Sentenza del 28/03/2017 n. 96 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTP che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF applicate alla somma corrisposta in sede di conciliazione. Secondo l’Ufficio, l’importo costituiva sostanzialmente il ristoro della retribuzione non percepita a causa della mancata trasformazione dei contratti a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato e della mancata prosecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, la somma avrebbe dovuto essere tassata come reddito sostitutivo ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR. Il contribuente sosteneva invece che l’importo avesse natura risarcitoria, diretto a compensare un danno emergente e non la perdita di redditi.
La decisione
La CTR ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della CTP. Ha ritenuto che la somma versata dal Banco in sede di conciliazione avesse natura di risarcimento del danno emergente e di mera integrazione patrimoniale, non essendo diretta a sostituire redditi perduti o maturandi. Dal verbale conciliativo risultava inoltre che la lavoratrice considerava integralmente soddisfatte le proprie pretese relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato. La ritenuta IRPEF è stata quindi considerata indebita e l’Ufficio è stato condannato a rimborsare al contribuente l’importo trattenuto e versato all’Erario, oltre al pagamento di 500 euro per spese processuali.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
La norma assoggetta a imposizione le somme risarcitorie o transattive quando sostituiscono redditi non percepiti o reintegrano una perdita reddituale. Non sono invece imponibili, secondo la decisione, le somme dirette a compensare un danno emergente o una perdita patrimoniale diversa dalla perdita di redditi.
Art. 6, comma 1, lett. a), TUIR, nella formulazione richiamata dall’Ufficio
L’Agenzia delle Entrate lo ha invocato per sostenere la tassabilità delle somme percepite in relazione a transazioni concernenti il rapporto di lavoro. La Commissione ha però ritenuto prevalente la concreta funzione risarcitoria dell’importo, escludendo che esso sostituisse redditi.
Cassazione, sentenza n. 11682/2007
Le somme risarcitorie sono imponibili soltanto nei limiti in cui reintegrino un danno concretizzatosi nella mancata percezione di redditi.
Cassazione, sentenza n. 9111 del 21 giugno 2002
Conferma il principio secondo cui la tassazione dipende dalla funzione sostitutiva della somma rispetto a redditi perduti, non dalla sua generica qualificazione come risarcimento o transazione.
Massime di principio
- Per stabilire se una somma transattiva o risarcitoria è imponibile, occorre individuarne la funzione economica concreta e non basarsi soltanto sul nome attribuito dalle parti.
- Sono generalmente imponibili le somme che sostituiscono retribuzioni, compensi o altri redditi non percepiti, anche se formalmente indicate come risarcimento.
- Possono essere non imponibili le somme destinate a compensare un danno emergente o una perdita patrimoniale autonoma, purché non rappresentino redditi perduti o maturandi.
- Il contenuto del verbale di conciliazione è rilevante: dichiarazioni che escludano ulteriori pretese retributive e descrivano l’importo come definizione complessiva della controversia possono supportare la natura non reddituale, ma non sono necessariamente decisive se la sostanza economica dell’accordo dimostra una sostituzione di reddito.
- In caso di ritenuta indebitamente applicata a una somma non imponibile, il contribuente può chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria, dimostrando la natura effettiva dell’importo e la sua estraneità alla sostituzione di redditi.
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