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Sentenza

Sentenza del 28/03/2017 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Novara

Accertamento IRPEF - Società in Nome Collettivo - Quota di partecipazione del socio - Determinazione del reddito imponibile - Fattispecie - Motivazione per "relationem" - Ammissibilità dell'Accertamento - Affermazione - Mancata redazione del Processo Verbale di Constatazione - Manifesta infondatezza - Fondamento normativo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l’accertamento del maggior reddito IRPEF derivante dalla rettifica operata nei confronti della società partecipata, sostenendo l’illegittimità della motivazione per relationem e lamentando la mancata redazione e notificazione di un autonomo processo verbale di constatazione nei suoi confronti. La questione riguardava quindi sia la determinazione del reddito imponibile corrispondente alla quota di partecipazione nella società in nome collettivo, sia la sufficienza dell’attività istruttoria svolta nei confronti della società.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. È stata considerata legittima la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento quando richiama atti già integralmente conosciuti dal contribuente; in tal caso tali documenti non devono necessariamente essere nuovamente allegati all’atto. È stata inoltre ritenuta non necessaria la redazione di un autonomo processo verbale di constatazione nei confronti del socio, poiché l’accertamento nei suoi confronti deriva automaticamente, per trasparenza, dalla rettifica del reddito della società partecipata. Il maggior reddito sociale costituisce la base per l’imputazione al socio in proporzione alla quota di partecipazione.

Norme richiamate

  • Art. 5 del d.P.R. n. 600/1973

    Il reddito prodotto da una società di persone viene imputato per trasparenza ai soci, indipendentemente dalla percezione effettiva, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione. La rettifica del reddito sociale può quindi costituire la base dell’accertamento IRPEF del socio senza necessità di un’ulteriore autonoma istruttoria sul suo reddito.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è generalmente valida se richiama atti e documenti già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente; non è necessario allegarli nuovamente, salvo che il contribuente non ne abbia avuto effettiva conoscenza.
  • Nelle società di persone, la rettifica del reddito della società può produrre automaticamente conseguenze fiscali sui soci, ai quali il maggior reddito viene imputato per trasparenza in base alla quota di partecipazione.
  • Il socio non può normalmente contestare la mancata redazione di un autonomo processo verbale di constatazione se l’accertamento personale deriva direttamente dalla rettifica già svolta nei confronti della società e non richiede ulteriori verifiche sulla posizione individuale.
  • Le contestazioni del socio possono comunque riguardare, secondo il caso concreto, la validità della rettifica societaria, la propria qualità di socio, la percentuale di partecipazione o la corretta imputazione temporale e quantitativa del reddito.

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