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Sentenza

Sentenza del 06/02/2018 n. 664 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli -Studi di settore- Ricavi inferiori a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore- Motivazione dell'atto impositivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità e la motivazione dell'accertamento con cui l'Amministrazione aveva rilevato ricavi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore. La censura riguardava, in particolare, l'insufficienza della motivazione dell'atto e la mancata o inadeguata considerazione della documentazione e delle giustificazioni fornite durante il contraddittorio.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento, affermando che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza devono risultare dal procedimento e, in particolare, dal contraddittorio con il contribuente. L'atto è adeguatamente motivato quando espone le ragioni per cui la documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a spiegare lo scostamento e indica gli elementi dai quali derivano la gravità dell'incongruenza o dello scostamento contestato.

Norme richiamate

  • Art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

    La norma costituisce il fondamento degli studi di settore, utilizzabili dall'Amministrazione come elemento presuntivo per la ricostruzione dei ricavi, purché il risultato sia valutato nel procedimento di accertamento e nel contraddittorio con il contribuente.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 8033 del 29 marzo 2017

    Gli studi di settore integrano presunzioni semplici e la loro efficacia probatoria deve essere verificata attraverso il contraddittorio. L'avviso è legittimo se spiega in modo concreto sia lo scostamento rilevato sia le ragioni per cui le giustificazioni del contribuente non sono state ritenute idonee.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non rende automaticamente fondata la pretesa fiscale: l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio e valutare le spiegazioni del contribuente.
  • Il contribuente deve fornire elementi concreti, documentati e coerenti con la propria situazione economica e gestionale; una contestazione generica dello studio di settore normalmente non è sufficiente.
  • L'avviso di accertamento deve indicare sia i dati e gli elementi che rendono grave lo scostamento sia le ragioni specifiche per cui la documentazione prodotta nel contraddittorio non è stata accolta.
  • La motivazione non deve necessariamente condividere le tesi del contribuente, ma deve dimostrare che esse sono state effettivamente esaminate e spiegare perché risultano insufficienti.
  • In casi analoghi, la validità dell'accertamento dipende quindi dalla qualità del contraddittorio e dalla concretezza della motivazione, non dalla mera applicazione matematica dello studio di settore.

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