Sentenza del 28/03/2017 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IVA di gruppo - Società controllante - Coobbligati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la responsabilità solidale nell'ambito dell'IVA di gruppo tra società controllante e società controllata. In particolare, si discute se la controllata possa essere chiamata a rispondere dell'IVA periodica trasferita alla controllante e da questa non versata. Il combinato disposto del d.m. 13 dicembre 1979 e dell'art. 73 del d.P.R. 633/1972 è interpretato nel senso che la controllata resta responsabile per il debito IVA residuo derivante dalle proprie liquidazioni periodiche a debito, limitatamente alla parte non assorbita dalle compensazioni con crediti IVA maturati nel periodo e trasferiti nell'ambito del gruppo.
La decisione
La responsabilità della controllata è riconosciuta per l'imposta periodica trasferita e non versata dalla controllante, ma solo per l'importo residuo effettivamente dovuto. Il debito deve essere determinato considerando tutte le liquidazioni periodiche a debito della controllata trasferite alla controllante e sottraendo le compensazioni infragruppo valide e riferibili ai crediti del periodo. Non vi è quindi responsabilità per importi già integralmente assorbiti da compensazioni infragruppo.
Norme richiamate
Art. 73 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina dell'IVA di gruppo comporta il trasferimento dei debiti e dei crediti IVA alla controllante, senza escludere la responsabilità della controllata per il debito IVA residuo derivante dalle proprie liquidazioni.
D.M. 13 dicembre 1979
La normativa attuativa dell'IVA di gruppo deve essere letta congiuntamente all'art. 73 del d.P.R. 633/1972 e conduce a riconoscere la responsabilità della controllata per l'imposta periodica trasferita e non versata, nei limiti della parte non compensata all'interno del gruppo.
Massime di principio
- Nell'IVA di gruppo, il trasferimento dell'obbligazione alla controllante non elimina automaticamente la responsabilità della controllata per il debito IVA originato dalle proprie liquidazioni periodiche.
- La responsabilità della controllata deve essere calcolata sul debito effettivo residuo, considerando tutte le compensazioni infragruppo validamente effettuate.
- Non può essere richiesto alla controllata il pagamento di importi già neutralizzati da crediti IVA del periodo utilizzati in compensazione nell'ambito del gruppo.
- Per determinare l'importo eventualmente dovuto occorre ricostruire analiticamente le liquidazioni periodiche della controllata, gli importi trasferiti alla controllante e le compensazioni infragruppo.
- La responsabilità solidale non implica necessariamente che controllante e controllata debbano pagare due volte lo stesso importo: il limite è costituito dal debito IVA residuo effettivamente non versato.
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