Sentenza del 28/03/2017 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Costi - Prova pagamento - Non fornita - Requisito certezza - Assenza -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, con cui l'Amministrazione aveva contestato la deducibilità di costi per 102.290,00 euro e la detrazione della relativa IVA per 12.308,00 euro, risultanti da quattro fatture per ricerche di mercato e pubblicità. La contribuente sosteneva che i costi fossero comprovati da un contratto, da documentazione contabile, da assegni bancari e dall'incremento del volume d'affari. Ha inoltre dedotto la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, nonché l'assenza di prova della sproporzione dei costi rispetto ai valori di mercato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto non applicabile, nel caso concreto, la garanzia del termine di sessanta giorni prevista dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in quanto riferita alle verifiche eseguite presso la sede del contribuente. Nel merito, ha rilevato che la società non aveva dimostrato con certezza l'effettivo sostenimento dei costi: gli assegni prodotti erano stati emessi tra il 2009 e il 2012, quindi dopo le fatture del 2008 e oltre il termine contrattuale di pagamento, coprivano solo 52.900,00 euro e non dimostravano il pagamento della parte residua, asseritamente corrisposta in contanti. Anche i tabulati, i blocchi e le cartelline prodotti non provavano l'effettiva esecuzione delle prestazioni. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.200,00 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione.
La garanzia del termine dilatorio e del contraddittorio preventivo non opera in modo generalizzato, ma riguarda le ipotesi di provvedimenti conseguenti a verifiche eseguite presso la sede del contribuente.
Principi generali in materia di deducibilità dei costi
Il contribuente che intende dedurre un costo deve dimostrarne l'effettività, la certezza e l'inerenza. La mera esistenza di fatture, contratti o documenti indiretti non è sufficiente se non viene provato anche il pagamento o, comunque, il concreto sostenimento della spesa.
Cassazione, sentenza n. 24823/2015
La decisione richiama il principio secondo cui non esiste un obbligo generalizzato dell'Amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Per dedurre un costo non basta possedere una fattura: occorre fornire una documentazione coerente e verificabile dell'effettività della prestazione, dell'inerenza all'attività d'impresa e del relativo pagamento.
- Assegni emessi molti anni dopo la fatturazione possono non costituire prova sufficiente del pagamento, soprattutto se non sono collegabili in modo preciso alle singole fatture, se coprono solo una parte dell'importo o se sono successivi al termine contrattuale di pagamento.
- L'eventuale pagamento in contanti deve essere supportato da elementi documentali specifici e attendibili; la semplice dichiarazione del contribuente non è normalmente sufficiente.
- Documenti generici, come tabulati di nominativi, materiale pubblicitario o supporti recanti un marchio, non dimostrano da soli che la prestazione sia stata effettivamente eseguita dal fornitore indicato in fattura.
- In presenza di elementi indiziari dell'inesistenza o dell'inattendibilità del costo, l'onere di fornire una prova analitica e coerente ricade sul contribuente.
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 deve essere valutato in relazione al tipo di verifica svolta e non si applica automaticamente a ogni accertamento.
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