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Sentenza

Sentenza del 28/03/2017 n. 115 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Beni immobili - Trust - Costituzione - Condizione sospensiva - Imposta ipotecaria/catastale - Misura proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il trust ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato il conferimento di beni immobili e quote societarie all'imposta sulle successioni e donazioni, ritenendola esente per il rapporto di parentela tra disponente e beneficiari, ma aveva richiesto le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, rispettivamente del 2% e dell'1%, sul valore degli immobili conferiti. Il ricorrente sosteneva che non sussistesse il presupposto dell'imposta sulle donazioni e che, essendo il trust sottoposto a condizioni sospensive, dovesse applicarsi l'art. 58 del d.lgs. 346/1990 in combinato disposto con l'art. 27 del d.P.R. 131/1986, con applicazione iniziale delle imposte in misura fissa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado favorevole al trust. Ha ritenuto che la costituzione del trust integri la costituzione di un vincolo di destinazione, autonomamente rilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dall'effettivo trasferimento di ricchezza o dall'attribuzione immediata di un vantaggio ai beneficiari. Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, ha escluso l'applicazione estensiva dell'art. 58 del d.lgs. 346/1990 e dell'art. 27 del d.P.R. 131/1986, poiché tali disposizioni riguardano l'imposta di donazione e di registro, mentre il d.lgs. 347/1990 non prevede un analogo differimento per gli atti immobiliari sottoposti a condizione sospensiva. È stata quindi confermata la legittimità dell'avviso, con spese compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2, commi 47-52, d.l. 262/2006, convertito dalla legge 286/2006

    Imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione

    La norma è stata interpretata nel senso che la costituzione di un vincolo di destinazione costituisce un autonomo presupposto impositivo, comprendente anche il trust, indipendentemente dall'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari o dalla produzione di un vantaggio economico immediato.

  • Art. 58, d.lgs. 346/1990

    Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro

    La disposizione opera nell'ambito dell'imposta sulle donazioni e non può essere estesa alle imposte ipotecaria e catastale.

  • Art. 27, d.P.R. 131/1986

    Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa e si riscuote la differenza quando la condizione si verifica

    La regola sul differimento dell'imposta proporzionale riguarda l'imposta di registro e non si applica automaticamente alle imposte ipotecaria e catastale.

  • D.lgs. 347/1990

    La disciplina delle imposte ipotecaria e catastale non contiene una disposizione analoga agli artt. 58 del d.lgs. 346/1990 e 27 del d.P.R. 131/1986 per gli atti immobiliari sottoposti a condizione sospensiva; pertanto, le imposte sono dovute in misura proporzionale al valore degli immobili conferiti.

  • Art. 53 Costituzione

    Secondo l'orientamento richiamato dalla Commissione, la tassazione della capacità contributiva manifestata dalla costituzione del vincolo di destinazione non contrasta con il principio di capacità contributiva, anche se l'atto non determina ancora un arricchimento diretto del beneficiario.

Massime di principio

  • Nel regime giurisprudenziale richiamato, la costituzione di un trust può essere tassata come costituzione di un vincolo di destinazione già al momento dell'atto, senza attendere l'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.
  • L'esistenza di beneficiari individuati e il rapporto di parentela possono incidere sull'aliquota o sull'eventuale esenzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma non escludono automaticamente l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.
  • La condizione sospensiva non comporta necessariamente l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa: il differimento previsto per l'imposta di registro non può essere esteso in via analogica a imposte disciplinate da una normativa diversa.
  • Per i conferimenti immobiliari in trust, in assenza di una specifica norma che disponga il differimento, le imposte ipotecaria e catastale possono essere richieste in misura proporzionale sul valore degli immobili al momento della costituzione o del conferimento.
  • La materia dei trust è stata caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali oscillanti; prima di applicare automaticamente questo principio occorre verificare la data dell'atto, la tipologia di trust, la normativa vigente e l'evoluzione successiva della giurisprudenza.

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