparente o mancante.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5
È la base del secondo motivo di ricorso per violazione di legge e omesso esame.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il parametro del minimo costituzionale della motivazione.
art. 3 Cost.
Evocato dalla Corte per sottolineare che la scelta legislativa di limitare il beneficio alla costituzione di nuove cooperative non è irragionevole.
art. 45 Cost.
Richiamato come fondamento del favor costituzionale per la cooperazione.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Fondamento delle condanne accessorie per responsabilità aggravata e pagamento alla Cassa delle ammende.
art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Richiamato per le statuizioni conseguenziali nella definizione accelerata del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni o esenzioni fiscali di natura derogatoria rispetto al regime ordinario devono essere interpretate in modo stretto e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal testo normativo.
- Quando la legge fiscale collega il beneficio alla "costituzione" di una cooperativa, l'agevolazione non si estende per analogia ai successivi aumenti di capitale di una cooperativa già esistente, anche se il versamento è comunque destinato alla partecipazione del lavoratore all'impresa.
- Ai fini del controllo di legittimità, la motivazione è apparente solo se manca in modo assoluto, è meramente grafica, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- Nel valutare la spettanza di un beneficio collegato al reinvestimento dell'indennità di mobilità, rileva il dato letterale della norma e non una ricostruzione estensiva fondata solo sulla ratio di favorire l'attività imprenditoriale associata.
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