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Sentenza

Sentenza del 20/03/2017 n. 757 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento sintetico - Invito al contraddittorio - Obbligo per l'Ufficio introdotto dall'art. 22, d.l. 31.05.2010, n. 78.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento sintetico relativo all'anno d'imposta 2008, sostenendo principalmente che l'atto fosse illegittimo perché non preceduto da un invito al contraddittorio e contestando inoltre la correttezza dei calcoli del reddito presunto. L'accertamento era fondato sulla disponibilità di un'autovettura di grossa cilindrata, sui relativi costi e finanziamenti, nonché sulla disponibilità di due immobili. La contribuente deduceva anche una diversa provenienza delle somme utilizzate e il concorso economico del padre, senza tuttavia fornire prova sufficiente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando integralmente la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso. Ha stabilito che, per un accertamento relativo al 2008, l'obbligo di preventivo contraddittorio introdotto dall'art. 22 del d.l. n. 78/2010 non era applicabile, poiché la norma opera solo per i redditi il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi, in linea generale, dal periodo d'imposta 2009. Ha inoltre ritenuto legittima la presunzione derivante dalla disponibilità dei beni-indice e non dimostrata la provenienza non reddituale delle somme necessarie al loro mantenimento. Il ricorso della contribuente è stato respinto, con condanna alle spese dei due gradi per complessivi 3.500 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4, 5, 6, 7 e 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento dei redditi con metodo sintetico si fonda sugli elementi indicativi di capacità contributiva.

    Nella formulazione applicabile all'anno 2008, la norma consentiva l'accertamento sintetico sulla base della disponibilità di beni e servizi indicativi di capacità contributiva, senza prevedere l'obbligo generalizzato di un preventivo contraddittorio.

  • Art. 22, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    Obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

    La disposizione ha introdotto l'obbligo di instaurare preventivamente il contraddittorio nell'accertamento sintetico, ma, in base alla disciplina transitoria, non si applica retroattivamente agli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori alla sua operatività.

  • Art. 2728 c.c.

    Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

    La disponibilità effettiva di beni-indice, come un'autovettura di grossa cilindrata o immobili di rilevante consistenza, determina una presunzione legale di capacità contributiva. Il giudice non può eliminare tale efficacia presuntiva, ma deve valutare le prove contrarie fornite dal contribuente.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Dopo che l'Ufficio ha dimostrato l'effettiva disponibilità dei beni-indice, spetta al contribuente dimostrare che le somme utilizzate per acquistarli o mantenerli provenivano da fonti non reddituali, già tassate o esenti.

  • Art. 5, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Dopo l'invito preventivo previsto dalla disciplina successiva al 2010, può essere avviato il procedimento di accertamento con adesione; tale sequenza non era richiesta per l'accertamento relativo al 2008 oggetto della controversia.

  • Art. 360 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione concernenti la violazione o falsa applicazione delle norme sull'accertamento sintetico e sull'onere della prova.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti sintetici relativi a periodi d'imposta anteriori all'efficacia temporale del d.l. n. 78/2010, l'assenza di un preventivo invito al contraddittorio non determina automaticamente la nullità dell'avviso, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
  • Non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per ogni accertamento tributario: l'obbligo sussiste solo quando è espressamente previsto dalla legge applicabile ratione temporis.
  • La disponibilità effettiva di beni-indice può fondare una presunzione legale di capacità contributiva; una volta accertata tale disponibilità, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata della provenienza non imponibile o già tassata delle somme utilizzate.
  • Deduzioni generiche, come l'aiuto economico di un familiare o costi di mantenimento inferiori a quelli presunti, devono essere supportate da documentazione idonea e specifica per superare la presunzione.
  • Nel valutare un accertamento sintetico, è necessario distinguere tra la legittimità formale del metodo utilizzato dall'Ufficio e la prova contraria del contribuente: la mera contestazione dei calcoli non è sufficiente se non dimostra l'erroneità degli elementi presuntivi o la provenienza non reddituale delle risorse.

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