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Sentenza

Sentenza del 28/03/2017 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Brescia

IVA di gruppo - Società controllante - Coobbligati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la responsabilità solidale nell'ambito dell'IVA di gruppo tra società controllante e società controllata. In particolare, si discute se la controllata possa essere chiamata a rispondere dell'IVA periodica trasferita alla controllante e da questa non versata. Il combinato disposto del d.m. 13 dicembre 1979 e dell'art. 73 del d.P.R. 633/1972 è interpretato nel senso che la controllata resta responsabile per il debito IVA residuo derivante dalle proprie liquidazioni periodiche a debito, limitatamente alla parte non assorbita dalle compensazioni con crediti IVA maturati nel periodo e trasferiti nell'ambito del gruppo.

La decisione

La responsabilità della controllata è riconosciuta per l'imposta periodica trasferita e non versata dalla controllante, ma solo per l'importo residuo effettivamente dovuto. Il debito deve essere determinato considerando tutte le liquidazioni periodiche a debito della controllata trasferite alla controllante e sottraendo le compensazioni infragruppo valide e riferibili ai crediti del periodo. Non vi è quindi responsabilità per importi già integralmente assorbiti da compensazioni infragruppo.

Norme richiamate

  • Art. 73 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disciplina dell'IVA di gruppo comporta il trasferimento dei debiti e dei crediti IVA alla controllante, senza escludere la responsabilità della controllata per il debito IVA residuo derivante dalle proprie liquidazioni.

  • D.M. 13 dicembre 1979

    La normativa attuativa dell'IVA di gruppo deve essere letta congiuntamente all'art. 73 del d.P.R. 633/1972 e conduce a riconoscere la responsabilità della controllata per l'imposta periodica trasferita e non versata, nei limiti della parte non compensata all'interno del gruppo.

Massime di principio

  • Nell'IVA di gruppo, il trasferimento dell'obbligazione alla controllante non elimina automaticamente la responsabilità della controllata per il debito IVA originato dalle proprie liquidazioni periodiche.
  • La responsabilità della controllata deve essere calcolata sul debito effettivo residuo, considerando tutte le compensazioni infragruppo validamente effettuate.
  • Non può essere richiesto alla controllata il pagamento di importi già neutralizzati da crediti IVA del periodo utilizzati in compensazione nell'ambito del gruppo.
  • Per determinare l'importo eventualmente dovuto occorre ricostruire analiticamente le liquidazioni periodiche della controllata, gli importi trasferiti alla controllante e le compensazioni infragruppo.
  • La responsabilità solidale non implica necessariamente che controllante e controllata debbano pagare due volte lo stesso importo: il limite è costituito dal debito IVA residuo effettivamente non versato.

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