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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12789/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha quindi confermato l’esito di merito favorevole alla compagnia assicuratrice, condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ravvisandone i presupposti, anche della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a dare atto dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una compagnia assicuratrice nei confronti della società debitrice principale e del suo legale rappresentante, in relazione a una polizza fideiussoria/garanzia prestata a copertura di uno specifico credito. Gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo, tra l’altro, incompetenza territoriale del tribunale adito, prescrizione del diritto della garante sia per il termine convenzionale sia ai sensi dell’art. 2952 c.c., scadenza della polizza al momento dell’escussione, liberazione del garante personale ex artt. 1956 e 1957 c.c., dolo nell’escussione e nel pagamento per mancata comunicazione dell’atto di surroga, estinzione e nullità della controgaranzia, nullità della polizza per mancanza di firma dell’agente sulla copia ricevuta, inesistenza del diritto di rivalsa e mancanza di prova del credito e dell’avvenuta escussione. I giudici di merito hanno respinto le doglianze, qualificando il rapporto come garanzia autonoma/contratto autonomo di garanzia e ritenendo provati escussione e pagamento. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi: violazione dell’art. 342 c.p.c. per la dichiarata inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale; violazione degli artt. 2952 e 1901 c.c. per la prescrizione e l’inefficacia della polizza; nullità per omessa pronuncia sulla qualificazione del rapporto; nullità per omessa pronuncia sull’exceptio doli; violazione degli artt. 1949, 1956 e 1957 c.c. e della disciplina antitrust ABI; violazione dell’art. 116 c.p.c. per la valutazione della prova dell’escussione e del pagamento; violazione dell’art. 1321 c.c. per la pretesa invalidità del contratto in difetto di firma dell’agente. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché in larga parte meramente reiterativi delle censure d’appello, non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata o diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato come criterio di collegamento territoriale la cui contestazione non era stata adeguatamente svolta in appello.

  • art. 1182, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di foro e luogo di adempimento, ma senza efficace confronto con la motivazione di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando si limita a reiterare il motivo di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2952 c.c.

    La clausola contrattuale richiamata non è stata ritenuta idonea a regolare la prescrizione del diritto azionato; il richiamo è stato interpretato come riferibile al solo diritto al premio, non al credito fatto valere in giudizio.

  • art. 1901 c.c.

    La doglianza sull’inefficacia della polizza per mancato pagamento del premio è stata giudicata inammissibile perché contrastante con l’accertamento di fatto del pagamento del premio suppletivo prima dell’escussione.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato per sostenere la natura atipica della garanzia e il rilievo della clausola contrattuale, ma senza adeguato confronto con la causa concreta del rapporto.

  • art. 112 c.p.c.

    La nullità per omessa pronuncia è esclusa quando la questione risulta comunque esaminata dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente in cassazione una nuova valutazione delle prove; rileva solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove soggette a un diverso regime legale di valutazione.

  • art. 1949 c.c.

    Il diritto di surroga/regresso presuppone il pagamento del debito garantito al creditore.

  • art. 1950 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per affermare il pagamento dovuto dai garanti in forza del diritto di rivalsa.

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del garante non è operante quando sia stata espressamente rinunciata o quando non sia stata efficacemente dedotta nei limiti consentiti.

  • art. 1957 c.c.

    La liberazione del garante non è operante quando sia stata espressamente rinunciata o quando non sia stata efficacemente dedotta nei limiti consentiti.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    Invocata per la dedotta nullità antitrust delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI.

  • artt. 2, 6 e 8 schema ABI

    Richiamati come clausole ritenute anticoncorrenziali dal provvedimento della Banca d’Italia, ma la censura è stata respinta perché il rapporto è stato qualificato in modo incompatibile con l’assunto del ricorrente.

  • provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005

    Richiamato come fonte dell’accertamento anticoncorrenziale dello schema ABI.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per la condanna dei ricorrenti a una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Dà luogo all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le censure già svolte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di nullità per omessa pronuncia richiede che il giudice di merito abbia effettivamente trascurato una domanda o un’eccezione; la nullità non sussiste se la questione risulta comunque esaminata, anche implicitamente o sotto altra qualificazione.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio sotto l’apparente veste della violazione dell’art. 116 c.p.c., salvo i casi in cui la prova sia soggetta a un regime legale di valutazione specifico.
  • Nelle garanzie personali o contratti di garanzia atipica, la disciplina applicabile va individuata in base alla causa concreta del rapporto e all’effettiva volontà negoziale delle parti, non solo alla rubrica o a singole clausole isolate.
  • Il diritto di surroga o di rivalsa del garante presuppone il previo pagamento del debito garantito al creditore; la contestazione deve misurarsi con l’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
  • Le eccezioni di liberazione del garante fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c. possono essere paralizzate dalla rinuncia espressa contenuta nel contratto, se validamente accertata dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneInadempimentoMoraTitolo esecutivo
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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