Sentenza del 06/02/2018 n. 664 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli -Studi di settore- Ricavi inferiori a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore- Motivazione dell'atto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità e la motivazione dell'accertamento con cui l'Amministrazione aveva rilevato ricavi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore. La censura riguardava, in particolare, l'insufficienza della motivazione dell'atto e la mancata o inadeguata considerazione della documentazione e delle giustificazioni fornite durante il contraddittorio.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento, affermando che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza devono risultare dal procedimento e, in particolare, dal contraddittorio con il contribuente. L'atto è adeguatamente motivato quando espone le ragioni per cui la documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a spiegare lo scostamento e indica gli elementi dai quali derivano la gravità dell'incongruenza o dello scostamento contestato.
Norme richiamate
Art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
La norma costituisce il fondamento degli studi di settore, utilizzabili dall'Amministrazione come elemento presuntivo per la ricostruzione dei ricavi, purché il risultato sia valutato nel procedimento di accertamento e nel contraddittorio con il contribuente.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 8033 del 29 marzo 2017
Gli studi di settore integrano presunzioni semplici e la loro efficacia probatoria deve essere verificata attraverso il contraddittorio. L'avviso è legittimo se spiega in modo concreto sia lo scostamento rilevato sia le ragioni per cui le giustificazioni del contribuente non sono state ritenute idonee.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, non rende automaticamente fondata la pretesa fiscale: l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio e valutare le spiegazioni del contribuente.
- Il contribuente deve fornire elementi concreti, documentati e coerenti con la propria situazione economica e gestionale; una contestazione generica dello studio di settore normalmente non è sufficiente.
- L'avviso di accertamento deve indicare sia i dati e gli elementi che rendono grave lo scostamento sia le ragioni specifiche per cui la documentazione prodotta nel contraddittorio non è stata accolta.
- La motivazione non deve necessariamente condividere le tesi del contribuente, ma deve dimostrare che esse sono state effettivamente esaminate e spiegare perché risultano insufficienti.
- In casi analoghi, la validità dell'accertamento dipende quindi dalla qualità del contraddittorio e dalla concretezza della motivazione, non dalla mera applicazione matematica dello studio di settore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 feb 2018Sentenza del 06/02/2018 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 6 feb 2018Sentenza del 06/02/2018 n. 29 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 6 feb 2018Sentenza del 06/02/2018 n. 130 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 feb 2018Sentenza del 06/02/2018 n. 359 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 6 feb 2018Sentenza del 06/02/2018 n. 360 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 6 feb 2018Sentenza del 06/02/2018 n. 366 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →